Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 319 del 2003
Massime (1)
Massima n. 28086
- Processo penale
- Procedimento dinanzi al giudice di pace
- Decreto di citazione a giudizio
- Avviso all’imputato, a pena di nullità della citazione, della facoltà di presentare domanda di oblazione
- Mancata previsione
- Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000), può presentare domanda di oblazione. Analoga questione è stata, infatti, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003; quella in esame risulta, peraltro, proposta con un'ordinanza di rimessione che difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. – Ricordate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003 e n. 461/2002.
Norme impugnate
- art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 97, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Ficarolo con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo - «rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274 del 2000) può presentare domanda di oblazione» - ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
punto 2
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003;
che peraltro l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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