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Sez. U, Sentenza n. 2000 del 28/07/1967 (Rv. 329031 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - NON E TALE - CONTROVERSIE DI IMPIEGO O DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329031-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - NON E TALE - CONTROVERSIE DI IMPIEGO O DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Ai fini della giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art 429, n.3 cod.proc.civ., sulle controversie insorte tra un ente pubblico ed i suoi dipendenti, l' ente pubblico puo qualificarsi economico se opera nel campo della produzione o interviene nei vari settori di scambio, svolgendo un'attivita preordinata ed immediatamente diretta alla realizzazione di risultati patrimoniali, ancorche soddisfi, in via mediata, bisogni ed interessi collettivi di cui e portatore lo stato. Pertanto, non puo qualificarsi economico l' ente pubblico autonomo acquedotto pugliese, la cui attivita, pur a carattere imprenditoriale, prescinde da diretti intenti di lucro e costituisce soltanto un mezzo necessario per il perseguimento degli scopi pubblici che gli sono stati commessi e, di conseguenza, le controversie relative a rapporti di lavoro o di impiego insorte fra detto ente e i suoi dipendenti rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)