Sez. 1, Sentenza n. 20975 del 27/11/2012 (Rv. 624604 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notificazione della sentenza, oltre l'anno, al contumace involontario - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Configurabilità - Condizioni - Onere della prova - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
La valida notifica della sentenza al contumace involontario nel grado, benché effettuata dopo l'anno dalla sua pubblicazione, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre la sola impugnazione ordinaria, (nella specie, il ricorso per cassazione) ed, a tal fine, devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di essa, con prova a carico del contumace, salva l'inesistenza della notificazione, nel qual caso, invece, è onere di chi eccepisca che la parte ha avuto di fatto conoscenza del giudizio fornire la relativa prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)