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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 596 del 1988

Decisione
decisa il 1988-05-12, depositata il 1988-05-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:596
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9198

  • In.v.im. (imposta sull'incremento di valore degli immobili)
  • Tardiva e omessa dichiarazione
  • Sanzione non differenziata
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, denunziato per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge 9 ottobre 1971 n. 825 art. 10 n. 11, nella parte in cui prevede lo stesso trattamento sanzionatorio sia per l'omessa che per la tardiva dichiarazione, in quanto questione analoga, nei riferimenti e argomenti, è stata già dichiarata manifestamente infondata con precedente pronuncia. O. n. 418/1987.

Norme impugnate

  • art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'8 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 2° grado di La Spezia sui ricorsi proposti dalla s.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritte ai nn. 20, 21 e 22 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con tre ordinanze emesse l'8 aprile 1987 (pervenute il 15 gennaio 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia, nei rispettivi giudizi, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui "prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione sia in quello di tardività di dichiarazione, senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del ritardo", per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10 n. 11; che nei rispettivi giudizi è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia; che la Commissione tributaria rimettente solleva questione analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da questa Corte con ordinanza n. 418 del 1987, che ne dichiarò la manifesta infondatezza (anche con riguardo al parametro di cui all'art. 3 Cost.); che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione;
punto 3
Visti gli artt.26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze