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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 marzo 1979, causa 118/78

Decisione
decisa il 1979-03-29
ECLI
ECLI:EU:C:1979:97

Epigrafe

Nel procedimento 118/78, avente ad oggetto da domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 117 del Trattato, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente fra C. J. MEIJER B.V. e DEPARTMENT OF TRADE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione, A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Le patate rientrano fra i prodotti agricoli contemplati nell'allegato II del Trattato CEE, ma non sono ancora sottoposte ad una organizzazione comune dei mercati. Nel gennaio 1976, la Commissione presentava una proposta d'organizzazione comune (GU n. C 61/76) che è però ancora all'esame del Consiglio. Le patate costituiscono tuttora oggetto di discipline nazionali diverse.
punto 2
Nel Regno Unito vige una organizzazione di mercato per le patate che comprende, fra l'altro, una disciplina delle importazioni e delle esportazioni di patate tardive (dette anche «patate destinate al consumo»). Tale disciplina viene messa in pratica mediante un sistema di licenze gestito dal ministero del commercio in forza di poteri conferitigli da ultimo dall'Import, Export and Customs Power (Defence) Act del 1939. Il ministero dell'agricoltura rende noto al pubblico, a mezzo di avvisi che compaiono regolarmente sulla stampa, quando e come queste licenze saranno rilasciate. Il 28 dicembre 1977, il ministero annunciava che il divieto di importare patate tardive nel Regno Unito sarebbe rimasto in vigore fino a nuovo ordine. Il 5 gennaio 1978, l'attrice nella causa principale che esercita la sua attività nei Paesi Bassi in qualità di produttrice, distributrice ed esportatrice di patate, spediva, via mare, un carico di 20 tonnellate di patate tardive nel Regno Unito. Le autorità doganali rifiutavano l'ingresso di dette merci in Great Yarmouth, a motivo del divieto, sempre vigente, d'importare patate tardive, indipendentemente dalla provenienza. A seguito di tale rifiuto, l'interessata adiva la High Court chiedendo nell'atto di citazione (Originating Summons) una declaratoria nel senso che, a partire dal 1o gennaio 1978, il Regno Unito non era più autorizzato a disciplinare l'importazione di patate da altri Stati membri. I convenuti ritengono che, date le circostanze, la disciplina delle importazioni di patate era giustificata. Sentiti gli argomenti dell'attrice, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e ordinato che, in via pregiudiziale, sia sottoposta alla Corte di giustizia le seguente questione: «Se, nel caso di un prodotto agricolo che al momento dell'adesione non era soggetto all'organizzazione comune dei mercati e che al 1o gennaio 1978 non lo è ancora, l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione o qualsiasi altra disposizione di diritto comunitario consenta di mantenere in vigore restrizioni quantitative all'importazione dopo il 31 dicembre 1977 (qualora esse facessero parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione) nella misura necessaria per garantire il persistere dell'organizzazione nazionale e fino all'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati per tale prodotto.»
punto 3
Le disposizioni pertinenti all'Atto di adesione sono gli artt. 9, 42 e 60. L'art. 9 dispone: «1. Per facilitare 1 adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità, l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977.» La quarta parte dell'Atto di adesione dal titolo «Misure transitorie» contiene nel titolo I, — «Libera circolazione delle merci», l'art. 42, che recita: «Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al più tardi al 1o gennaio 1975.» Il titolo Il di detta parte, «Agricoltura», contiene quattro capitoli. L'art. 60, che figura nel capitolo 1 «Disposizioni generali», recita: «1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli artt. 55 e 59. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Tale disposizione è applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti.»
punto 4
L'ordinanza di rinvio 12 aprile 1978 è pervenuta in cancelleria il 19 maggio successivo. La società Meijer, con gli avvocati F. G. Jacobs e A. S. Grabiner, del foro di Londra; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e B. Hoff-Nielsen, in qualità di agenti; il Governo britannico, rappresentato dal sig. R. D. Munrow; il Governo olandese, rappresentato dal sig. I. Verkade; ed il Governo francese, rappresentato dal sig. G. de Lacharrière, hanno presentato osservazioni scritte, giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia. Su relazione del giudice relatore, sentitb l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni della Meijer B. V.

