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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 982 del 1988

Decisione
decisa il 1988-10-11, depositata il 1988-10-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:982
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9178

  • Imposta sulle successioni e donazioni
  • Imposta sulle successioni
  • Valutazione dell'attivo ereditario
  • Presunzioni tributarie
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In materia tributaria il legislatore ben può ricorrere, nell'esercizio della sua discrezionalità, a presunzioni purché non irragionevoli e non si risolvano in una base fittizia dell'imposizione; né è irragionevole presumere da un lato che le alienazioni compiute negli ultimi sei mesi di vita del de cuius siano intese a far eludere l'imposta di successione e, dall'altro, e per contro, che l'impiego della somma ricavata dall'alienazione nell'estinzione di una passività, certa ed anteriore, comporti la sottrazione della sommma stessa dall'attivo ereditario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 terzo comma lett. e d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.) - O. nn. 321, 334/1987

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Macerata sul ricorso proposto dalla Ditta Serpetta Clara ed altri, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Santarelli Clara ed avente per oggetto la determinazione di un attivo ereditario ai fini dell'imposta sulla successione di Santarelli Mario, la Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con ordinanza del 15 aprile 1987 (reg. ord. n. 352 del 1987), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, che, dopo aver considerato compresi nell'attivo ereditario beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto, dispone doversi detrarre l'ammontare delle somme impiegate, "successivamente al trasferimento", nell'estinzione di passività risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione; che, secondo quanto la Commissione premetteva in fatto, il defunto Santarelli, già proprietario di un immobile gravato da privilegio per effetto dell'assunzione di un debito, aveva potuto vendere l'immobile stesso solo previa estinzione del debito medesimo: l'estinzione era stata così non successiva ma anteriore al trasferimento, ciò che aveva impedito di detrarre dall'attivo ereditario l'ammontare della somma corrispondente; che, tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che la norma impugnata contrastasse coi princìpi di eguaglianza e di capacità contributiva, ritenendo non esservi ragione di permettere la detrazione dall'attivo ereditario delle somme pagate "dopo", e non anche di quelle pagate "prima" del negozio traslativo, purché sempre destinate all'estinzione di passività; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, come questa Corte ha osservato più volte (cfr., da ultimo, ordd. nn. 321 e 334 del 1987), il legislatore ordinario ben può ricorrere, nella materia tributaria e nell'esercizio della propria discrezionalità, a presunzioni, purché non irragionevoli e non idonee a costituire una base fittizia dell'imposizione; che è palesemente non irragionevole, ma corrispondente a concreti indici di verosimiglianza, presumere, da un lato, che le alienazioni compiute negli ultimi sei mesi di vita del de cuius siano intese a far eludere l'imposta di successione e, d'altro lato, e per contro, che l'impiego della somma ricavata dall'alienazione nell'estinzione di una passività, certa ed anteriore, comporti la sottrazione della somma stessa dall'attivo ereditario; che neppure il mancato ricorso, da parte del legislatore, ad altri indici di verosimiglianza, da lui ritenuti meno sicuri, può essere considerato irragionevole; che, in conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata la denuncia di incostituzionalità espressa dalla Commissione tributaria marchigiana;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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