Sez. 5, Sentenza n. 4746 del 01/04/1981 Ud. (dep. 22/05/1981) Rv. 148931 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - LATITANTE - IMPUTATO LATITANTE - NUOVE RICERCHE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPUTATO IRREPERIBILE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE CON IL RITO PREVISTO PER L'IMPUTATO LATITANTE - NULLITA ASSOLUTA DELLA SENTENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - LATITANTE - IMPUTATO LATITANTE - NUOVE RICERCHE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPUTATO IRREPERIBILE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE CON IL RITO PREVISTO PER L'IMPUTATO LATITANTE - NULLITA ASSOLUTA DELLA SENTENZA.*
La citazione dell'imputato con il rito previsto per l'imputato latitante anziche con quello stabilito per l'imputato irreperibile e causa di nullita assoluta della sentenza, trattandosi di distinte formalita che rispondono a criteri diversi in relazione all'essenziale diversita tra lo status di latitante e quello di irreperibile e considerato, altresi, che le ricerche ulteriori prescritte dall'art 170 cod proc pen per il caso di irreperibilita dell'imputato non debbono essere eseguite quando l'imputato risulti invece latitante, poiche in tal caso le notificazioni debbono essere eseguite secondo le modalita previste dallo stesso art 170, primo cpv senza bisogno di un decreto del giudice. Conforme, per quanto riguarda la seconda parte della massima, Cass sez seconda, 7 aprile 1965, imp valente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)