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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 256 del 1993

Decisione
decisa il 1993-05-24, depositata il 1993-05-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:256
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19469

  • Regione sicilia
  • Inquinamento
  • Insediamenti produttivi (nella specie impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale)
  • Scarichi
  • Proroga del termine di adeguamento ai limiti tabellari stabilito dalla legge statale
  • Contestato intervento della regione in materia disciplinata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e per di più in fattispecie penalmente repressa
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - V. sent. n. 167/1993.

Norme impugnate

  • art. 3 legge regionale Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in fattispecie penalmente repressa;
punto 2
Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze