Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 40 del 1980
Massime (1)
Massima n. 16276
- Affissioni pubbliche
- Affissioni di manifesti effettuata a cura degli interessati e senza scopo di lucro
- Autorizzazione comunale e assoggettamento ad imposta sulla pubblicità
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 89/1979.
Norme impugnate
- art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
- art. 28, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
- art. 28, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
- art. 28, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
- art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
Parametri
- art. 53, comma 1, Cost.
- art. 21, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1979 dal pretore di Valdagno, nel procedimento civile vertente tra Raniero Germano e il Comune di Valdagno, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979, ha proposto le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) - nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro - in riferimento agli articoli 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione;
punto 2
Considerato che questioni identiche sono state dichiarate non fondate con la sentenza 12 luglio 1979, n. 89, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) - nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro - proposte dal pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979 in riferimento agli artt. 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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