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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 40 del 1980

Decisione
decisa il 1980-03-20, depositata il 1980-03-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:40
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16276

  • Affissioni pubbliche
  • Affissioni di manifesti effettuata a cura degli interessati e senza scopo di lucro
  • Autorizzazione comunale e assoggettamento ad imposta sulla pubblicità
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 89/1979.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1979 dal pretore di Valdagno, nel procedimento civile vertente tra Raniero Germano e il Comune di Valdagno, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979, ha proposto le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) - nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro - in riferimento agli articoli 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione;
punto 2
Considerato che questioni identiche sono state dichiarate non fondate con la sentenza 12 luglio 1979, n. 89, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) - nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata (mediante affissione di manifesti) a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro - proposte dal pretore di Valdagno, con ordinanza 15 febbraio 1979 in riferimento agli artt. 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze