Sez. 1, Sentenza n. 11791 del 20/11/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209069 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE | Sostituzione arbitraria nello stesso ufficio di un giudice ad un altro - Conseguenze - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE
Quando nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, un giudice si sostituisce arbitrariamente a quello designato per legge ad assumere un determinato provvedimento, si verifica una situazione sostanzialmente analoga a quella dell'incompetenza per materia, così che l'atto emesso dal giudice che non era funzionalmente competente è affetto da nullità insanabile ed assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie, il GIP presso il tribunale, riconoscendo la propria situazione di incompatibilità, aveva trasmesso il processo ad altro GIP, fissando persino l'udienza innanzi a quest'ultimo, invece di presentare la dichiarazione di astensione al Presidente del Tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)