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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1963, causa 14/63

Decisione
decisa il 1963-12-16
ECLI
ECLI:EU:C:1963:60

Epigrafe

Nella causa 14-63, promossa dalla S. A. Forges de Clabecq, con sede in Clabecq (Belgio), rappresentata dal suo consiglio di amministrazione, assistita dall'avv. Marcel Grégoire, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Tony Biever, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 83, ricorrente, contro l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentata dal suo consulente giuridico, dr. Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dall'avv. Paul Orianne, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz, 2, Lussemburgo, convenuta, causa avente ad oggetto : l'annullamento della decisione individuale dell'Alta Autorità in data 5 dicembre 1962, notificata alla ricorrente il 23 gennaio 1963, con la quale sono state incluse nell'imponibile dei contributi 20.682 tonnellate di rottame che la ricorrente assume di aver acquistato anteriormente al 1o aprile 1954, data di entrata in vigore della decisione 22-54 del 26 marzo 1954, pur avendole ricevute posteriormente a detta data, LA CORTE composta dai Signori : A. M. Donner, Presidente, Ch. L. Hammes e A. Trabucchi, Presidenti di Sezione, L. Delvaux (relatore), R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauss, giudici, Avvocato generale : M. Lagrange, Cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
A — La ricorrente ha concluso : a) nell'atto introduttivo, che la Corte voglia «Annullare, in quanto inficiata da violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, la decisione individuale, adottata dall'Alta Autorità il 5 dicembre 1962 e notificata alla ricorrente con lettera del 23 gennaio 1963, con la quale l'Alta Autorità ha deciso di includere nell'imponibile dei contributi (della ricorrente) le 20.682 tonnellate di rottame in contestazione. Porre le spese e gli onorari di causa a carico dell'Alta Autorità.» b) nella replica, che la Corte voglia «Dichiarare ricevibile il ricorso ed ammissibili le prove offerte. Dichiarare fondato il ricorso e conseguentemente annullare la decisione impugnata. Porre le spese a carico dell'Alta Autorità.»
paragrafo 2
B — La convenuta ha concluso che la Corte voglia «Respingere il ricorso in quanto irricevibile c, in subordino, in quanto infondato. Porre le spese di giudizio a carico della ricorrente.»

SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
La decisione dell'Alta Autorità n. 22-54, in data 26 marzo 1954, entrata in vigore il 1o aprile 1954, stabilisce all'articolo 3 che «l'ammontare dei contributi (di perequazione) è calcolato in ragione dei quantitativi di rottame acquistati da ciascuna impresa durante il periodo di validità della presente decisione…».
paragrafo 3
La ricorrente assume di aver ricevuto, posteriormente al 1o aprile 1954, 20.682 tonnellate di rottame riferentesi a contratti stipulati anteriormente a detta data e di aver di conseguenza ritenuto di non doverle includere fra i quantitativi soggetti ai contributi di cui all'articolo 3 della decisione 22-54.
paragrafo 4
Dopo uno scambio di lettere con la ricorrente, il 23 gennaio 1963, la Direzione Generale «Acciaio» dell'Alta Autorità comunicava alla «Forges de Clabecq» che «nella sua riunione del 5 dicembre 1962 l'Alta Autorità, basandosi sulla giurisprudenza della Corte, ha deciso di includere nell'imponibile di codesta impresa le 20.682 tonnellate in contestazione.»
paragrafo 5
Col presente ricorso la «Forges de Clabecq» chiede l'annullamento di questo provvedimento, per violazione della decisione 22-54.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso con riguardo all'esposizione dei motivi, alle prove offerte e all'interesse ad agire.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ › 1. L'esposizione dei motivi.

paragrafo 1
La convenuta rileva che, a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del Regolamento di procedura, l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi proposti: nella specie, la ricorrente ha impugnato la decisione in quanto «inficiata da violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione», ma il solo vizio denunciato, in termini vaghi e laconici, è la violazione della decisione 22-54 del 26 marzo 1954. Essa si sarebbe infatti limitata ad affermare che la decisione 22-54 non si applica al rottame acquistato anteriormente al 1o aprile 1954 e che ciò vale per le 20.682 tonnellate in contestazione, giacché i contratti ad esse relativi erano stati stipulati anteriormente a detta data. La convenuta sostiene che dall'atto introduttivo non è possibile comprendere se il motivo dedotto è di fatto, di diritto ovvero congiuntamente di fatto e di diritto.
paragrafo 2
La ricorrente ribatte di essersi attenuta scrupolosamente al disposto dell'articolo 38, paragrafo 1 del Regolamento di procedura, e che la convenuta non può ragionevolmente avanzare dei dubbi circa l'oggetto del contendere o i motivi dedotti. L'atto introduttivo indicherebbe infatti chiaramente ch'essa ha chiesto l'annullamento della decisione notificata con lettera del 23 gennaio 1963, che la norma giuridica di cui essa denuncia la violazione è la decisione 22-54 del 26 marzo 1954 e spiegherebbe non meno chiaramente perché la decisione del 23 gennaio 1963 costituisca violazione della decisione 22-54 del 26 marzo 1954. L'esame particolareggiato dei motivi dedotti, effettuato dalla convenuta nel controricorso, indicherebbe del resto che questa ha perfettamente compreso le tesi della ricorrente. Dallo stesso tenore della decisione impugnata, notificata con lettera 23 gennaio 1963 della convenuta, risulterebbe inoltre chiaramente che quest'ultima :
paragrafo 3
conosceva perfettamente l'interpretazione che la ricorrente ha dato, fin dall'inizio, all'articolo 3 della decisione 22-54 e precisamente che solo le partite acquistate a partire dal 1o aprile 1954 potevano essere incluse nell'imponibile; non ha mai posto in dubbio che le 20.682 tonnellate in contestazione, ricevute dalla ricorrente posteriormente al 1o aprile 1954, erano state acquistate anteriormente a detta data; per includere le partite in contestazione nell'imponibile non ha mai addotto altro motivo all'infuori della propria interpretazione dell'articolo 3 della decisione 22-54, cioè che i «quantitativi acquistati» dovevano essere intesi come «quantitativi ricevuti».
paragrafo 4
La convenuta oppone che, né nella motivazione del provvedimento impugnato né nel controricorso, bensì nell'atto introduttivo e non altrove il convenuto, la Corte ed altresì gli eventuali intervenienti devono trovare precisamente indicati gli estremi della lite. Il ricorrente avrebbe l'obbligo di dare alla propria domanda un contenuto preciso in misura sufficiente per vincolarlo definitivamente all'oggetto assegnato al ricorso. Proprio per questo motivo l'articolo 42, paragrafo 2, vieterebbe di dedurre nuovi mezzi in corso di causa, a meno che essi si basino su clementi di diritto o di fatto emersi durante la fase scritta.
paragrafo 5
La convenuta contrasta infine l'assunto della ricorrente secondo il quale «essa ha sempre ammesso che le partite in contestazione erano state acquistate anteriormente al 1o aprile 1954».

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ › 2. Le prove offerte

paragrafo 1
La convenuta rileva che nell'atto introduttivo è contenuta, è vero, l'offerta di provare la stipulazione, anteriormente al 1o aprile 1954, «dei contratti relativi alle partite di cui è causa, con l'indicazione di prezzi fermi e con tutte le condizioni definitive di fornitura»; la ricorrente avrebbe tuttavia omesso di allegare, in conformità all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento di procedura, un fascicolo contenente gli atti o documenti a sostegno. Nell'atto introduttivo non vi sarebbe inoltre cenno dei mezzi di prova che potrebbero eventualmente supplire alla mancanza di prove scritte. La convenuta ricorda che la Corte (sentenza del 15 dicembre 1961, Racc. VII, p. 575) ha ammesso essere suo compito esaminare d'ufficio le questioni relative alla forma dell'atto introduttivo.
paragrafo 2
La ricorrente ribatte che, se nell'atto introduttivo essa si è limitata ad offrire di provare, «in quanto occorra», che le partite in contestazione erano state acquistate anteriormente al 1o aprile 1954, ciò è avvenuto perché la circostanza non era mai stata contestata dall'Alta Autorità e la stessa decisione impugnata non formula alcuna riserva in proposito. In risposta all'eccezione della convenuta, ch'essa definisce «imprevista», la ricorrente ha prodotto (doc. nn. 3-33 allegati alla replica) 31 ordini datati dal 10 aprile 1953 al 31 marzo 1954, per complessive 34.150 tonnellate. Essa spiega che il totale supera il quantitativo in contestazione per il fatto che taluni contratti erano stati non soltanto stipulati, ma anche parzialmente eseguiti anteriormente al 1o aprile 1954.
paragrafo 3
La convenuta replica che la produzione degli ordini, effettuata solo con la replica, deve ritenersi tardiva, trattandosi di documenti a sostegno dell'atto introduttivo ed ai quali questo implicitamente si riferiva. In quanto mezzo di prova, questi documenti sarebbero inoltre del pari inammissibili, non avendo la ricorrente giustificato il ritardo nel proporlo (Regolamento di procedura, art. 42, § 1).
paragrafo 4
Solo nella replica la ricorrente avrebbe dedotto che, essendo i fatti incontestati, era inutile provarli e che la lite verteva solo sull'interpretazione della decisione 22-54. La convenuta cita a questo proposito la frase dell'atto introduttivo : «i contratti erano stati conclusi anteriormente a detta data con l'indicazione di prezzi fermi e con tutte le condizioni definitive di fornitura, come la ricorrente è pronta a provare, in quanto occorra».
paragrafo 5
La convenuta pone in rilievo che la verifica delle date d'acquisto del quantitativo in contestazione non aveva ai suoi occhi alcun interesse, prima che fosse introdotto il ricorso, posto che essa ha sempre sostenuto che l'epoca della stipulazione dei contratti d'acquisto non poteva essere presa in considerazione nell'effettuare i calcoli di perequazione. Cionondimeno, giacché essa ha infirmato davanti alla Corte questo principio impugnando la decisione in cui è stato applicato, la ricorrente sarebbe tenuta a giustificare la sua pretesa, in fatto ed in diritto, e la convenuta avrebbe facoltà di contrastarla.
paragrafo 6
La convenuta contesta poi di aver considerato, nella lettera del 23 gennaio 1963, i fatti come assodati: in tale lettera si parla solo del rottame ordinato, mentre il punto di fatto da provare è se il rottame in contestazione sia stato acquistato anteriormente al 1o aprile 1954; né prima del ricorso, né all'atto del suo deposito la data di questi acquisti avrebbe costituito oggetto di alcuna precisazione.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ › 3. L'interesse ad agire

paragrafo 1
La convenuta assume che la ricorrente è la sola impresa della Comunità che si sia rifiutata di accettare la soluzione adottata dall'Alta Autorità circa il significato dell'espressione «rottame acquistato»; ne deriva che, se la ricorrente dovesse vincere la causa, diverrebbe necessario procedere alla revisione dei conteggi di perequazione di tutte le imprese della Comunità per il periodo 1o aprile 1954-1o aprile 1955. Posto che l'onere complessivo è determinato e l'imponibile diminuirebbe in tal caso per tutte le imprese, l'aliquota dei contributi per tonnellata aumenterebbe in proporzione, annullando il vantaggio che la ricorrente otterrebbe con l'esonero delle 20.682 tonnellate in contestazione. Oltracciò, se si ammettesse che l'Alta Autorità deve applicare la perequazione al rottame acquistato e non consegnato durante il periodo di cui trattasi, la ricorrente dovrebbe versare dei contributi supplementari per gli acquisti effettuati anteriormente al 1o aprile 1955. La convenuta giunge alla conclusione che la ricorrente non ha interesse ad agire.
paragrafo 2
La ricorrente ribatte che il suo interesse ad agire è evidente: in caso di vittoria essa non dovrà versare alcun contributo per le 20.682 tonnellate in contestazione. Quanto all'argomento tratto dalla circostanza che la revisione dell'imponibile annullerebbe il vantaggio inerente nell'esenzione delle 20.682 tonnellate, esso non potrebbe essere accolto per le seguenti ragioni :
paragrafo 3
l'interesse dev'essere valutato all'atto dell'introduzione del ricorso, non già in vista delle conseguenze di atti futuri e incerti ; la convenuta non ha provato che la revisione annullerebbe il vantaggio che la ricorrente trarrebbe da una decisione favorevole della Corte; la ricorrente ha il diritto di esigere che i contributi a suo carico siano stabiliti in conformità alle norme vigenti, non già in base a norme che potrebbero essere eventualmente adottate.
paragrafo 4
Quanto all'assunto secondo il quale la ricorrente, se la sua tesi fosse accolta, dovrebbe pagare dei contributi supplementari per le partite acquistate durante il periodo di validità della decisione 22-54, ma ricevute dopo l'entrata in vigore della decisione 14-55, esso andrebbe disatteso, giacché la stessa partita non potrebbe essere assoggettata due volte a contributi e lo stesso scopo assegnato alla perequazione farebbe escludere questa eventualità.
paragrafo 5
La convenuta replica che la ricorrente avrebbe in realtà interesse ad essere la sola impresa esente dalla preequazione per il rottame ordinato anteriormente al 1o aprile 1954 ed a fruire perciò di un privilegio nei confronti di tutte le altre imprese, le quali hanno invece incluso detto rottame nelle loro dichiarazioni: si tratterebbe però di un vero abuso; l'interesse della ricorrente non sarebbe quindi legittimo.
paragrafo 6
Per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo la quale il principio che vieta le doppie imposizioni non permetterebbe di assoggettare a contributi supplementari le partite acquistate durante il periodo di validità della decisione 22-54, ma ricevute dopo l'entrata in vigore della decisione 14-55, la convenuta pone in rilievo che questa tesi, basata sulla lettera della decisione 22-54, determinerebbe l'imposizione di doppi contributi e che essa non vede in qual modo le imprese potrebbero sottrarvisi invocando la logica, il buon senso e i principi informatori del sistema di perequazione. Del resto, sempre nella stessa prospettiva, se si ammette che la stessa partita non può essere colpita due volte, dovrebbe essere vietata la seconda imposizione, non già la prima. Pretendendo di esentare dalla perequazione al tempo stesso le partite acquistate anteriormente e ricevute dopo l'inizio del periodo di validità della decisione 22-54 e le partite acquistate anteriormente e ricevute dopo la fine del periodo di validità della stessa decisione, la ricorrente sarebbe quindi in contraddizione con sé stessa.
paragrafo 7
La convenuta conclude che il sistema proposto dalla ricorrente causerebbe a quest'ultima degli oneri supplementari, inevitabile contropartita dei vantaggi che essa spererebbe di trarne.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO

paragrafo 1
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione contenuta nella lettera del 23 gennaio 1963, denunciando la violazione di una norma giuridica relativa all'applicazione del Trattato, la quale sarebbe la decisione 22-54 del 26 marzo 1954.
paragrafo 2
Nelle deduzioni scritte le parti hanno svolto i loro argomenti raggruppandoli nei seguenti capitoli :
paragrafo 3
1o L'articolo 3 della decisione 22-54; 2o Il contesto dell'articolo 3 ; 3o L'applicazione del diritto interno; 4o La struttura generale della decisione; 5o La prassi e gli usi; 6o La data d'acquisto delle 20.682 tonnellate di cui è causa.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › 1. L'articolo 3 della decisione n. 22-54

paragrafo 1
Il primo comma dell'articolo 3 della decisione 22-54 recita :
paragrafo 2
«L'ammontare dei contributi è calcolato in ragione dei quantitativi di rottame acquistati da ciascuna impresa durante il periodo di validità della presente decisione, sia all'interno della Comunità, sia in paesi terzi esportatori.»
paragrafo 3
La ricorrente assume che il testo dell'articolo 3 è chiaro e ben redatto. Esso indicherebbe infatti nel modo più evidente che quelle di cui si deve tener conto nel calcolare i contributi sono le partite acquistate durante il periodo di validità della decisione, cioè a far data dal 1o aprile 1954. Donde l'inevitabile conseguenza che le partite acquistate prima di questa data non possono essere prese in considerazione.
paragrafo 4
Non è sostenibile che nell'articolo 3 col menzionare i «quantita tivi di rottame acquistati durante il/periodo di validità» s'intendano le partite di rottame acquistate (ricevute) durante il periodo di validità. Non è infatti concepibile che per semplificare la frase, l'Alta Autorità abbia detto una cosa completamente diversa da quella che intendeva dire; e ciò tanto meno in quanto la semplificazione sarebbe consistita in realtà nel risparmiare la sola parola «ricevuti»,-la quale sarebbe stata fondamentale e indispensabile qualora essa avesse voluto dire quello che appunto non ha detto. Se l'Alta Autorità avesse voluto riferirsi alle partite ricevute, avrebbe parlato di «quantitativi ricevuti», non. già di «quantitativi acquistati».
paragrafo 5
Questa tesi troverebbe conferma nella decisione 14-55, del 26 marzo 1955, entrata in vigore il 1o aprile 1955, il cui articolo 3, primo comma, recita :
paragrafo 6
«L'ammontare dei contributi è calcolato in ragione dei quantitativi di rottame d'acquisto ricevuti da ciascuna impresa durante il, periodo di validità della presente decisione, previa deduzione delle vendite. Per le imprese che lavorano il rottame per conto, vengono presi in considerazione i quantitativi ricevuti a questo titolo.»
paragrafo 7
La decisione 14-55 stabilisce, all'articolo 11, che «la decisione 22-54, prorogata dalla decisione 2-55, cessa di aver vigore col1o aprile 1955» e che essa stessa «entrerà in vigore nella Comunità il 1o aprile 1955»;
paragrafo 8
La decisione 14-55, in ispecie l'articolo 3, non sarebbe quindi un provvedimento interpretativo inteso a chiarire il significato e la portata della decisione 22-54; essa avrebbe instaurato un nuovo sistema, precisando che questo avrebbe sostituito il precedente col 1o aprile 1955. Per l'applicazione della perequazione essa avrebbe introdotto un criterio — il ricevimento — destinato a sostituire quello dell'acquisto, però con effetto solo dalla stessa data.
paragrafo 9
La decisione 14-55 conterrebbe quindi la conferma di tre punti: in primo luogo che l'Alta Autorità, nell'organizzare la perequazione, ha adottato due criteri diversi, in un primo tempo «l'acquisto» e in un secondo tempo «il ricevimento»; in secondo luogo che, quando il criterio adottato è «il ricevimento», l'Alta Autorità parla di «quantitativi ricevuti», il che implica senza alcun dubbio che, quando essa parla di «quantitativi acquistati», il criterio da applicare è diverso; infine che i due sistemi, ben lungi dal confondersi, erano successivi l'uno, all'altro ed erano resi di volta in volta manifesti dal significato preciso delle parole usate dall'Alta Autorità per definirli.
paragrafo 10
La convenuta ribatte anzitutto con delle precisazioni sulla nozione di perequazione.
paragrafo 11
Perequare significherebbe ripartire equamente degli oneri, adeguare reciprocamente dei valori diversi.
paragrafo 12
Trattandosi nella specie di ridurre allo stesso prezzo tutto il rottame acquistato, sarebbe evidente che la nozione d'acquisto dev'essere applicata in modo uniforme a tutte le categorie di rottame importato o proveniente dal mercato interno.
paragrafo 13
Non si potrebbe logicamente procedere alla perequazione che nel momento in cui può essere constatata una disuguaglianza fra i consumatori, cioè nel momento in cui, essendo stato consegnato il rottame proveniente dalla Comunità o dall'esterno, il prezzo comincia ad esserne dovuto. Solo in questo stadio si determinerebbe e potrebbe essere constatata fra i consumatori la disuguaglianza che la perequazione ha il compito di eliminare. Si tratterebbe senza alcun dubbio di un'operazione economica, non già di un sistema giuridico: si dovrebbe effettuare una compensazione fra oneri reali e attuali, non già fra obbligazioni le quali, nel momento in cui sorgono, non implicano alcun onere economico immediato.
paragrafo 14
In che modo il testo della decisione 22-54 avrebbe realizzato il sistema palesemente, voluto dai suoi autori?
paragrafo 15
L'articolo 2 si esprimerebbe in modo chiaro e logico: si devono imporre alle imprese consumatrici di rottame i contributi occorrenti per la perequazione del rottame importato durante il periodo preso in considerazione.
paragrafo 16
Sarebbe quindi perfettamente logico che chi riceve rottame della Comunità versi dei contributi a vantaggio di chi riceve rottame importato.
paragrafo 17
Sarebbe quindi l'importazione quella che mette in moto l'attività del consorzio di perequazione fra consumatori. L'importazione dovrà quindi aver luogo durante il periodo preso in considerazione.
paragrafo 18
L'articolo 3 sarebbe redatto in modo meno soddisfacente.
paragrafo 19
Trattandosi ora di calcolare l'ammontare dei contributi di perequazione, si dovrà, dice il testo francese, tener conto dei «quantitativi di rottame acquistati» durante il periodo preso in considerazione «da ciascuna impresa, sia all'interno della Comunità, sia in paesi terzi esportatori (soit à l'importation des pays tiers)». Il testo tedesco dice però : «… quantitativi di rottame acquistati all'interno della Comunità o importati da paesi terzi».
paragrafo 20
Donde verrebbe il termine «acquistato» che fino a questo punto non era stato usato nella decisione? Esso sarebbe connesso al fatto che uno dei problemi sorti (e che darà luogo in seguito a numerose controversie) era quello del rottame di caduta consumato dalle imprese. Si sarebbe ritenuto che questo non andava incluso nella perequazione la quale doveva gravare unicamente sul rottame acquistato. Non si sarebbe quindi dovuto tener conto che del «Zukaufsschrott», cioè letteralmente del supplemento (zu) di rottame (Schrott) ottenuto mediante acquisto (Kauf).
paragrafo 21
Nel testo francese si sarebbe ritenuta superflua l'idea espressa in tedesco dalla preposizione zu e si sarebbe conservata semplicemente l'idea di «rottame d'acquisto», in contrapposizione al rottame di caduta.
paragrafo 22
Il risultato sarebbe stato del resto praticamente lo stesso.
paragrafo 23
Per semplificare la frase, nella decisione 22-54, anziché parlare di «rottame d'acquisto ricevuto durante il periodo di validità della presente decisione» (come sarà detto nella decisione 14-55 del 26 marzo 1955 e nelle decisioni successive) ci si sarebbe tuttavia limitati a menzionare i «quantitativi di rottame acquistati durante il periodo di validità…».
paragrafo 24
La ricorrente ha tratto pretesto da questa redazione del testo per sostenere che nell'applicare la perequazione si doveva tener conto delle date d'acquisto delle 20.682 tonnellate in contestazione. Queste date sarebbero state, a suo dire, distinte da quelle del ricevimento della merce e delle fatture. Per il diritto belga, infatti, la compravendita è un contratto consensuale che si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti, non già un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa venduta.
paragrafo 25
Il problema, sotto il profilo giuridico, sarebbe quindi il seguente: il termine acquistato, usato nel testo, si riferisce alla nozione giuridica di compravendita ai sensi del diritto interno, e in ispecie del diritto belga, ovvero si tratta di un'espressione intesa a manifestare il fatto economico che — secondo le intenzioni degli autori della decisione, in base alla struttura di questa e in conformità a una prassi costante — può e deve dar luogo all'applicazione della perequazione del rottame che non costituisca risorse proprie ?
paragrafo 26
L'Alta Autorità avrebbe ritenuto che la frase : «rottame acquistato durante il periodo» significasse il rottame d'acquisto ricevuto durante questo periodo.
paragrafo 27
La convenuta ribatte quindi all'assunto della ricorrente secondo il quale la decisione 14-55 confermerebbe implicitamente l'interpretazione data dalla ricorrente alla decisione 22-54: col sostituire le parole «quantitativi di rottame d'acquisto ricevuti» alle parole «rottame acquistato», l'Alta Autorità ■—■ trattandosi di due sistemi successivamente adottati — avrebbe manifestato l'intento di sostituire un nuovo criterio a quello precedente.
paragrafo 28
La ricorrente potrebbe avere ragione se fosse questa la sola differenza fra il testo della decisione 22-54 e quello della decisione 14-55. Ve ne sarebbero però numerose altre e d'importanza fondamentale (si vedano in ispecie gli articoli 2 e 5 e il sistema dei premi introdotti nel 1955).
paragrafo 29
Non si potrebbe quindi pretendere che la novità del sistema consista proprio nella leggera modifica, apportata all'articolo 3, mercè la quale l'espressione «quantitativi di rottame acquistati» veniva sostituita con l'espressione «quantitativi di rottame d'acquisto ricevuti». Si sarebbe trattato semplicemente di eliminare ogni equivoco circa l'interpretazione del testo.
paragrafo 30
Il sistema difensivo della ricorrente consisterebbe nel contrapporre l'espressione : «rottame acquistato» all'espressione «rottame d'acquisto ricevuto». Orbene, se è vero che per il diritto interno l'acquisto non implica il ricevimento, non sarebbe men vero che, dal punto di vista economico, è impossibile separare le due cose. Nel processo economico quello che conta sarebbe l'esecuzione del negozio giuridico. Il ricevimento non sarebbe altro che l'esecuzione della compravendita, si potrebbe quasi dire la sua realizzazione. Qualora, a proposito di un'operazione o di un fatto economico, si parli di merci acquistate, si tratterebbe quindi senza alcun dubbio di merci che sono state effettivamente trasferite, cioè consegnate e ricevute.
paragrafo 31
Il solo problema sarebbe dunque se nella specie l'Alta Autorità abbia inteso riferirsi alla compravendita semplicemente «stipulata», cioè al negozio giuridico, ovvero alla compravendita eseguita, cioè seguita da consegna e ricevimento. Il dubbio non sarebbe possibile qualora si tratti, come nella specie, d'instaurare un sistema di carattere economico.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › 2. Il contesto dell'articolo 3

paragrafo 1
L'articolo 2 della decisione 22-54 recita :
paragrafo 2
«Le imprese di cui all'articolo 80 del Trattato, consumatrici di rottame, sono tenute a versare i contributi occorrenti per la perequazione del rottame importato da paesi terzi o assimilato; quest'obbligo vale per le importazioni effettuate durante il periodo di validità della presente decisione.»
paragrafo 3
Secondo la ricorrente, la decisione 22-54 sancisce l'obbligo di partecipare, a partire da quel momento, al consorzio di perequazione; l'articolo 2 enuncerebbe e porrebbe in rilievo proprio tale carattere obbligatorio, tanto nel primo quanto nel secondo inciso, il quale ultimo non sarebbe che un chiarimento del primo.
paragrafo 4
Nella decisione 22-54 il principio sarebbe posto nell'articolo 1; l'articolo 2 indicherebbe quali siano le imprese soggette alla perequazione; mentre l'articolo 3, che stabilisce l'imponibile, determinerebbe l'operazione che dà luogo all'applicazione dei contributi.
paragrafo 5
La precisazione dell'articolo 3 sarebbe stata necessaria in quanto, se è vero che l'importazione comporta che il rottame passi il confine, tale passaggio non implicherebbe affatto il ricevimento del rottame; donde la necessità della precisazione contenuta nell'articolo 3: l'ammontare dei contributi sarà calcolato in ragione dei quantitativi di rottame acquistato.
paragrafo 6
La convenuta ribatte che l'articolo 3 della decisione 22-54 è in realtà una norma d'attuazione dell'articolo 2 il quale sancisce il principio del versamento dei contributi, a carico e a profitto delle imprese consumatrici di rottame, in relazione alle importazioni effettuate durante il periodo di validità della decisione.
paragrafo 7
Dal citato articolo deriverebbe che l'applicazione della perequazione è determinata dal ricevimento del rottame, conseguente all'acquisto sul mercato interno od esterno. Il momento della stipulazione del contratto d'acquisto non avrebbe rilevanza, essendo in sé priva d'importanza e per di più difficile da controllare, sia per quanto riguarda i quantitativi effettivamente consegnati (che sono, per necessità di cose, diversi da quelli dell'ordine), sia per quanto riguarda i documenti giustificativi. L'articolo 3 si limiterebbe a precisare le modalità del calcolo dei contributi istituiti dall'articolo precedente. Non gli si potrebbe quindi attribuire un significato o un oggetto in contraddizione col sistema che ci si proponeva d'instaurare.
paragrafo 8
Se si dovesse attribuire qui all'espressione «rottame acquistato» un significato diverso da quello di «rottame d'acquistò ricevuto», vi sarebbe contraddizione fra l'articolo 2 e l'articolo 3. I contributi graverebbero infatti non già sulle imprese ricevitrici, bensì sugli «acquirenti» di rottame in quanto tali. Sarebbe stato sufficiente aver concluso, durante il periodo preso in considerazione, un contratto di compravendita (sia pure per consegna dopo un anno) per essere tenuti a contribuire a vantaggio di coloro i quali, nello stesso momento, importavano rottame. Un sistema siffatto sarebbe assurdo e in piena contraddizione con lo scopo perseguito dagli autori della decisione.
paragrafo 9
La convenuta critica poi l'interpretazione data dalla ricorrente all'articolo 2. Ragionando in questo modo si fraintenderebbe infatti la portata dell'articolo 2, il quale si proporrebbe non soltanto d'imporre alle imprese consumatrici di rottame l'obbligo della perequazione, ma anche di limitare questo onere alle importazioni effettuate durante il periodo di riferimento, e si fraintenderebbe il senso dell'articolo 3 il cui oggetto, secondo il testo, non sarebbe affatto di dare un contenuto all'obbligo sancito dall'articolo 2, ma semplicemente di precisare il calcolo dell'ammontare dei contributi. Infine, se il termine «importazione» non è teoricamente equiparabile al ricevimento da parte dell'acquirente consumatore, lo stesso varrebbe per il termine «acquisto» : cosicché, anziché precisare opportunamente l'articolo 2, si sarebbe sostituito a un termine inadeguato un altro termine altrettanto inadeguato; si sarebbe inoltre — cosa ancora più grave — presa come data di un'operazione economica la data di stipulazione di un negozio giuridico, indipendentemente dall'esecuzione di questo.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › 3. L'applicazione del diritto interno

paragrafo 1
La ricorrente assume che il senso che essa attribuisce al termine «acquistato», di cui all'articolo 3 della decisione 22-54, si basa sul significato preciso e uniforme che questo termine giuridico ha negli ordinamenti di tutti gli Stati membri della Comunità. Per il fatto stesso di usare questo termine, senza alcuna riserva, la decisione 22-54 si richiamerebbe alla corrispondente nozione giuridica, comune a tutti gli ordinamenti nazionali. In ciascuno di questi, «acquisto» denoterebbe la conclusione del contratto, mentre in nessuno di essi «acquistare» significa «ricevere».
paragrafo 2
Affermando, nelle sentenze del 17 luglio 1962(Racc. vol. VIII, p. 625 e 682-3), che :
paragrafo 3
«L'acquisto non deve… necessariamente soddisfare tutte le condizioni poste dal diritto interno… per la validità e l'efficacia del contratto di compravendita…»,
paragrafo 4
la Corte avrebbe appunto messo in rilievo che il termine «acquisto» si riferiva proprio alla corrispondente nozione di diritto privato. Essa avrebbe inteso ampliare, non già restringere, la nozione di acquisto. Infine, la Corte non avrebbe affatto affermato che il termine «acquisto» ha lo stesso significato del termine «ricevimento» : sarebbe fin troppo evidente che si può aver «acquistato» delle merci prima di averle «ricevute». Ciò sarebbe effettivamente avvenuto nella specie.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che si tratta di stabilire se, parlando di rottame acquistato, la decisione 22-54 si sia attenuta ad un criterio giuridico, cioè al contratto di compravendita, all'atto della sua stipulazione, quale è disciplinata dal diritto interno. Il fatto che in questa materia gli ordinamenti interni dei sei paesi siano relativamente uniformi non avrebbe importanza decisiva. La perequazione entrerebbe in gioco in seguito al negozio giuridico compravendita, e nel momento in cui questo viene stipulato, ovvero in seguito all'importazione ed al ricevimento del rottame acquistato? Ecco il problema. Nella prima ipotesi si dovrebbe ammettere che vi è stato un mutamento radicale tra il sistema applicato nell' articolo 2 e quello seguito nell'articolo 3. Questo mutamento radicale sarebbe tanto meno plausibile in quanto ci si troverebbe di fronte ad un testo di diritto comunitario, economico, emanato da un organo che non è, in linea di massima, vincolato dalle definizioni del diritto interno. Sarebbe quindi perfettamente comprensibile che l'Alta Autorità usi una determinata espressione senza attribuirle il pieno significato che le è proprio nei diritti interni. Nella specie, essa avrebbe quindi potuto legittimamente riferirsi all'operazione economica anziché al negozio giuridico o, più precisamente, prendere in considerazione il negozio giuridico allo stadio del suo perfetto compimento, cioè all'atto dell'esecuzione.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › 4. La struttura generale della decisione n. 22-54

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che non è il caso di valutare a posteriori i vantaggi e gli inconvenienti dei vari criteri che avrebbero potuto essere adottati, nella decisione 22-54, per calcolare l'ammontare dei contributi di perequazione. L'unica questione importante sarebbe quale di questi criteri sia stato prescelto nella decisione 22-54; la risposta non potrebbe essere che una: quella dell'acquisto.
paragrafo 2
Questo criterio non darebbe luogo ad alcun inconveniente, soprattutto per quanto riguarda la prova della data dell'acquisto. Vi sarebbero infatti, praticamente in ogni caso, le conferme scritte, giacché le parti avrebbero cura di procurarsi la prova della stipulazione del contratto. Nella specie, comunque, la ricorrente avrebbe fornito già da tempo la prova della data d'acquisto delle partite in contestazione.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che qualora, come nella specie, si tratti di cose determinate soltanto nel genere il trasferimento della proprietà è impossibile prima che la merce sia stata individuata. Nel commercio del rottame, solo al momento della consegna potrebbe essere determinata la quantità esatta delle merci consegnate. Vi sarebbero infatti costantemente delle differenze fra il peso del rottame «ordinato» e il peso del rottame «ricevuto». Queste differenze sarebbero tollerate, entro determinati limiti, ma influirebbero sul prezzo di mercato e — per quanto riguarda il sistema di cui trattasi — sulla perequazione.
paragrafo 4
Quanto alla prova, poi, potrebbe essere difficile determinare la data in cui si è avuto il consenso delle parti in un contratto commerciale. Ci si potrebbe chiedere nella specie in qual modo la ricorrente possa provare in modo irrefutabile di aver stipulato la compravendita delle partite in contestazione anteriormente al1o aprile 1954.
paragrafo 5
La convenuta deduce quindi che la giurisprudenza della Corte (Racc. VIII, p. 625 e 682-3) insegna che il criterio dell'acquisto da parte delle imprese va interpretato in senso ampio :
paragrafo 6
«L'acquisto non deve infatti necessariamente soddisfare tutte le condizioni poste dal diritto interno applicabile per la validità e l'efficacia del contratto di compravendita, bensì va identificato con qualsiasi trasferimento da un'impresa esterna all'impresa consumatrice che dia luogo alla fissazione di un prezzo» (sentenze del 17 luglio 1962 nelle cause riunite 17-61 e 20-61 e nella causa 19-61).

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › 5. La prassi e gli usi

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che non si può trarre argomento dal fatto che altre imprese, trovandosi nella sua stessa situazione, abbiano accettato l'inclusione nella perequazione delle partite acquistate anteriormente al 1o aprile 1954. Il loro atteggiamento, che avrebbe potuto essere suggerito dai motivi più vari, non potrebbe avere l'effetto d'impedire alla ricorrente di far valere il suo buon diritto.
paragrafo 2
Nemmeno si potrebbe trarre argomento dal consorzio volontario di perequazione esistente prima della adozione della decisione 22-54. Il tenore di quest'ultima mostrerebbe precisamente che l'Alta Autorità intendeva instaurare un nuovo sistema, distaccandosi dal precedente.
paragrafo 3
Come già detto, la stessa partita non potrebbe essere assoggettata due volte ai contributi. Le partite acquistate sotto l'impero della decisione 22-54, ma ricevute dopo l'entrata in vigore della decisione 14-55, avrebbero perciò dovuto essere dichiarate vuoi come «rottame acquistato», vuoi come «rottame ricevuto», ma non contemporaneamente sotto le due voci. Nemmeno si comprenderebbe perché avrebbe potuto essere considerata illegittima la decisione 14-55 del 26 marzo 1955 per aver sostituito, con effetto dal 1o aprile 1955, il criterio del ricevimento al criterio dell'acquisto, adottato quest'ultimo con la decisione 22-54, abrogata proprio con effetto dalla stessa data.
paragrafo 4
Infine, nelle sentenze del 17 luglio 1962 (Racc. VIII, p. 625 e 682-683), la Corte non avrebbe posto in dubbio questo mutamento di criteri. Da dette sentenze emergerebbe che i sistemi di perequazione istituiti con le decisioni 22-54 e 14-55 erano entrambi basati sulla nozione di «rottame d'acquisto», in contrapposizione a «risorse proprie». La Corte non avrebbe però affermato che il fatto che dava luogo all'imposizione fosse identico.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che tutte le imprese della Comunità, con la sola eccezione della ricorrente, hanno incluso nelle loro dichiarazioni le partite ricevute durante il periodo di validità della decisione 22-54, senza richiamarsi in alcun caso alla data dei contratti d'acquisto.
paragrafo 6
Quanto al fatto che dava luogo all'imposizione, non si dovrebbe fare alcuna distinzione fra la decisione 22-54 e le decisioni 14-55, 2-57 e 16-58: ciascuna di queste costituirebbe la logica continuazione della precedente e riguarderebbe le stesse operazioni. La convenuta cita a sostegno la sentenza della Corte nelle cause riunite 17 e 20-61 (Racc. VIII, p. 603) :
paragrafo 7
«Con le decisioni 22-54, 14-55, 2-57 e 16-58, l'Alta Autorità istituiva un sistema obbligatorio di perequazione onde impedire che i prezzi del rottame della Comunità si allineassero ai prezzi, più elevati, del rottame importato da paesi terzi. L'Ufficio comune dei consumatori di rottame (U.C.C.R.) e la Cassa di perequazione per il rottame importato (C.P.R.I.) dovevano curarne il funzionamento. In virtù di detto sistema, le imprese di cui all'articolo 80 del Trattato C.E.C.A. erano tenute a versare i contributi occorrenti, il cui ammontare era calcolato in ragione del rottame d'acquisto consumato da ciascuna impresa durante un periodo determinato, mentre il consumo delle “risorse proprie” non era soggetto a contributi (decisione 2-57, artt. 3 e 4)».
paragrafo 8
Essa cita inoltre le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa 20-58 (Racc. V, p. 199).
paragrafo 9
Essa rileva infine che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione 22-54 non è stata abrogata con effetto dal 1o aprile. 1955; l'articolo 11. della decisione 14-55 sancisce che la decisione 22-54, prorogata dalla decisione 2-55, cessa d'essere applicabile a partire dal 1o aprile 1955 : a ciò non conseguirebbe affatto che gli effetti prodotti dalla decisione 22-54, anteriormente al 1o aprile 1955, sarebbero stati senz'altro eliminati.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › 6. La data d'acquisto delle 20.682 tonnellate di cui è causa

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che l'Alta Autorità non aveva mai posto in dubbio che le 20.682 tonnellate in contestazione fossero state acquistate prima dell'entrata in vigore della decisione 22-54.
paragrafo 2
Essa avrebbe provato in modo irrefutabile, mediante gli ordini e le conferme d'ordine prodotti con la replica, di avere effettivamente acquistato il rottame in contestazione anteriormente al 1o aprile 1954.
paragrafo 3
La convenuta ribatte in primo luogo che la ricorrente ha prodotto, è vero, 31 ordini, ma non ha esibito alcuna conferma d'ordine. Se le due volontà non si sono incontrate, non vi sarebbe contratto e il consenso non si potrebbe presumere. Non essendo stata fornita la prova che la volontà dei fornitori sia stata espressa anteriormente al 1o aprile 1954, non si potrebbe sostenere che la compravendita sia stata stipulata prima di tale data.
paragrafo 4
In secondo luogo, 6 ordini per complessive 16.100 tonnellate (questi ordini sono allegati alla replica coi numeri 3, 4, 5, 7, 8 e 15) avrebbero dovuto essere eseguiti anteriormente al 1o aprile 1954. Se essi sono stati eseguiti nel termine previsto, non costituirebbero la prova di consegne effettuate posteriormente a detta data. Se viceversa non sono stati eseguiti nel termine previsto, se ne dovrebbe dedurre o che il fornitore non si è dichiarato d'accordo sui termini fissati, o che questi termini sono stati modificati con successivo accordo.
paragrafo 5
In terzo luogo, il rottame sarebbe una merce venduta a peso alla quale si applicherebbe quindi l'articolo 1585 del Codice Napoleonico, vigente nel Belgio, a norma del quale per le merci vendute a peso, a numero o a misura, la compravendita si perfeziona soltanto nel momento in cui sono pesate, contate o misurate.
paragrafo 6
La convenuta osserva ancora che in 7 ordini (allegati alla replica coi numeri 6, 8, 12, 13, 14, 21 e 28) l'oggetto non era definitivamente precisato, ma veniva lasciata una certa libertà al fornitore circa le qualità da fornire; appare verosimile che l'acquirente sarebbe stato in grado di conoscere la precisa quantità fornita e l'oggetto definitivo del contratto solo al momento della consegna.
paragrafo 7
La convenuta conclude che, anche nella denegata ipotesi che la ricorrente avesse ragione in linea di principio, la sua domanda dovrebbe essere respinta, non avendo essa provato che sussistano i presupposti per l'applicazione della norma invocata.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto nel modo seguente :
paragrafo 2
Le memorie delle parti sono state depositate nei termini prescritti.
paragrafo 3
Circa la forma dell'atto introduttivo, la convenuta ha sostenuto che esso non era conforme alle disposizioni degli articoli 37 e 38 del Regolamento di procedura e ne ha tratto argomento per eccepire l'irricevibilità del ricorso (cfr. Supra, III, Mezzi ed argomenti delle parti, lettera A, Sulla ricevibilità).
paragrafo 4
A parte ciò, la fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 5
Nell'adunanza del 15 luglio 1963, sentita la relazione preliminare del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, chiedendo tuttavia alla ricorrente di esibire determinati documenti. Questi sono stati depositati in cancelleria il 2 ottobre 1963.
paragrafo 6
All'udienza pubblica del 16 ottobre 1963, il relatore ha rivolto una domanda alla convenuta e ha chiesto alla ricorrente di esibire dei documenti di cui si era servita nella difesa orale. La convenuta ha risposto all'udienza. Quanto alla ricorrente, essa ha depositato in cancelleria 7 documenti il 24 ottobre 1963.
paragrafo 7
Al termine della discussione orale, a richiesta del Presidente della Corte, le parti hanno convenuto di limitare l'oggetto del contendere alla motivazione della decisione impugnata, la quale è basata sull'interpretazione dell'articolo 3 della decisione generale 22-54, in data 26 marzo 1954.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Le parti non hanno contestato che la decisione impugnata sia stata effettivamente adottata dal collegio dell'Alta Autorità, né hanno sollevato alcuna eccezione circa la regolarità della notifica della decisione stessa, la quale non dà luogo a rilievi d'ufficio.
paragrafo 2
La convenuta assume che il solo motivo dedotto dalla ricorrente, cioè la violazione della decisione 22-54, è stato esposto in termini vaghi e laconici, il che sarebbe in contrasto con l'articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, a norma del quale l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi proposti.
paragrafo 3
La Corte osserva che l'atto introduttivo contiene le conclusioni e i motivi invocati a sostegno: se è vero che il modo in cui la ricorrente li ha esposti è succinto, ciò non toglie che esso sia chiaro e preciso.
paragrafo 4
La prima eccezione d'irricevibilità va quindi respinta.
paragrafo 5
La convenuta assume in secondo luogo che nell'atto introduttivo la ricorrente ha offerto di provare, in quanto occorra, che il rottame in contestazione era stato acquistato anteriormente al 1o aprile 1954 (data dell'entrata in vigore della decisione 22-54) senza peraltro allegare il fascicolo, prescritto dall'articolo 37, paragrafo 4, del Regolamento di procedura, contenente gli atti o documenti invocati a sostegno.
paragrafo 6
La Corte rileva che la decisione impugnata si era limitata a risolvere una questione di diritto, relativa all'interpretazione della decisione 22-54.
paragrafo 7
La seconda eccezione d'irricevibilità va perciò pure respinta.
paragrafo 8
In terzo luogo la convenuta 'assume che l'annullamento della decisione impugnata provocherebbe la revisione dei calcoli di perequazione e addosserebbe di conseguenza alla ricorrente un onere superiore allo sgravio conseguito.
paragrafo 9
La Corte osserva che l'interesse ad agire per l'annullamento dev'essere valutato con riferimento' al giorno in cui il ricorso è stato proposto e che in tale momento la ricorrente aveva senza dubbio interesse all'esenzione del rottame in contestazione.
paragrafo 10
-Anche la terza eccezione d'irricevibilità va quindi respinta.
paragrafo 11
Per i motivi sopra esposti, il ricorso è ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito

paragrafo 1
Secondo la ricorrente, l'articolo 3 della decisione dell'Alta Autorità n. 22-54, che ha istituito il consorzio obbligatorio di perequazione, stabilirebbe che l'ammontare dei contributi va calcolato in ragione dei quantitativi di rottame acquistati durante il periodo di validità della decisione, cioè fra il 1o aprile 1954 e il 31 marzo 1955. Il rottame in contestazione, ricevuto posteriormente al 1o aprile 1954, sarebbe stato acquistato prima di tale data e non sarebbe quindi soggetto ai contributi di perequazione.
paragrafo 2
Nel provvedimento impugnato, l'Alta Autorità ha inteso la frase «quantitativi di rottame acquistati», di cui all'articolo 3 della decisione 22-54, nel senso di «quantitativi di rottame d'acquisto ricevuti».
paragrafo 3
Per determinare la data iniziale degli effetti del sistema di perequazione appare necessario adottare un criterio unico, sia per l'applicazione del tributo gravante sul rottame acquistato, sia per l'attribuzione delle sovvenzioni sul rottame importato. In caso contrario si giungerebbe infatti all'assurdo risultato che una partita di rottame proveniente da paesi terzi, acquistata anteriormente al 1o aprile 1954 ma importata dopo questa data, fruirebbe della perequazione pur essendo esente dai contributi.
paragrafo 4
La decisione 22-54, la quale si proponeva di istituire «un sistema che permetta di perequare il rottame importato da paesi terzi», non poteva avere come scopo, né potrebbe produrre l'effetto, d'istituire dei contributi basati su una contraddizione che si manifesterebbe, vuoi nel disposto dell'articolo 3 vuoi nel rapporto fra questo e l'articolo 2. L'articolo 3 contempla nella stessa frase il calcolo dei contributi in ragione «dei quantitativi di rottame acquistati»«sia all'interno della Comunità, sia in paesi terzi esportatori» ; esso intendeva quindi assoggettare alle stesse norme le due categorie di rottame acquistato. Nell'interpretare la nozione di rottame acquistato sarebbe perciò illogico valersi di criteri giuridici diversi a seconda che il rottame provenga dall'interno o da paesi terzi: ne consegue che l'espressione «quantitativi di rottame acquistati» deve avere lo stesso senso in entrambi i casi.
paragrafo 5
Per l'ipotesi dell'importazione, l'interpretazione di detta espressione è data dall'articolo 2 il quale chiarisce e completa la nozione di rottame acquistato, considerando come tale quello la cui importazione venga «effettuata» durante il periodo di validità della decisione. Se è questo il senso da attribuirsi all'espressione «quantitativi… acquistati», nell'ipotesi dell'importazione, la necessità d'interpretarla in modo uniforme implica l'impossibilità di attenersi al suo significato letterale. Posto che detta espressione deve avere lo stesso significato in entrambe le ipotesi contemplate nell'articolo 3, questo significato non può essere diverso da quello reso manifesto dall'articolo 2.
paragrafo 6
Questa interpretazione degli articoli 2 e 3 è in armonia con le finalità del sistema di perequazione enunciate nella decisione 22-54.
paragrafo 7
La motivazione di detta decisione mostra che tanto l'imposizione dei contributi, quanto il versamento delle sovvenzioni avevano lo scopo di mantenere i prezzi del rottame a un livello ragionevole e di garantire la costante copertura del fabbisogno della Comunità, rendendo possibile l'importazione dai paesi terzi dei quantitativi occorrenti a prezzi analoghi a quelli praticati all'interno della Comunità. Sarebbe stato in contrasto con queste finalità l'assoggettare ai contributi di perequazione tutto il rottame acquistato a qualsivoglia titolo dalle imprese ai sensi dell'articolo 80 del Trattato; si doveva invece colpire il rottame che fosse stato acquistato onde servirsene per la produzione comunitaria. La Corte ha già affermato infatti che «i contributi di perequazione colpiscono non già il fatto di partecipare al mercato del rottame, bensì il fatto di consumare rottame».
paragrafo 8
La logica del sistema, sopra descritto e ribadito dalle decisioni successive in materia di perequazione, impone di ritenere che un contratto di compravendita non eseguito non poteva dar luogo a perequazione. La destinazione del rottame ad un uso comunitario non può avvenire prima che le imprese lo abbiano ricevuto; ciò trova conferma nella pratica e nella giurisprudenza le quali, in caso d'incertezza circa la quantità del rottame da assoggettarsi alla perequazione, si sono costantemente attenute al criterio del consumo di rottame da parte delle imprese di cui all'articolo 80 del Trattato.
paragrafo 9
Se è vero che la decisione 22-54 si richiama all'acquisto, questo richiamo si spiega soprattutto con la necessità di non colpire il rottame prodotto dalla stessa impresa consumatrice. Le finalità del sistema di perequazione confermano perciò,, ad onta della cattiva redazione, la necessità di attribuire all'espressione «rottame acquistato» un significato univoco, cioè quello reso manifesto dall'articolo 2. Per determinare il momento in cui la perequazione va applicata si deve perciò aver riguardo alla consegna, la quale implica che il rottame si trova effettivamente a disposizione dell'impresa consumatrice.

SENTENZA › IN DIRITTO › Le spese

paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del Regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. Il paragrafo 3 dello stesso articolo permette tuttavia di compensare le spese per motivi eccezionali. Nella specie, la cattiva redazione dell'articolo 3 della decisione 22-54 è stata la causa determinante del ricorso. Ciò costituisce un motivo eccezionale per compensare le spese fra le parti.

Dispositivo

Per questi motivi, Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli articoli 14, 15, 33 e 53 del Trattato istitutivo della C.E.C.A.; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.; Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ; LA CORTE disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o Il ricorso n. 14-63 è respinto perché infondato. 2o Le spese sono compensate; ciascuna delle parti sopporterà quelle da essa sostenute.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963. Donner Hammes Trabucchi Delvaux Rossi Lecourt Strauss Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze