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Sez. 1, Sentenza n. 4752 del 08/01/2014 Cc. (dep. 31/01/2014) Rv. 259166 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condannato espulso ai sensi dell'art. 16 comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1990 - Concedibilità del beneficio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259166-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il condannato che ha ottenuto la sostituzione della pena detentiva con l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma quinto D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286, non può beneficiare della liberazione anticipata, posto che, per effetto dell'indicata operazione surrogatoria, la sanzione penale è riversata in quella amministrativa e perde la sua autonomia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)