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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 novembre 1981, causa 72/80

Decisione
decisa il 1981-11-12
ECLI
ECLI:EU:C:1981:267

Epigrafe

Nella causa 72/80, Marco Airola, residente in Angera (Varese), Italia, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso il CCR di Ispra, con l'avv. Cesare Ribolzi, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Victor Biel, 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto quanto specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere. J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e le conclusioni e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il regime prestatutario vigente prima del 1° gennaio 1962 contemplava la corresponsione di un'indennità detta «di separazione», pari al 20 % dello stipendio base, a favore dei dipendenti che potessero dimostrare che la loro sede di servizio distava oltre 70 km (25 km secondo la Statuto CECA del 1956) dal loro luogo di origine. Non si teneva conto di alcun criterio di nazionalità.
paragrafo 2
Lo Statuto entrato in vigore il 1° gennaio 1962 sostituiva questa indennità con quella denominata «di dislocazione», collegata al fatto di prestare servizio in uno Stato diverso da quello di appartenenza. Quale disposizione transitoria, l'art. 106 stabiliva:
paragrafo 3
«Al funzionario che godeva dell'indennità di separazione prima dell'applicazione del presente Statuto e che non risponda alle condizioni fissate dall'art. 4 dell'allegato VII per la concessione dell'indennità di dislocazione, viene concesso quanto avrebbe percepito a titolo di indennità di separazione in applicazione del regime di retribuzione precedente all'entrata in vigore dello Statuto. Detto importo non può essere modificato in avvenire per nessun motivo, salvo nel caso in cui il funzionario venga a trovarsi nelle condizioni che gli danno diritto al beneficio dell'indennità di dislocazione».
paragrafo 4
È opportuno ricordare che l'art. 106 veniva applicato, a decorrere dal maggio 1974 e con effetto retroattivo dal 1o febbraio 1973, nei confronti di dipendenti assunti dall'ex Commissione CEEA tra il 19 giugno 1960 e il 31 dicembre 1961, che non avevano mai'percepito l'indennità di separazione. A tutti i dipendenti assunti in questo periodo e destinati al CCR di Ispra, veniva inviata, il 14 marzo 1974, una circolare nella quale l'importo di detta indennità era espresso in franchi belgi e commisurato allo stipendio base, anch'esso espresso in franchi belgi, indicato nella lettera di assunzione.
paragrafo 5
L'indennità in questione continuava ad essere corrisposta agli aventi diritto in base al rapporto di cambio 1 BFR = 12,50 lire italiane. Una disposizione amministrativa, secondo il ricorrente mai portata a conoscenza del personale, avrebbe stabilito, il 15 febbraio 1976, che detta indennità sarebbe stata liquidata in base a rapporti di cambio attualizzati, cioè aggiornati trimestralmente. Tuttavia questa disposizione sarebbe sempre rimasta lettera morta per quanto riguarda l'indennità litigiosa.
paragrafo 6
Un nuovo sistema di rapporti di cambio veniva istituito col regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3085, che modifica in particolare, per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento n. 259/68 che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e il regolamento n. 2530/72, come pure il regolamento n. 1543/73, relativi a determinate misure particolari (GU n. L 369, pag. 6), entrato in vigore il 1° aprile 1979, e col regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3086/78, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto (GU) n. L 369, pag. 8). Gli interessati constatavano allora che, nel bollettino di stipendio dell'aprile 1979, l'importo espresso in BFR era molto diminuito, mentre rimaneva immutato quello indicato in lire italiane.
paragrafo 7
La Commissione, cui venivano tempestivamente presentati reclami ai sensi dell'art. 90 dello Statuto contro la «diminuzione effettiva» dell'indennità versata agli interessati, rispondeva negativamente con lettera 21 novembre 1979.
paragrafo 8
Il ricorso in esame è stato proposto il 3 marzo 1980 ed è stato registrato nella cancelleria della Corte il 7 marzo successivo, contemporaneamente ai ricorsi degli altri dipendenti interessati (cause 73-94/80).
