Sez. 3, Sentenza n. 54141 del 24/11/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 271834 - 01
NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica al difensore via "pec" - Notificazione mediante deposito in cancelleria - Regolarità - Condizioni - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco non avendo ottemperato a quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 che prevede l'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 151, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)