Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 31/01/2017 Ud. (dep. 13/04/2017) Rv. 270225 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del corso della prescrizione per sospensione del procedimento ex art. 71 cod. proc. pen. - Mancata previsione dei limiti di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen. - Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi primo e quarto, cod. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, commi primo e quarto, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede che i limiti alla durata della sospensione della prescrizione indicati dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. - operanti nell'ipotesi di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, in forza del rinvio all'art. 161 contenuto nel predetto comma quarto dell'art. 159 - trovino applicazione anche nell'ipotesi di sospensione del procedimento per temporanea incapacità dell'imputato a parteciparvi coscientemente, ai sensi degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., giacché - al di là della natura di norma eccezionale, e perciò inestensibile ai casi non espressamente contemplati, del comma quarto dell'art. 159 cit. - la riconducibilità dell'incapacità dell'imputato ad una causa temporanea, la cui fine segna la cessazione della sospensione e la ripresa del corso della prescrizione, rende non irragionevole la differenza di disciplina rispetto alla situazione, oggettivamente diversa, dell'assenza del medesimo. (In motivazione la Corte ha osservato che la temporaneità dell'incapacità dell'imputato rende parimenti non irragionevole la differenza di disciplina rispetto al caso dell'imputato colpito da incapacità irreversibile, con riferimento al quale, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma primo, cod. pen., giusta sentenza della C. Cost. n. 45 del 2015, la sospensione della prescrizione è di per sé esclusa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)