paragrafo 1
La Meijer B. V., attrice nella causa principale, richiama anzitutto le disposizioni del Trattato CEE, in particolare gli artt. 30 e segg. e l'art. 38, n. 2. Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri originari, tutte le restrizioni quantitative avrebbero dovuto essere abolite al più tardi alla fine del periodo transitorio. Il divieto di siffatte restrizioni riguarda pure il commercio di prodotti agricoli, anche se nessuna organizzazione comune dei mercati fosse stata ancora realizzata (causa 48/74, Charmasson/Ministro dell'economia e delle finanze, Racc. 1974, pag. 1383; causa 68/76, Commissione/ Repubblica francese, Racc. 1977, pag. 515).
paragrafo 2
Secondo la Meijer, il principio applicato nella causa Charmasson vale del pari, ed anzi a fortiori, rispetto alle disposizioni transitorie dell'Atto di adesione. Per di più, essa sostiene che i provvedimenti di cui trattasi nella fattispecie costituiscono la forma più evidente e più flagrante di atti vietati dal Trattato.
paragrafo 3
Il sistema instaurato dall'Atto di adesione implica l'abolizione delle restrizioni quantitative in generale, alla data dell'adesione, cioè a partire dal 1o gennaio 1973 (art. 42). Le restrizioni quantitative riguardanti i prodotti agricoli avrebbero dovuto essere abolite il 1o febbraio 1973 (art. 60, n. 1), a parte l'eccezione di cui alla prima frase dell'art. 60, n. 2, per i prodotti non ancora soggetti ad un'organizzazione comune di mercato. La portata di tale eccezione trova a sua volta un limite nella seconda frase dell'art. 60, n. 2.
paragrafo 4
Il punto è quello di accertare se l'art. 60, n. 2 dell'Atto di adesione contenga una deroga assoluta al mercato comune, unicamente limitata nel tempo dalla instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del prodotto di cui trattasi.
paragrafo 5
La società Meijer è per la soluzione negativa del quesito. Essa ritiene che una deroga del genere non può applicarsi oltre il termine generale di cui all'art. 9, n. 2, dell'Atto di adesione. Questa interpretazione è a suo avviso conforme allo spirito, alla struttura ed alla lettera del Trattato di adesione e dell'Atto di adesione.
paragrafo 6
L'Atto di adesione sancisce il principio fondamentale cui è soggetto l'ampliamento delle Comunità e cioè l'accettazione da parte dei nuovi Stati membri del «complesso» delle norme comunitarie. Dall 'Atto di adesione risulta altresì che tale «complesso» doveva, in linea di principio, trovare applicazione a partire dalla data dell'adesione (art. 2 dell'Atto di adesione; causa 185/73, Hauptzollamt Bielefeld/König, Racc. 1974 pag. 607).
paragrafo 7
Pertanto le «deroghe» di cui all art. 9, n. 1, non vanno interpretate in maniera estensiva, in particolare quando esse riguardano un principio fondamentale del mercato comune, come quello della libera circolazione delle merci (art. 42 dell'Atto di adesione; causa 15/74, Centrafarm B.V./Sterling Drug Inc. Racc. 1974, pag. 1147, pag. 1166 e causa 16/74, Centrafarm B.V./Winthrop, Racc. 1974, pag. 1183, pag. 1197).
paragrafo 8
L'art. 9, n. 2, non può interpretarsi nel senso che esso autorizzi l'applicazione illimitata dei provvedimenti transitori dopo il 31 dicembre 1977. Anche se questa disposizione vale «senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto», tale riferimento va in linea di massima inteso come riguardante le date ed i termini più prossimi. In realtà, non si contemplavano quasi mai date o termini successivi al 31 dicembre 1977, dato che le disposizioni eccezionali concernono solo casi di natura particolare; esse non contengono alcuna deroga per un periodo indeterminato (artt. 100-103, 131, 132 dell'Atto di adesione e art. 5, n. 2, del protocollo n. 18).
paragrafo 9
Del pari il riferimento dell'art. 9, n. 2, a «disposizioni particolari» non può venire inteso nel senso che, quando nessuna data o nessun termine è specificato — come ad esempio nel caso dell'art. 60, n. 2 — la deroga non è soggetta al termine generale di cui all'art. 9, n. 2. Anzi tale disposizione ha proprio la funzione di stabilire un termine di portata generale.
paragrafo 10
La seconda frase dell'art. 60, n. 2, non aggiunge alcunchè alla deroga contenuta nella prima frase. Disponendo che, qualora una organizzazione nazionale venga sostituita da un'organizzazione comune, la deroga diviene caduca, essa si presenta come un limite, non già come un'estensione della deroga contenuta nella prima frase.