paragrafo 9
In un secondo tempo è stato deciso che la presente causa sarebbe stata trattata come causa tipo.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) annullare la decisione del 21 novembre 1979 con cui la Commissione ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, in quanto affetta da violazione dell'art. 106 dello Statuto e dei principi generali che presiedono all'applicazione del diritto comunitario derivato (principio di non discriminazione, di tutela dei diritti acquisiti e dell'affidamento) ; 2) dichiarare illegittima, per i suesposti motivi, la decurtazione dell'importo base in BFR dell'indennità dovuta al ricorrente a norma dell'art. 106 dello Statuto, intervenuta con le liquidazioni degli emolumenti del mese di aprile 1979; 3) dichiarare, nell'esercizio della giurisdizione di merito che le compete nella soggetta materia, il diritto del ricorrente a conservare inalterato il predetto importo e a vedere ad esso applicato, in sede di conversione, il rapporto di cambio attualizzato o in subordine il rapporto di cambio risultante dal coordinato disposto dei regolamenti nn. 3085 e 3086; 4) dichiarare altresì che sono dovute al ricorrente le competenze arretrate risultanti dall'applicazione, quanto meno a fardata dal 15 febbraio 1976, del rapporto di cambio attualizzato all'indennità di cui trattasi in esecuzione delle disposizioni amministrative del 21 gennaio 1976; 5) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
rigettare il ricorso in quanto infondato; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente deduce un primo mezzo tratto dalla violazione dell'art. 106 dello Statuto. A suo avviso, la risposta data dalla Commissione al reclamo da lui presentato parte da una petizione di principio, in quanto vi si afferma che l'interessato «beneficia di un'indennità il cui importo non può essere superiore a quello percepito in lire italiane per il mese di dicembre 1961 a titolo di indennità di separazione a Ispra, dove era allora assegnato, o che avrebbe percepito se vi fosse stato assegnato». Il primo corollario che dev'essere respinto consiste nel riferimento all'importo (di conversione) in lire italiane. Sia nel periodo prestatutario sia a termini dello Statuto, la retribuzione dei dipendenti è espressa in BFR. Il ricorrente ritiene quindi che l'importo contemplato dall'art. 106 sia quello dell'indennità espressa in BFR e che questo unicamente debba rimanere costante. A ciò non osta l'uso del termine «percepito». Solo mediante un'interpretazione bizantina si potrebbe sostenere che questa espressione richiama unicamente la valuta in cui si è materialmente concretato il pagamento. In secondo luogo, le tesi della Commissione non possono essere condivise per quanto riguarda la nozione di immodificabilità dell'indennità con esclusivo riferimento all'importo versato in lire italiane. A torto la risposta al reclamo considera pienamente rispettati lo spirito e la lettera dell'art. 106 allorché l'importo in lire italiane pagato al ricorrente nel dicembre 1961 coincida con l'importo in lire italiane liquidato — sempre al titolo di cui trattasi — nel mese di aprile 1979. Il legislatore, quando ha affermato che l'importo dell'indennità non può essere modificato in futuro, ha inteso dire anzitutto che esso perde ogni relazione percentuale con lo stipendio del dipendente, relazione che aveva allo stadio di indennità di separazione, per trasformarsi in un ammontare congelato, quali che possano essere in futuro gli sviluppi di carriera o gli aumenti di stipendio acquisiti dal dipendente a qualsiasi titolo.
paragrafo 2
La Commissione si smentisce anche quando afferma che il sistema di cambio previsto dal regolamento n. 3085 non può essere applicato all'indennità di cui trattasi. Invero, essa l'ha effettivamente applicato nel caso di specie, solo che l'ha fatto alla rovescia: anziché rivalutare la somma risultante dalla conversione in lire, essa ha ridotto l'importo base in BFR che il ricorrente ritiene essere il vero elemento intangibile. Poiché, in passato, la Commissione ha escluso l'indennità ex art. 106 da entrambi gli adeguamenti possibili, oggi il ricorrente non pretende nulla di più di quanto gli è strettamente dovuto. Di conseguenza non trattasi affatto di arricchimento ingiustificato. Cade pertanto anche l'argomento della pretesa «neutralità» dell'operazione: nella fattispecie, il consolidamento dell'importo in lire italiane perpetua il danno denunziato dal ricorrente, mentre neutralità si sarebbe avuta soltanto qualora avesse avuto per risultato di mantenere l'applicazione di un rapporto di cambio adeguato.
paragrafo 3
Il ricorrente deduce un secondo mezzo tratto dalla violazione dei principi generali del diritto che presiedono all'applicazione del diritto comunitario derivato. Il sistema seguito dalla Commissione, consistente nel considerare intangibile il solo importo di conversione dell'indennità in moneta nazionale, determina discriminazioni evidenti tra i dipendenti della medesima instituzione. I dipendenti con sede di servizio in Stati aventi moneta forte risultano avvantaggiati rispetto a quelli che prestano servizio in paesi la cui moneta sia, all'opposto, svalutata rispetto al franco belga. Tutto questo discende ancora una volta dall'ingiustificato abbandono della moneta/parametro (BFR) quale punto costante di riferimento. La violazione dell'art. 106 dello Statuto comporta come corollario anche il mancato rispetto dell'intangibilità dei diritti quesiti e del principio dell'affidamento. In primo luogo l'importo dell'indennità è stato indicato vuoi per relationem (lettere di assunzione prestatutarie), vuoi esplicitamente (provvedimenti di concessione dell'indennità sostitutiva a taluni dipendenti Euratom). Ciò ha confermato nei destinatari l'aspettativa a considerare immutabile e intangibile codesto importo. In secondo luogo l'esistenza di correttivi possibili e soprattutto le speranze ragionevolmente poste negli emanandi regolamenti di attualizzazione dei tassi di cambio avevano contribuito ad alimentare le aspettative di una soluzione del problema conforme alla giustizia. Inoltre, le disposizioni amministrative prese dal direttore generale dell'amministrazione in data 21 gennaio 1976, secondo le quali l'indennità ex art. 106 si sarebbe dovuta liquidare in base a un rapporto di cambio attualizzato trimestralmente, non potevano che concorrere a far prevedere una soluzione diversa da quella che è stata in definitiva adottata.
paragrafo 4
La Commissione oppone che il regime prestatutario prevedeva per i dipendenti un determinato stipendio espresso in BFR, ma pagato effettivamente in lire, in fiorini, in marchi, ecc., a seconda della sede di servizio, in base alle parità monetarie ufficiali in vigore al 31 dicembre 1961, ma non contemplava alcun coefficiente correttore. Il legislatore, redigendo l'art. 106, non aveva altra finalità che quella di congelare l'indennità al livello in cui era o si sarebbe venuta a trovare applicando il regime di retribuzione vigente il 31 dicembre 1961. È dunque a ragion veduta che la Commissione non ha applicato a detta indennità il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello Statuto. L'indennità contemplata dall'art. 106 è istituita da una disposizione transitoria e il legislatore ha avuto cura di precisare nella redazione dell'articolo stesso che il suo importo — quale risulta dall'applicazione del regime di retribuzione precedente — «non può essere modificato in avvenire per nessun motivo». L'art. 106 si presenta quindi, rispetto agli artt. 63 e 64 dello Statuto, come una «lex specialis qui derogat legi generali.»
paragrafo 5
La Commissione ricorda che, il 6 novembre 1974, essa prendeva la decisione di principio di applicare un tasso attualizzato a tutti gli importi da pagare sulla base dello Statuto, sempre che ad essi non si applicasse il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello stesso. La Commissione non nega che tra le varie voci elencate nella lista degli emolumenti ai quali si sarebbe dovuto applicare il tasso di cambio attualizzato figurava anche l'indennità di cui all'art. 106. Essa osserva però che tale lista era stata redatta a titolo indicativo. In seguito ad un attento controllo delle varie voci, volutamente e correttamente si rinunziava ad applicare il tasso di cambio attualizzato all'indennità contemplata dall'art. 106, poiché si trattava di un'indennità desciplinata dall'art. 63.
paragrafo 6
In effetti, sin dal 31 dicembre 1961 la somma espressa in BFR veniva liquidata al ricorrente in lire italiane al cambio risultante dalle parità in vigore secondo il regime retributivo in applicazione al momento del «congelamento». Tali parità, casualmente (si era allora in periodo di stabilità monetaria) corrispondevano ancora a quelle accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965, alle quali espressamente lo Statuto faceva riferimento nel suo nuovo art. 63. Erroneamente, quindi, crede il ricorrente che la Commissione abbia convertito in lire l'importo espresso in BFR dell'indennità di cui all'art. 106, utilizzando le parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965. La Commissione ha sempre utilizzato le parità in vigore il 31 dicembre 1961 alle quali l'art. 106 fa riferimento, e per coincidenza esse erano identiche a quelle del 1° gennaio 1965. Il ricorrente non può pretendere di aver diritto all'importo (espresso in BFR) dell'indennità di separazione cui avrebbe avuto diritto in base al precedente regime, del quale tuttavia egli esclude quanto gli è sfavorevole, cioè le parità monetarie che a tale importo venivano in quel tempo applicate. Ai fini della conversione in lire italiane di detto importo, secondo il ricorrente dovrebbero essere quindi applicati i tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Communità europee alla data del 1o luglio 1978, in applicazione del nuovo Statuto del personale modificato dai regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78. Dei due regimi, l'uno prestatutario e l'altro statutario, il ricorrente vorrebbe in tal modo cumulare i vantaggi. Nelle cause riunite 177/73 e 5/77 (Reinarz, Race. 1974, pag. 819), la Corte ha precisato che «una disposizione transitoria adottata in occasione del passaggio ad un regime meno liberale non ha normalmente lo scopo di conferire ai dipendenti dei diritti più ampi di quelli loro attribuiti dal regime abrogato». Nel caso di specie, a togliere l'equivoco provvede lo stesso art. 106, laddove precisa che «detto importo non può essere modificato in avvenire per nessun motivo ...». D'altronde, la Corte, nella sentenza summenzionata, aggiungeva: «una siffatta disposizione non può quindi venire interpretata nel senso che essa consenta di cumulare i vantaggi del metodo di calcolo più favorevole contemplato da un regime statutario con la tabella degli stipendi più favorevole dell'altro». Quindi, poiché non vi è stata violazione dell'art. 106 dello Statuto, non sussiste alcuna violazione dei diritti quesiti e dell'affidamento.
paragrafo 7
La Commissione spiega che, se il ricorrente ha constatato nel bollettino di stipendio del mese di aprile 1979 una forte diminuzione dell'importo espresso in BFR, ciò era dovuto al fatto che a detto importo dovevano potersi applicare le nuove parità istituite dallo Statuto. Il risultato finale era identico e la somma percepita dal ricorrente era quella cui questi aveva diritto in forza dell'art. 106. La presentazione, però, senza un'adeguata spiegazione può avere indotto il ricorrente a credere che fosse stata operata una modifica sostanziale del suo diritto. Ad esempio, nel caso di un'indennità ex art. 106 di 1000 BFR, nel bollettino di aprile si sarebbe dovuto precisare: indennità art. 106 = 1000 BFR per 12,50 (parità in vigore il 31. 12. 1961) = 12500 LIT.
paragrafo 8
Infine, per quel che riguarda il principio della parità di trattamento dei dipendenti, la Commissone sostiene che, non essendo stato affatto modificato il diritto di coloro cui spettava l'indennità di cui all'art. 106, ma solo la presentazione formale dell'indennità, sarebbe stato necessario, nell'ipotesi di un dipendente in servizio in Germania, includere nel bollettino di aprile, per un'indennità di 1000 BFR, la precisazione seguente: indennità art. 106 = 1000 χ 0,08, parità in vigore al 31. 12. 1961 = 80 DM. La Commissione non nega che, poiché il legislatore non ha modificato l'importo dell'indennità ex art. 106 rispetto all'importo che sarebbe stato versato in base al regime in vigore al 31. 12. 1961, certe disparità di trattamento si sono verificate secondo la differente evoluzione delle monete negli Stati membri. Tuttavia essa oppone che, essendo il rapporto che lega il funzionario alla Commissione un rapporto disciplinato da regolamenti e da statuti, l'autorità statutaria avrebbe potuto non introdurre nel nuovo Statuto l'indennità transitoria dell'art. 106; trattandosi di una disposizione transitoria, l'erosione monetaria era voluta anche se non potevasi assicurare un'erosione identica in ogni circostanza; la situazione di erosione differente esiste già da anni e nessuna modifica sostanziale è stata apportata dall'aprile 1979.
paragrafo 9
Il ricorrente replica che, nell'istituire l'indennità ex art. 106, il legislatore ha precisato che la sua entità «non può essere modificata in avvenire per nessun motivo»; con questa dizione il legislatore ha voluto stabilire che l'indennità, quale misura di compensazione adottata in occasione del passaggio dall'indennità di separazione a quella di dislocazione, caratterizzata da nuovi criteri di attribuzione, perde ogni rapporto percentuale con l'ammontare dello stipendio. Inoltre, il coefficiente correttore è stato escluso, in quanto il legislatore ha voluto bloccare una volta per tutte l'ammontare dell'indennità ex art. 106 nella posta contabile in BFR dell'indennità di separazione liquidata ai dipendenti nel mese di dicembre 1961. E non si dica che dovrebbe intendersi invece bloccato l'importo in moneta nazionale pagato nelle varie sedi di servizio alla data anzidetta: codesta tesi è smentita dall'interpretazione che la Commissione ha dato alla norma per fatti concludenti, allorquando ha «esteso» l'indennità ex art. 106 a quei dipendenti della Commissione Euratom che non avevano materialmente percepito alcuna somma a titolo di indennità di separazione nel mese di dicembre 1961. Basterebbe ammettere che i titolari dell'indennità ex art. 106 devono subire le conseguenze del deprezzamento del franco belga. Aggiungere a questo deprezzamento le perdite — imprevedibili per lo stesso legislatore del 1962 — connesse all'evoluzione dei rapporti di cambio del franco belga con le monete nazionali particolarmente deboli equivarrebbe ad adottare una soluzione ingiusta e discriminatoria.
paragrafo 10
L'affermazione della Commissione secondo cui «l'indennità dell'art. 106 ... è stata sempre espressa in franchi belgi e pagata nella moneta delle varie sedi di servizio al tasso di cambio e alle condizioni previste dal regime precedente all'entrata in vigore dello Statuto, cioè in conformità al regime applicato al 31 dicembre 1961» comporta i seguenti corollari: applicabilità del tasso di cambio del mercato monetario (rimasto lungamente stabile nell'epoca che ha preceduto e seguito l'entrata in vigore dello Statuto del 1962, ma non destinato necessariamente a rimanere tale) e inapplicabilità, per converso, dei cambi «bloccati», quali sono stati indi previsti dall'art. 63 dello Statuto.
paragrafo 11
Nulla consente di affermare che il legislatore abbia voluto altresì «congelare» anche il rapporto di cambio applicato nel 1961 al pagamento delle retribuzioni nelle diverse monete nazionali. È vero invece che il legislatore, istituendo l'indennità di cui trattasi in periodo di stabilità monetaria, intendeva attribuire agli aventi diritto semplicemente un'indennità costante. Qualora si accettasse la tesi avversaria, si scenderebbe a conseguenze aberranti. Tutti ricordano come, nella Repubblica francese, l'unità monetaria sia stata ad un certo momento sostituita con un multiplo (100) del franco. Di un'operazione analoga si è parlato a varie riprese in Italia. In questo caso la somma in lire versata a titolo di indennità ex art. 106 ai dipendenti in servizio in Italia rimarrebbe inalterata ovvero, con maggiore verosimiglianza, verrebbe adeguata al diverso valore dell'unità monetaria nazionale? In verità, la Commissione, per sostenere la propria tesi, opera una «contaminatio» fra il sistema di cambi fissi, sempreché esso sia previsto da specifiche norme statutarie, e il sistema di cambi di mercato (cioè «cambi attualizzati»), ove la prima possibilità non sia legislativamente prevista.
paragrafo 12
Una norma non è da qualificare transitoria perché i suoi effetti sono destinati ad essere annullati dall'erosione monetaria, bensì per essere stata dettata in occasione del trapasso da un regime normativo ad un altro e, se vogliamo, per essere applicata ad un numero ormai chiuso degli aventi diritto. D'altra parte, non si controverte nella presente causa sull'erosione monetaria, bensì su perdite ingiustificate conseguenti alla svalutazione della lira italiana rispetto al franco belga che è incontestabilmente la moneta parametro per la liquidazione dei diritti pecuniari di dipendenti. Ciò conferma che il ricorrente non aspira affatto a cumulare i vantaggi dei due sistemi di pagamento, ma piuttosto ad evitare un secondo pregiudizio.
paragrafo 13
La Commissione ribatte che l'estensione della citata indennità ai dipendenti della Commissione CEEA, lungi dall'indebo-lire la posizione della parte convenuta, al contrario la rafforza. Concessa con effetto retroattivo dal 1° febbraio 1973, l'indennità di cui all'art. 106 dello Statuto era espressa in BFR in riferimento allo stipendio base della lettera di assunzione di ciascun dipendente. Essa era pagata in lire, marchi, ecc. secondo la sede di servizio, al tasso di cambio quale risultante dall'applicazione delle parità ufficiali in vigore il 31. 12. 1961. Anche nel 1961, la Commissione aveva delle parità ufficiali fisse. Allorquando l'art. 106 dispone che viene concesso al dipendente quanto avrebbe percepito a titolo di indennità di separazione in applicazione del regime di retribuzione precedente all'entrata in vigore dello Statuto, esso fa riferimento non soltanto all'importo espresso in BFR di detta indennità, ma anche alle modalità del vecchio regime e cioè alle parità ufficiali monetarie che venivano applicate in quel momento.
paragrafo 14
La situazione del ricorrente non è affatto mutata in seguito all'adozione dei regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78. La somma riguardante l'indennità ex art. 106, percepita il 15 aprile 1979 in lire italiane, moneta nella quale aveva ed ha luogo il versamento della retribuzione dell'interessato, è identica a quella percepita il 15 marzo 1979. Certo, ove si accettasse la tesi esposta dall'interessato, cioè che l'importo dell'indennità ex art. 106 espresso in BFR dovrebbe essere convertito in lire in applicazione delle nuove parità monetarie quali definite dal regolamento del Consiglio n. 3085/78, il risultato sarebbe un aumento considerevole delle lire da versare. Analogamente però, sempre in applicazione della tesi esposta dal ricorrente, la Commissione dovrebbe diminuire l'importo versato in marchi tedeschi o in fiorini olandesi ai dipendenti in servizio nei due corrispondenti paesi. Lasciando infatti immutato l'importo, espresso in BFR, dell'indennità ex art. 106 quale essa era al 31. 12. 1961 e convertendo detto importo in marchi tedeschi o in fiorini olandesi in applicazione del regime in vigore il 31. 12. 1961, cioè in altre parole dei tassi ufficiali fissi in vigore a quella data, la Commissione ha versato costantemente dal 1961 ad oggi la stessa quantità di marchi o di fiorini. Quali conseguenze comporterebbe la diminuzione dell'importo in marchi o in fiorini è facile immaginare, specie in considerazione del fatto che la Commissione aveva chiaramente indicato come l'adozione dei regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78 non avrebbe comportato — a parte evidentemente il problema dei trasferimenti — nessuna diminuzione dell'importo percepito nella moneta della sede di servizio.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza dei giorni 19 e 20 febbraio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 maggio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 7 marzo 1980, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale, il sig. Airola, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, citava in giudizio la Commissione chiedendo alla Corte di: «1) annullare la decisione del 21 novembre 1979 con cui la Commissione ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, in quanto affetta da violazione dell'art. 106 dello Statuto e dei principi generali che presiedono all'applicazione del diritto comunitario derivato (principio di non discriminazione, di tutela dei diritti acquisiti e dell'affidamento); 2) dichiarare illegittima, per i suesposti motivi, la decurtazione dell'importo base in franchi belgi dell'indennità dovuta al ricorrente a norma dell'art. 106 dello Statuto, intervenuta con la liquidazione degli emolumenti del mese di aprile 1979; 3) dichiarare, nell'esercizio della giurisdizione di merito che le compete nella soggetta materia, il diritto del ricorrente a conservare inalterato il predetto importo e a vedere ad esso applicato, in sede di conversione, il rapporto di cambio attualizzato o in subordine il rapporto di cambio risultante dal combinato disposto dei regolamenti 3085 e 3086; 4) dichiarare altresì dovute al ricorrente le competenze arretrate risultanti dall'applicazione, quanto meno a far data dal 15 febbraio 1976, del rapporto di cambio attualizzato all'indennità di cui trattasi in esecuzione delle disposizioni amministrative [della Commissione] del 21 gennaio 1976».
punto 2
Gli artt. 63 e 64 dello Statuto del personale, nella versione vigente sino alla fine del 1978, recitavano: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario, è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965. Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. ... Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie della Comunità è, alla data del 10 gennaio 1962, pari al 100 %».
punto 3
II 21 dicembre 1978, il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) η. 3085/78 (GU n. L 369, pag. 6) che, all'art. 1, stabilisce che l'art. 63 dello Statuto è sostituito dal seguente testo: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionano presta servizio. La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1o luglio 1978. Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'articolo 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'articolo 148 del Trattato CEE e dell'articolo 118 del Trattato Euratom. Fatta salva l'applicazione degli articoli 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma». A norma dell'art. 4, il regolamento sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 1979 e sarebbe stato applicato dal 1° aprile 1979.
punto 4
Il 21 dicembre 1978, il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto. L'art. 1, n. 1, del regolamento determina, tra l'altro, il coefficiente correttore «applicabile alle retribuzioni dei funzionari e altri agenti».
punto 5
Il regime prestatutario vigente prima del 1° gennaio 1962 contemplava la corresponsione di un'indennità detta «di separazione», pari al 20 % dello stipendio base, ai dipendenti che dimostravano di prestare servizio in una sede distante più di 70 km (25 km secondo lo Statuto CECA del 1956) dal loro luogo di origine. La cittadinanza non aveva alcun rilievo sotto questo aspetto.
punto 6
Lo Statuto, entrato in vigore il 1° gennaio 1962, ha sostituito questa indennità con quella cosiddetta «di dislocazione», corrisposta per il fatto che un dipendente è destinato ad una sede di servizio ubicata in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza. L'art. 106, disposizione transitoria, stabiliva che : «AI funzionario che godeva dell'indennità di separazione prima dell'applicazione del presente Statuto e che non risponda alle condizioni fissate dall'art. 4 dell'allegato VII per la concessione dell'indennità di dislocazione, viene concesso quanto avrebbe percepito a titolo di indennità di separazione in applicazione del regime di retribuzione precedente all'entrata in vigore dello Statuto. Detto importo non può essere modificato in avvenire per nessun motivo, salvo nel caso in cui il funzionario venga a trovarsi nelle condizioni che gli danno diritto al beneficio dell'indennità di dislocazione».
punto 7
Dal maggio 1974, e con effetto retroattivo al 1° febbraio 1973, l'art. 106 è stato applicato nei confronti di dipendenti assunti dall'ex Commissione Euratom tra il 19 giugno 1960 e il 31 dicembre 1961, cui non era mai stata corrisposta l'indennità di separazione. Con lettera 14 marzo 1974, quelli tra i suddetti dipendenti che prestavano servizio presso il Centro comune di ricerca ricevevano una circolare in cui l'importo di detta indennità era espresso in franchi belgi e commisurato allo stipendio base, pure espresso in franchi belgi, indicato nella lettera di assunzione.
punto 8
L'indennità di cui trattasi continuava ad essere versata agli interessati in base al tasso di cambio 1 BFR = 12,50 LIT. Secondo il ricorrente, una decisione amministrativa, adottata nel gennaio 1976, ma mai resa nota al personale, stabiliva che detta indennità, tra l'altro, sarebbe stata liquidata in base ai rapporti di cambio attualizzati. Tuttavia, questa decisione non è mai stata applicata all'indennità di separazione, poiché la Commissione, come ha dichiarato, dopo aver controllato varie voci del bilancio, ha ritenuto che la decisione non andasse applicata a questa indennità, in quanto la stessa, a norma dell'art. 106 dello Statuto, non può venire modificata per nessuna ragione.
punto 9
Dopo l'entrata in vigore dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, il ricorrente osservava che, nel suo foglio paga dell'aprile 1979, l'importo dell'indennità espresso in BFR era notevolmente diminuito, mentre quello versatogli in lire italiane rimaneva immutato.
punto 10
Di conseguenza, con lettera 27 giugno 1979, egli presentava reclamo alla Commissione, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contestando la «diminuzione reale» della indennità. Egli si doleva non solo della diminuzione dell'importo in franchi belgi riscontrata nel suo foglio paga dell'aprile 1979, ma anche della mancata applicazione della decisione amministrativa del 1976. Poiché la Commissione non accoglieva il reclamo, l'interessato ha promosso la presente causa.
punto 11
Si deve esaminare anzitutto la domanda principale del ricorrente, cioè quella riguardante il periodo che decorre dal 1° aprile 1979. Il ricorrente sostiene che l'importo dell'indennità di separazione va liquidato al tasso di cambio attualizzato a decorrere dall'aprile 1979. A suo giudizio, ciò si arguisce dalla nuova versione dell'art. 63 dello Statuto. La Commissione contesta questo punto di vista. Essa ritiene che, in forza dell'art.. 106 dello Statuto, il dipendente non può riscuotere che l'importo che avrebbe percepito come indennità di separazione in applicazione del regime retributivo vigente prima dell'entrata in vigore dello Statuto. In seguito, questo importo non può venir modificato per nessuna ragione. Ne conseguirebbe che l'importo dell'indennità nella moneta nazionale della sede di servizio del dipendente è stato fissato applicando il tasso di cambio dell'anno 1961 e che questo importo non può venir modificato.
