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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 485 del 1990

Decisione
decisa il 1990-10-09, depositata il 1990-10-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:485
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16557

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Reato di alterazione della dichiarazione in misura rilevante
  • Facoltà di presentare la dichiarazione integrativa
  • Effetti propri dell'amnistia (estinzione del reato) senza l'osservanza delle competenze e forme richieste
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata sulla base della considerazione che il meccanismo preveduto dall'art. 14, d.l. 2 marzo 1989 n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989 n. 154, non è equiparabile alla amnistia. - O. n. 257/1990 e sent. n. 369/1988.

Norme impugnate

  • art. 14 d.l. 2 marzo 1989, n. 69
  • legge 27 aprile 1989, n. 154

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito con legge 27 aprile 1989, n.154, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi, iscritta al n.387 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, in quanto prevede un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art.79 della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo prospettata sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con l'ordinanza n.257 del 1990, ove infatti si è affermato che "la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n.369 del 1988)".
punto 3
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, con modificazioni, in riferimento all'art.79 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze