Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 182 del 1998
Massime (1)
Massima n. 23909
- Pensioni
- Previsione della definitività del giudizio del collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo
- Possibilità di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio
- Conseguente possibilità della coesistenza della valutazione affermativa e negativa della dipendenza da causa di servizio della infermità da parte dei due organi tecnici (collegio medico ospedaliero e C.P.P.O.)
- Pretesa irrazionalità
- Pretesa disparità di trattamento di situazioni identiche
- Pretesa incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), conv. nella l. 20 novembre 1987, n. 472, in quanto la questione medesima è già stata dichiarata non fondata e manifestamente infondata e la ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati, o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso. - S. n. 209/1996; O. nn. 323/1996, 150/1997. red.: S. Di Palma
Norme impugnate
- legge 20 novembre 1987, n. 472
- art. 5-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Colomela Mario Carmelo contro la Cassa Depositi e Prestiti ed altro, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Massimo Vari.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 (r.o. n. 179 del 1997), il tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso del giudizio proposto da Colomela Mario Carmelo, per l'annullamento del provvedimento con il quale, in conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ed in difformità dal parere positivo del Collegio medico dell'Ospedale militare di Roma, era stata rigettata la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la definitività del parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
che il giudice rimettente - nel rilevare che la disposizione impugnata ha "introdotto una disciplina giuridica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e delle menomazioni
d'integrità fisica connesse, comportante la possibile coesistenza dell'affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento" - considera evidente la "disparità di trattamento" insita nel fatto che a certi fini l'infermità del dipendente sarà dovuta a causa di servizio, mentre non lo sarà per altri;
che altrettanto evidente sarebbe - ad avviso dell'ordinanza - la violazione del principio di buon andamento "il quale indubbiamente richiede l'emissione di provvedimenti che qualifichino una situazione una volta per tutte".
punto 2
Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata, ha già formato oggetto di esame da parte della Corte, che si è pronunziata per la sua non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e, successivamente, per la sua manifesta infondatezza (ordinanze n. 323 del 1996 e n. 150 del 1997);
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione stessa va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze