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Sez. 2, Ordinanza n. 2870 del 19/06/1967 Cc. (dep. 26/09/1967) Rv. 105519 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105519-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - LIMITI.*

Il principio di specialita della estradizione - riferibile tanto alla estradizione passiva, quanto a quella attiva - costituisce causa di improcedibilita dell'Azione penale soltanto per fatti commessi prima dell'estradizione e non compresi nel provvedimento che la concede e per i quali la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello stato sia considerata dalla legge come condizione di punibilita (artt 9 e 10 cod pen); negli altri casi, sempre che la presenza fisica dell'imputato non assuma particolare interesse per l'Esercizio dell'Azione penale, potra procedersi contro l'imputato, osservate le norme sulla notificazione degli Atti processuali. (V, sui limiti del principio di specialita, 105218, 105447, anno 196(7; 100427, 102488, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)