paragrafo 11
Secondo la Meijer, il principio enunciato nella causa Charmasson va applicato a maggior ragione nell'ambito dell'Atto di adesione.
paragrafo 12
Quest'ultimo dispone sia espressamente sia tacitamente — a differenza del Trattato CEE — che, per i prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati, le deroghe al principio del mercato comune vanno disapplicate al più tardi alla fine del periodo transitorio.
paragrafo 13
Se il principio elaborato nella sentenza Charmasson non dovesse applicarsi nell'ambito dell'Atto di adesione, pur continuando ad applicarsi agli Stati membri originari, ne deriverebbe un'accentuata disparità tra i regimi vigenti per gli Stati membri originari e per i nuovi Stati membri. Nei rapporti fra questi ultimi Stati, divieti d'importazione e d'esportazione, nonchè tasse d'effetto equivalente a dazi doganali potrebbero continuare ad essere applicati per un periodo indeterminato.
paragrafo 14
Da ultimo, a seguito della sentenza Charmasson, gli Stati membri sono avvisati del fatto che, durante il periodo transitorio, «l'organizzazione nazionale deve adattarsi, nei limiti del possibile, alle esigenze del mercato comune, onde facilitare l'instaurazione della politica agricola comune» (punto 16 della motivazione).
paragrafo 15
La Meijer sostiene che il Governo del Regno Unito era conscio dei suoi obblighi e li ha espressamente accettati. Essa si riferisce ad una notizia pubblicata nella stampa specializzata il 2 dicembre 1977 e secondo cui il ministro dell'agricoltura avrebbe dichiarato che, a partire dal 31 dicembre 1977, avrebbe dovuto essere attuato, fra gli Stati membri, un libero mercato nel settore delle patate (allegato 4 alle osservazioni della Meijer).
paragrafo 16
In conclusione, essa propone di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice nazionale:
paragrafo 17
«Trattandosi di un prodotto agricolo che, al momento dell'adesione, non rientrava nell'organizzazione comune dei mercati e che, il 1o gennaio 1978, non vi rientrava ancora, nè l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione, nè alcun'altra disposizione del diritto comunitario consente di mantenere in vigore restrizioni quantitative all'importazione di tale prodotto, dopo il 31 dicembre 1977».

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Osservazioni del Governo olandese

paragrafo 1
Il Governo olandese osserva che, giusta l'art. 9, n. 2, dell'Atto di adesione, l'applicazione delle disposizioni transitorie sarebbe terminata alla fine del 1977, salvo date, termini e disposizioni particolari di cui allo stesso Atto di adesione. A parte l'espressione «fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti» che può limitare l'applicazione della deroga, l'art. 60, n. 2, non contiene date, termini o disposizioni particolari del genere.
paragrafo 2
Ne risulta che, a partire dal 1o gennaio 1978, le norme generali del Trattato CEE si applicano agli scambi dei prodotti di cui trattasi. La mancanza di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti considerati non osta all'applicazione di dette norme. È quanto la Corte per l'appunto ha dichiarato nella sentenza Charmasson.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Osservazioni del Governo francese

paragrafo 1
Il Governo francese sostiene che gli autori dell'Atto di adesione hanno inteso, con l'art. 60, n. 2, tener conto — nei settori non ancora sottoposti ad un'organizzazione comune dei mercati — dell'esistenza, nei vecchi e nei nuovi Stati membri, di organizzazioni nazionali di mercato che si basano su principi fondamentalmente diversi. In funzione di questa realtà, gli autori dell'Atto di adesione hanno espressamente stabilito, in una disposizione specifica e derogatoria, che l'abolizione delle tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e delle restrizioni quantitative non si applicasse ai prodotti soggetti ad un'organizzazione nazionale dei mercati fino all'instaurazione di un'organizzazione comune.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › d) Osservazioni del Governo britannico

paragrafo 1
Il Governo britannico, convenuto nella causa principale, sostiene di essere autorizzato a valersi della deroga prevista per i prodotti agricoli all'art. 60, n. 2, dell 'Atto di adesione.
paragrafo 2
La questione dell'accertamento del termine cui è soggetta l'applicazione di tale deroga va risolta con riferimento all'art. 9, n. 2, dell'Atto di adesione. Secondo la «disposizione particolare» costituita dall'art. 60, n. 2, la deroga si applica «fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti».
paragrafo 3
Per dare all'articolo il significato che l'attrice nella causa principale vuole attribuirgli, occorrerebbe aggiungere in fine le seguenti parole: «o al più tardi sino alla fine del 1977». Nessuna norma interpretativa può rendere lecita una siffatta aggiunta.
