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Sez. 5, Sentenza n. 6239 del 12/05/1983 Ud. (dep. 05/07/1983) Rv. 159733 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - LIMITE TEMPORALE - INIZIO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO.*
Stato
decisa il 1983-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159733-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - LIMITE TEMPORALE - INIZIO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO.*

Poiché la mancata comparizione nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna può ritenersi una figura della contumacia, ancorché disciplinata in modo particolare, l'applicazione dello art. 498 cod. proc. pen., nel silenzio della norma dell'art. 510 cod. proc. pen., ben può estendersi al giudizio per decreto penale. Ne deriva che l'ultimo momento utile per la comparizione dello opponente a decreto penale di condanna è quello immediatamente precedente la lettura del dispositivo della sentenza; perciò, soltanto con l'inizio di tale lettura, della quale non è ammessa l'interruzione, la comparizione non è più valida per la revoca del decreto penale. (Conf mass n 153243; (Conf mass n 151003; (Conf mass n 145640; (Conf mass n 101156; (contra mass n 129190; (contra mass n 126942).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)