Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 66 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19193
- Processo penale
- Dibattimento
- Ammissione di nuove prove
- Facoltà dell'imputato di richiederle solo "a norma dell'art. 507" (e cioè solo se assolutamente necessarie e solo dopo l'assunzione di altre prove)
- Lamentata disparità di trattamento tra le parti con ingiustificata compressione del diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 241/1992.
Norme impugnate
- art. 519, comma 2, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - nel procedimento penale a carico di Mazzucco Claudio ed altri, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt. 516, 517, 518, secondo comma, cod. proc. pen.), stabilisce che l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507" - e cioè solo se risultino assolutamente necessarie e solo dopo l'assunzione di altre prove - sostenendo che ciò comporta ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonché disparità di trattamento tra le parti e perciò la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto; Considerato che la predetta questione è stata già decisa con la sentenza n. 241 del 1992, con la quale, tra l'altro, l'art. 519, secondo comma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui contene(va) l'inciso "a norma dell'art. 507";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto all'inciso "a norma dell'art. 507" con la sentenza n. 241 del 1992 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - con ordinanza del 7 aprile 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze