Sez. 6, Sentenza n. 32606 del 12/07/2006 Ud. (dep. 02/10/2006) Rv. 234871 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Termini con scadenza oltre il periodo di sospensione feriale - Prolungamento corrispondente alla durata di tale periodo - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La sospensione feriale dei termini, dando luogo ad una "parentesi processuale" corrispondente alla relativa durata, fissata dalla legge, comporta che i termini che ad essa siano soggetti devono essere prolungati in misura corrispondente a detta durata anche qualora il loro decorso sia iniziato anteriormente al periodo di sospensione e la scadenza si collochi in data successiva alla sua fine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi del termine di 60 giorni fissato dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., per la comparizione in giudizio dell'imputato ed essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio il 25 luglio 2003 l'udienza di comparizione non potesse essere fissata anteriormente all'8 novembre 2003, primo giorno utile successivo al decorso dei sessanta giorni più i quarantacinque di sospensione feriale).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)