Sez. 3, Sentenza n. 926 del 06/04/1966 (Rv. 321848 - 01)
MUTUO - INTERESSI - USURA - NOZIONE.*
MUTUO - INTERESSI - USURA - NOZIONE.*
La illiceita della convenzione usuraria, ai sensi dell'art.1815 comma 2 cod.civ., si verifica solo quando il patto di interessi superiori alla misura legale sia stipulato nelle condizioni richieste dall'art. 644 cod.pen. per la sussistenza del reato di usura. Tale reato ricorre solo quando chi contrae il debito agisca in uno stato di bisogno che determini una situazione di assillo economico impellente che, senza escluderla, limiti la liberta di scelta del soggetto passivo, inducendolo ad accettare le esose condizioni dell'usuraio. Nel valutare se si versi in tema di convenzione usuraia illecita non si puo pertanto prescindere dall'indagine circa l'uso che il debitore abbia inteso fare del denaro ottenuto in prestito. *
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)