Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 256 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19469
- Regione sicilia
- Inquinamento
- Insediamenti produttivi (nella specie impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale)
- Scarichi
- Proroga del termine di adeguamento ai limiti tabellari stabilito dalla legge statale
- Contestato intervento della regione in materia disciplinata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e per di più in fattispecie penalmente repressa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in fattispecie penalmente repressa;
punto 2
Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze