Sez. 3, Sentenza n. 2025 del 30/05/1995 Cc. (dep. 14/07/1995) Rv. 202488 - 01
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Trasmissione degli atti al P.M. | Ipotesi previste dal vigente codice di rito nel corso del dibattimento - Inoppugnabilità del provvedimento del giudice - Restituzione per altri motivi - Regressione del procedimento - Inammissibilità - Fattispecie.
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Trasmissione degli atti al P.M.
Il vigente codice di rito autorizza il giudice, nel corso del dibattimento, a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero in due sole ipotesi: quando rilevi che non si è provveduto alla necessaria modificazione dell'imputazione (art. 521, comma secondo); quando rilevi che il Pubblico Ministero ha operato la modificazione senza la sussistenza dei necessari presupposti (art. 521, comma terzo); e solo in tali ipotesi il provvedimento del giudice è inoppugnabile. Ma, allorché tale restituzione avvenga per altri motivi (quali potrebbero esser l'opportunità di ulteriori accertamenti ovvero l'eventuale incriminazione di altre persone), trattasi di ipotesi assolutamente non previste dall'ordinamento giuridico e, quindi, di inammissibile regressione del procedimento. (Nella specie, relativa ad annullamento sul rilievo della fondatezza del ricorso con il quale si eccepiva l'abnormità del provvedimento, esibita dall'imputato concessione in sanatoria, il Pretore rimetteva gli atti al P.M. "per quanto di sua competenza", senza motivare sulle ragioni della decisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)