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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 57 del 1990

Decisione
decisa il 1990-01-31, depositata il 1990-02-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:57
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15001

  • Ordinamento giudiziario
  • Giudice conciliatore
  • Indennità di funzione
  • Omessa previsione
  • Lamentata disparità di trattamento rispetto ai magistrati ordinari, ai giudici delle giurisdizioni speciali e ai giudici popolari ai quali la indennità di funzione è riconosciuta
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarità della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennità di funzione è collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensività della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attività di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 25 ottobre 1982, n. 795
  • art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27
  • art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425
  • art. 1 legge 6 agosto 1984, n. 425

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Genova e la S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra Provincia di Genova e S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, il Giudice conciliatore di Genova, con ordinanza del 14 luglio 1989, ha sollevato, ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, nella parte in cui non estendono ai giudici conciliatori la indennità c.d. di rischio o di funzione riconosciuta ai magistrati ordinari e successivamente estesa ai giudici delle giurisdizioni speciali nonché ai giudici popolari; che il giudice a quo, in particolare, denuncia il contrasto delle norme impugnate con i parametri costituzionali invocati, in quanto il mancato riconoscimento economico non assicurerebbe l'indipendenza dei giudici conciliatori i quali, pur svolgendo "un'effettiva estesa funzione giurisdizionale" che interferisce con la personale attività lavorativa e quindi sul reddito stesso specialmente allorché svolgano libera attività professionale, verrebbero discriminati, senza razionale giustificazione, rispetto alle altre categorie cui è riconosciuta detta indennità; che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente ha ritenuto che essa incide sulla indipendenza del giudicante e quindi può influire sulla decisione che il giudice è chiamato a pronunciare, donde la sua pregiudizialità; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità della questione, che concerne norme estranee all'oggetto del giudizio a quo, e rilevandone nel merito la infondatezza in relazione ai parametri invocati;
punto 2
Considerato che la questione non è rilevante nel giudizio a quo, poiché, come in fattispecie analoghe ha affermato questa Corte (ordinanze nn. 594 del 1989 e 326 del 1987, sentenza n. 196 del 1982), le disposizioni denunciate non incidono sul rapporto che il giudice rimettente è chiamato a decidere, in quanto non sono direttamente attinenti alla titolarità della funzione giurisdizionale né di esse deve farsi applicazione sul giudizio a quo; che, inoltre, l'attività di giudice conciliatore, come ammette lo stesso giudice a quo, viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione, là dove la corresponsione dell'indennità in argomento è collegata al servizio istituzionale svolto dai magistrati, per i quali opera il principio dell'omnicomprensività della retribuzione; che infine l'estensione dell'indennità ai giudici popolari trova la sua ratio nella parificazione retributiva di questi agli altri membri del collegio, per il periodo di svolgimento delle funzioni ed in ragione della natura di munus propria delle stesse; che pertanto la proposta questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari), dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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