Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 101 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1883
- Elezioni
- Elezioni amministrative
- Contenzioso elettorale
- Attribuzioni giurisdizionali dei consigli comunali
- Art. 15, n. 9 T.U. n. 570 del 1960
- Preteso contrasto con gli artt. 48 e 51 della costituzione
- Questione già decisa con sentenza nel senso della infondatezza
- Riproposizione
- Manifesta infondatezza. (costituzione, artt. 48 e 51; T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 9).
Leggi la massima
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezioni comunali la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 3, 24,42 e 43 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione.
Norme impugnate
- art. 15, n. 9) d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa l'8 ottobre 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Vecchio Salvatore contro l'elezione di Cocciolo Mercurio, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.
Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 3, 24, 42 e 43 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione;
che, non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi, le precedenti decisioni vanno confermate;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI-GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze