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Sez. L, Sentenza n. 3392 del 12/10/1976 (Rv. 382175 - 01)

LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE DELLA PAGA BASE - ULTERIORI INDENNITA O RETRIBUZIONI CONTINUATIVE - RILEVANZA - FATTISPECIE (DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GAS).*
Stato
decisa il 1976-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382175-01

LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE DELLA PAGA BASE - ULTERIORI INDENNITA O RETRIBUZIONI CONTINUATIVE - RILEVANZA - FATTISPECIE (DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GAS).*

Nella retribuzione spettante per il lavoro ordinario, ai fini della commisurazione della maggiorazione per il lavoro straordinario, devesi ricomprendere non solo la paga costituita dal puro stipendio o salario, ossia la cosiddetta paga base, ma altresi tutte le ulteriori indennita o retribuzioni, che rivestano carattere di continuita quali, per i dipendenti delle aziende del gas, la tredicesima e quattordicesima mensilita, l'indennita cooperativa, fuochisti, di guida, trasporto e aggiuntiva. (V 3110/74, mass n 371583).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Contr. Coll. 25/10/1957, DPR 02/01/1962 num. 1060

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)