paragrafo 4
Indicando i motivi della deroga, il Governo britannico osserva che, al momento dell'adesione, i nuovi Stati membri avrebbero dovuto sostituire, per ogni singolo prodotto, la loro organizzazione nazionale di mercato con l'organizzazione comune vigente. Qualora non sussistesse organizzazione comune di mercato, ad avviso del suddetto Governo sarebbe stato inconcepibile che i nuovi Stati membri accettassero di abbandonare le rispettive organizzazioni nazionali senza poter loro sostituire un altro sistema. È questa la ragione per cui l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione consente ai nuovi Stati membri di continuare ad applicare ai prodotti soggetti, al momento dell'adesione, ad un'organizzazione nazionale di mercato le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente fino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti.
paragrafo 5
Conformemente al Trattato CEE, alla fine del periodo transitorio, cioè nel 1969, tutti i prodotti agricoli avrebbero dovuto essere sottoposti ad una organizzazione comune dei mercati. L'Atto di adesione non ha modificato gli obblighi che incombono agli Stati membri originari quanto all'instaurazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, nè ha prorogato il periodo transitorio previsto.
paragrafo 6
È in questa prospettiva che va interpretata la sentenza Charmasson.
paragrafo 7
Nella fattispecie, viceversa, trattasi dei nuovi Stati membri, entrati a far parte di una Comunità nella quale gli Stati originari sono già venuti meno al loro obbligo di stabilire la politica agricola comune entro il termine fissato dall'art. 40, n. 1, del Trattato CEE. È per l'appunto la situazione cui dava luogo tale comportamento che veniva quindi presa in considerazione nell'Atto di adesione.
paragrafo 8
Il Governo britannico chiede in definitiva alla Corte di risolvere affermativamente la questione sottopostale.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › e) Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

paragrafo 1
La Commissione illustra anzitutto l'organizzazione del mercato delle patate nel Regno Unito.
paragrafo 2
Il ministero dell'agricoltura stima ogni anno, in base alle recenti tendenze, il consumo e il raccolto di patate nel Regno Unito e fissa la superficie considerata «ottimale» per fornire patate in quantità sufficiente a far fronte alla domanda interna, con una leggera eccedenza. I produttori che coltivano più di un acro di patate destinate alla vendita devono essere registrati presso l'Ufficio di distribuzione per le patate (Potato Marketing Board) (in prosieguo: l'Ufficio). L'Ufficio, che è un ente pubblico creato in forza del Potato Marketing Scheme (approvai) Order del 1955, indica a ciascun produttore registrato il numero d'acri che egli deve coltivare (quota) affinchè sia raggiunta la superficie considerata «ottimale». Ciascun produttore registrato deve versare all'Ufficio un diritto su ciascun acro coltivato. I produttori che vogliono coltivare una superficie superiore alla loro sono tenuti a versare un diritto supplementare. Onde garantire un prezzo minimo al produttore, l'Ufficio può, con l'autorizzazione del Ministro dell'agricoltura, attuare un programma d'intervento per le patate tardive, in conformità a norme secondo le quali qualsiasi produttore registrato può offrire le sue patate all'Ufficio, ad un prezzo calcolato in maniera da coprire i costi di produzione e di immagazzinamento. Questo prezzo aumenta man mano che la stagione avanza. Le patate così acquistate dall'Ufficio sono vendute come alimenti per il bestiame e la differenza di prezzo è in gran parte coperta dallo Stato. Se, alla fine della stagione, il prezzo medio delle patate sul mercato risulta inferiore al prezzo garantito, malgrado l'intervento dell'Ufficio, lo Stato colma il disavanzo con un importo versato all'Ufficio, il quale se ne serve per coprire i costi dei programmi d'intervento presenti o futuri. L'Ufficio disciplina le vendite delle patate destinate all'alimentazione umana prescrivendo il calibro minimo e la qualità delle patate che possono essere vendute dai produttori e disponendo che le patate siano normalmente vendute solo a rivenditori muniti di licenza. Le importazioni ed esportazioni di patate tardive sono disciplinate dal ministero del commercio in forza dei poteri conferitigli dall'Import of goods (control) Order 1954 (decreto del 1954 sulla disciplina delle importazioni). Onde garantire l'equilibrio del mercato britannico, le esportazioni sono vietate in periodi di penuria e le importazioni in periodi di eccedenza. Dopo l'adesione del Regno Unito, il 1o gennaio 1973, sembra che l'esportazione di patate tardive sia stata vietata nel 1973 (30 marzo - 31 maggio), del 1974 (20 febbraio - 31 maggio) e nel 1975 (16 ottobre) - 1977 (7 agosto). Il «divieto normale» delle importazioni è stato applicato per tutto questo tempo, salvo nel periodo settembre - ottobre 1975.
paragrafo 3
Nell'ambito della Comunità esistono rilevanti differenze tra i prezzi registrati sui rispettivi mercati degli Stati membri. La Commissione presenta in allegato alle sue osservazioni un documento che indica i prezzi all'ingrosso delle patate tardive nelle stagioni 1973/1974-1976/77, nonchè nella stagione 1977/1978.
paragrafo 4
Le cifre indicano che la proroga del divieto d'importare patate tardive nel Regno Unito dopo la fine del 1977 ha contribuito a sostenere i prezzi sul mercato londinese all'inizio del 1978, mentre tali prezzi subivano un ribasso sul mercato di Rotterdam ed in particolare su quello di Arras.
paragrafo 5
I fatti che sono alla base delle presente causa hanno già costituito oggetto di corrispondenza tra la Commissione ed il Governo del Regno Unito, corrispondenza che induceva la Commissione ad emettere un parere motivato ex art. 169 del Trattato CEE.
paragrafo 6
Riassumendo la giurisprudenza della Corte in materia, la Commissione sostiene che la sentenza Charmasson trova conferma nelle sentenze emesse nelle cause 68/76 (Commissione/Repubblica francese, Racc. 1977, pag. 515) e nelle cause riunite 80 e 81/77 (Les Commissionaires Réunis et Les Fils de Henri Ramel/Esattore della dogana — sentenza 20 aprile 1978, Racc. 1978, pag. 927).
paragrafo 7
L'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione va interpretato nel contesto dell'intero Atto ed in particolare degli artt. 2 e 9. L'art. 2 enuncia il principio fondamentale dell'Atto di adesione, e cioè l'accettazione del «complesso delle norme comunitarie». A tale principio si deroga con un regime di provvedimenti transitori (art. 9).
paragrafo 8
La Commissione ritiene che la frase «fino all'instaurazione di una organizzazione comune dei mercati» (art. 60, n. 2) non costituisca una «disposizione particolare» in deroga a quanto previsto, relativamente alla scadenza, dall'art. 9. Il testo dell'art. 60, n. 2, non consente un'interpretazione del genere, dato che la collocazione di detta disposizione indica che questa è stata concepita per limitare una eccezione alla norma generale, proprio come la prima parte della stessa frase.
paragrafo 9
Viceversa le disposizioni dell'Atto di adesione che possono considerarsi «disposizioni particolari» ai sensi dell'art. 9 e intese a stabilire una proroga dei provvedimenti transitori oltre il 31 dicembre 1977 sono molto chiare in proposito.
paragrafo 10
In realtà, l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione va esaminato nel proprio contesto. All'epoca della sua redazione, il Trattato veniva prevalentemente interpretato nel senso che, in mancanza d'organizzazione comune del mercato di un prodotto, gli Stati membri originari conservavano il potere di mantenere in vigore taluni ostacoli alla libera circolazione nell'ambito della Comunità, potere che costituisce parte integrante di una organizzazione nazionale. Il regime d'adesione veniva quindi equiparato a quello considerato inerente al Trattato, con la riserva che, qualora il 31 dicembre 1977 non esistesse ancora un'organizzazione comune, la situazione delle restrizioni agli scambi sarebbe stata esattamente la stessa tanto nei nuovi Stati membri, quanto negli Stati membri originari. In questo senso, l'art. 60, n. 2, non andava affatto considerato come una «misura transitoria», non più di quanto non lo fosse l'art. 60, n. 1.
paragrafo 11
Nella sentenza pronunziata nella causa Charmasson, la Corte dichiarava che, per quanto riguarda gli Stati membri originari, le deroghe che una organizzazione nazionale di mercato può comportare rispetto alle norme generali del Trattato sono ammesse solo nel «periodo transitorio». Alla luce di questa sentenza, l'art. 60, n. 2, acquistava il carattere di un provvedimento transitorio che autorizza, per gli scambi tra i nuovi Stati membri, un regime diverso da quello vigente per gli scambi che riguardano esclusivamente gli Stati membri originari.
paragrafo 12
Una diversa interpretazione dell'art. 60, n. 2, implicherebbe la proroga di due diversi complessi di norme oltre la data ultima fissata dall'art. 9, il che sarebbe manifestamente contrario allo spirito di tale articolo nella sua concezione originaria. Infine, la Commissione ricorda che il Consiglio sta attualmente esaminando proposte relative ad altre organizzazioni comuni dei mercati per prodotti i cui scambi coi nuovi Stati membri costituiscono un elemento importante del mercato comunitario. Una pronunzia della Corte nel senso che le restrizioni negli scambi di tali prodotti coi nuovi Stati membri sono ancora consentite potrebbe indurre il Consiglio a rinviare di nuovo la sua decisione di instaurare organizzazioni comuni.
paragrafo 13
In conclusione, la Commissione propone alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale:
paragrafo 14
«L'art. 30 del Trattato CEE e l'Atto di adesione, ed in ispecie i suoi artt. 9 e 60, n. 2, vanno intesi nel senso ch'essi non consentono il mantenimento in vigore di restrizioni quantitative delle importazioni di prodotti agricoli in un nuovo Stato membro dopo il 31 dicembre 1977, nonostante il fatto che le restrizioni facciano parte di un'organizzazione nazionale di mercato e che i prodotti di cui trattasi non rientrino in un'organizzazione comune dei mercati».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 26 ottobre 1978, l'attrice nella causa principale (rappresentata dall'avv. F. G. Jacobs, del foro di Londra) ; il Governo del Regno Unito (rappresentato dal sig. W. H. Godwin, assistito dall'avv. L. Bromley, a.c, del foro di Londra); il Governo olandese (rappresentato dal sig. A. Bos) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dai sigg. R. Wainwright e B. Hoff-Nielsen) hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 novembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 12 aprile 1978, pervenuta in cancelleria il 19 maggio successivo, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 60, n. 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, allegato al Trattato 22 gennaio 1972 relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo, «Atto di adesione»).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra un'impresa olandese, esportatrice di patate, e le competenti autorità del Regno Unito, in merito al rifiuto, da parte di queste, di consentire l'ingresso nel territorio nazionale di un carico di patate giunto il 6 gennaio 1978 a Great-Yarmouth;
punto 3
avendo l'attrice nella causa principale chiesto al giudice nazionale di dichiarare che il Regno Unito, dopo il 1o gennaio 1978, non ha più la facoltà di vietare l'importazione di patate da altri Stati membri della CEE, ed avendo, per contro, le autorità convenute nella stessa causa richiamato l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione, detto giudice ha formulato la seguente questione pregiudiziale: «Se, nel caso di un prodotto agricolo che al momento dell'adesione non era soggetto all'organizzazione comune dei mercati e che al 1o gennaio 1978 non lo è ancora, l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione o qualsiasi altra disposizione di diritto comunitario consenta di mantenere in vigore restrizioni quantitative all'importazione dopo il 31 dicembre 1977 (qualora esse facessero parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione) nella misura necessaria per garantire il persistere dell'organizzazione nazionale e fino all'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati per tale prodotto.»
punto 4
I provvedimenti cui si riferisce il giudice nazionale hanno dato luogo ad un ricorso per inadempimento, proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE e costituente oggetto del procedimento 231/78;
punto 5
il problema giuridico esaminato nell'ambito di tale procedimento è identico a quello sollevato con la domanda pregiudiziale della High Court of Justice;
punto 6
con sentenza emessa in data odierna, questa Corte ha dichiarato che, non abrogando né modificando, entro la fine del 1977, le disposizioni nazionali atte a limitare le importazioni di patate, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato;
punto 7
è quindi sufficiente fare rinvio alla sentenza emessa nel procedimento 231/78, il cui testo è allegato alla presente (vedasi pag. 1447);
punto 8
tenuto conto della motivazione di tale sentenza, la questione formulata dalla High Court of Justice va risolta dichiarando che l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione non può essere considerato una disposizione particolare ai sensi della riserva stabilita dall'art. 9, n. 2, di tale Atto, di guisa che, in forza di quest'ultima norma, la sua applicazione è terminata alla fine del 1977.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 9
Le spese sostenute dal Governo del Regno dei Paesi Bassi, dal Governo della Repubblica francese, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 10
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, con ordinanza 12 aprile 1978, dichiara: L'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione non può essere considerato una disposizione particolare ai sensi della riserva stabilita dall'art. 9, n. 2, di tale Atto, di guisa che, in forza di quest'ultima norma, la sua applicazione è terminata alla fine del 1977.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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