punto 12
Il punto di vista della Commissione non può essere accolto. È assodato che la retribuzione dei dipendenti era espressa in franchi belgi prima dell'entrata in vigore dello Statuto e che, dopo la sua entrata in vigore, l'importo della retribuzione di tutti i dependenti è fissato in franchi belgi, anche se la retribuzione viene liquidata in moneta nazionale. L'art. 106 dello Statuto va quindi inteso nel senso che esso conferisce al dipendente il diritto di riscuotere un'indennità di separazione il cui importo, espresso in franchi belgi, è stato congelato al livello del 1961. Questo importo va liquidato nella moneta nazionale della sede di servizio al tasso stabilito dall'art. 63 dello Statuto nella versione vigente al momento in cui dev'essere versata l'indennità.
punto 13
Ne consegue che al ricorrente spetta la differenza tra l'importo versatogli dalla Commissione a decorrere dal 1° aprile 1979 come indennità di separazione e l'importo che si otterrebbe applicando il tasso di cambio attualizzato e che sotto questo profilo la decisione della Commissione va annullata.
punto 14
All'indennità di separazione, cui non è mai stato applicato il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello Statuto, non deve essere applicato tale coefficiente nemmeno dopo l'adozione dei tassi attualizzati.
punto 15
Quanto alla domanda del ricorrente mirante a far dichiarare che i tassi di cambio attualizzati vanno applicati, per quel che riguarda questa indennità, per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 marzo 1979, l'esame del fasciolo conduce ad una conclusione diversa.
punto 16
II 6 novembre 1974, la Commissione adottava la decisione di applicare, dal 1o novembre 1974, tassi di cambio attualizzati per il rimborso di determinate spese sostenute dai dipendenti della Commissione. Questa decisione non riguardava l'indennità di separazione. Con una nota d'istruzioni interna, firmata dal direttore del personale ed approvata il 21 gennaio 1976 dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, la decisione della Commissione veniva estesa, dal 1° gennaio 1976, «a tutti gli emolumenti versati dalla Commissione o presi in considerazione per il versamento di un importo sulla base dello Statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, sempre che a tali importi non sia applicato il coefficiente correttore di cui all'articolo 64 dello Statuto», salvo alcuni importi citati espressamente al n. 2 della nota.
punto 17
Presa conoscenza di detta nota d'istruzioni, i servizi della Commissione redigevano un elenco delle voci del bilancio cui la stessa andava applicata. Tra queste voci rientravano le «indennità art. 106, artt. 95 e 96 Statuto CECA». Poco dopo, e comunque prima che si procedesse effettivamente ai pagamenti in applicazione della nota di cui sopra, veniva effettuato un controllo delle varie voci ricomprese nell'elenco summenzionato. Essendosi constatato che l'indennità di separazione era disciplinata dall'art. 63 dello Statuto, la nota di istruzioni non è mai stata applicata per quel che riguarda detta indennità.
punto 18
È assodato che la nota d'istruzioni, indipendentemente dal suo valore giuridico, non è mai stata comunicata al personale, come ammette lo stesso ricorrente. Solo nel reclamo del 27 giugno 1979 egli ha chiesto per la prima volta di fruire dei tassi di cambio attualizzati per il periodo precedente il 1° aprile 1979.
punto 19
Dalle considerazioni che precedono emerge che l'indennità in questione va considerata come un importo che pur essendo espresso in franchi belgi, deve tuttavia essere corrisposto, in virtù dell'art. 63 dello Statuto, nella moneta nazionale della sede di servizio al tasso di cambio vigente il giorno in cui l'indennità va versata. È quindi corretto da parte della Commissione l'avere deciso di applicare, fino al 1° aprile 1979, il tasso di cambio di cui all'art. 63 dello Statuto nella sua vecchia versione. Ne consegue che va disattesa la domanda del ricorrente per quel che si riferisce al periodo anteriore al 1° aprile 1979.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° E annullata la decisione della Commissione 21 novembre 1979 che respinge il reclamo del ricorrente per quel che concerne il tasso di cambio da applicarsi per la liquidazione dell'indennità di separazione a decorrere dal 1° aprile 1979. 2° La Commissione verserà al ricorrente la differenza tra le somme versate dal 1° aprile 1979 come indennità di separazione e quelle che sarebbero risultate applicando il tasso di cambio attualizzato. 3° Per il resto, il ricorso è respinto. 4° Le spese processuali sono poste a carico della Commissione.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 novembre 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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