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Sez. 3, Ordinanza n. 20792 del 19/06/2026 (Rv. 678573-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Omessa pronuncia sulla domanda - Riproposizione in appello - Sufficienza - Esclusione - Proposizione di specifico motivo di appello - Necessità - Riproposizione in separata sede - Ammissibilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678573-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

L'omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) non può essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., ma deve essere denunciata con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado, ferma restando la possibilità per la parte interessata di riproporre, in alternativa all'appello, la domanda non decisa in un separato giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)