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Sez. 2, Sentenza n. 14811 del 30/06/2014 (Rv. 631214 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO | Condizione di reciprocità - Esistenza - Fatto costitutivo della pretesa dello straniero - Conseguenze - Fattispecie relativa a cubano esercente i diritti dell'erede legittimario.
Stato
decisa il 2014-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631214-01

FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

Qualora lo straniero proponga dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa. Quindi, il cittadino cubano non può esercitare nei confronti del cittadino italiano i diritti del legittimario, giacché il codice civile di Cuba non contempla questa figura di erede, ma quella, radicalmente diversa, dell'erede "particolarmente protetto", in ragione della precarietà delle condizioni economiche del soggetto.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Cod. Civ. art. 536

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)