Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 marzo 1983, cause riunite 290/81 e 291/81
Epigrafe
Nei procedimenti riuniti 290 e 291/81,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte d'appello di Milano nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra
Compagnia Singer Spa
ed
Amministrazione delle finanze dello Stato (causa 290/81)
e
Geigy Spa
ed
Amministrazione delle finanze dello Stato (causa 291/81),
domanda vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni dell'Accordo generale sul commercio e le tariffe (GATT),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, O. Due, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Con atti di citazione separati, le società Singer e Geigy convenivano dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano l'Amministrazione delle finanze dello Stato al fine di ottenere il rimborso degli importi da esse versati a titolo di diritti per servizi amministrativi sulle importazioni di merci da paesi aderenti all'Accordo GATT, cui la Repubblica italiana aveva aderito col protocollo firmato ad Annecy il 10 ottobre 1949 e reso esecutivo con legge 5 aprile 1950, n. 295.
Il diritto per servizi amministrativi, istituito dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, veniva abolito dalla legge 24 luglio 1971, n. 477, con efficacia retroattiva al 1o luglio 1968, per gli scambi intracomunitari e, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge, per i rapporti con paesi terzi.
Secondo gli elementi di fatto e di diritto comunicati dalla Corte d'appello, gli importi dei quali si chiede il rimborso riguardano diritti per servizi amministrativi riscossi per importazioni effettuate fra il 1oottobre 1963 ed il 29 luglio 1971.
Il Tribunale civile e penale di Milano accoglieva le domande — proposte in base all'art. II, n. 1, leu. b) del GATT, che vieta alle parti contraenti di riscuotere dazi doganali più elevati di quelli previsti nelle liste di concessione allegate all'Accordo stesso (per l'Italia, la lista XXVII) nonché altre imposizioni o tasse di effetto equivalente in misura più elevata rispetto a quella vigente alla data della loro adesione al GATT (per l'Italia, il 10 ottobre 1949) — per le importazioni delle merci elencate nella suddetta lista XXVII. Le respingeva invece per la parte in cui erano dirette ad ottenere il rimborso di importi versati per l'importazione di prodotti non inclusi in detta lista, compresi però nella successiva lista, XL (o tariffa doganale comune della CEE, approvata il 13 febbraio 1960) che, con protocollo di Ginevra del 16 luglio 1962, aveva sostituito le originarie liste nazionali dei paesi della Comunità con effetto, per l'Italia, dal 13 gennaio 1963.
A seguito dell'appello proposto dalle attrici avverso le surriportate decisioni, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 6 luglio 1981 ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali (identiche nelle due cause):
«1) Se, in dipendenza di quanto stabilito dal preambolo dell'Accordo GATT, sia nella sua originaria formulazione con la quale gli Stati contraenti si dichiaravano desiderosi (”désireux”) di ridurre le tariffe doganali e gli altri ostacoli agli scambi e di eliminare le discriminazioni al commercio internazionale, sia nella formulazione risultante dal protocollo di Ginevra del 10 marzo 1955, ratificato dall' Italia con legge 7 novembre 1957, n. 1307, mediante il quale gli Stati contraenti precisavano con l'espressione ”désirent” (intendono) l'assunzione dei precitati impegni, il diritto per servizi amministrativi, istituito con legge 15 giugno 1950 n. 330 (posteriore all'adesione dell'Italia all'Accordo ma anteriore al menzionato protocollo di Ginevra), possa ritenersi compatibile con le previsioni dell'Accordo medesimo, indipendentemente dall'inserimento delle merci importate nelle originarie liste di concessione e dall'espresso riferimento testuale solo ad esse della clausola di non aggravamento delle preesistenti imposizioni collaterali alle importazioni;
2) se, per effetto della sostituzione della lista XXVII con la lista XL (tariffa doganale comune), il divieto di aggravamento delle preesistenti imposizioni collaterali alle importazioni, contenuto nell'art. II, paragrafo 1 lett. B), dell'Accordo GATT, sia compatibile, dalla data di decorrenza di tale sostituzione (per l'Italia, il 13 gennaio 1963) con il già vigente diritto per servizi amministrativi se applicato alle merci non comprese nella originaria lista XXVII ed incluse solo nella lista XL».
punto 2
Le ordinanze di rinvio sono state registrate nella cancelleria della Corte il 16 novembre 1981.
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, nella causa 290/81 la Compagnia Singer Spa, con gli avvocati Scipione Massari e Guido Scarpa del foro di Milano; nella causa 291/81 la Geigy Spa, con l'avv. Angelo Pesce del foro di Milano; e nelle due cause il Governo della Repubblica italiana, in persona del suo agente Arnaldo Squillante, rappresentato dall'avvocato dello Stato Sergio Laporta; il Governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal segretario generale al Ministero degli affari esteri, F. Italianer; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal direttore generale aggiunto all'ufficio legale, Giancarlo Olmi, e dal consigliere giuridico, Jacques Bourgeois, in qualità di agenti.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza 24 marzo 1982, la Corte, avendo constatato che le cause 290/81 e 291/81 hanno lo stesso oggetto e sono tra loro connesse, ha deciso di riunirle ai fini della procedura orale e della sentenza.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Le osservazioni delle parti vanno al di là dell'ambito fissato dalle domande di pronunzie pregiudiziali e vertono, in realtà, su tre ordini di problemi, cioè:
paragrafo 2
sulla competenza della Corte di giustizia ad interpretare il GATT;
sull'efficacia diretta delle norme di detto accordo;
paragrafo 3
ed infine
paragrafo 4
sull'interpretazione delle disposizioni del GATT richiamate dal giudice di rinvio.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Stilla competenza della Corte di giustizia ad interpretare il GATT e sull'efficacia diretta delle norme del suddetto accordo
paragrafo 1
La Singer sostiene che la Corte di giustizia è competente ad interpretare le norme del GATT solo nell'ipotesi in cui queste siano in conflitto col diritto comunitario.
paragrafo 2
Il che avveniva nelle fattispecie risolte dalla Corte con le sentenze 21-24/72, 19/73 e 38/75.
paragrafo 3
A sostegno della sua tesi, essa riporta lunghi brani della sentenza della Corte suprema di cassazione n. 3616/76.
paragrafo 4
In tale sentenza, la Corte di cassazione ha in particolare dichiarato che la competenza della Corte di giustizia ad interpretare il GATT non va presunta in circostanze diverse da quelle prese in considerazione dalla Corte stessa.
paragrafo 5
Inoltre, secondo la Corte di cassazione, in mancanza di una questione di validità o d'interpretazione di un atto o di un regolamento comunitario, non sussiste neppure l'obbligo di investire la Corte di giustizia. Si può infatti distinguere il caso in cui si tratta di stabilire se una norma contenuta in un accordo internazionale prevalga su una disposizione comunitaria, dal caso in cui occorre appurare se ad una data fattispecie debba essere applicata l'una o l'altra di due norme, entrambe appartenenti all'ordinamento interno, anche se una di esse vi è stata immessa attraverso l'ordine di esecuzione di un accordo internazionale. Il rinvio pregiudiziale è necessario nel primo caso per evitare che i vari giudici nazionali emettano giudizi divergenti sulla validità e la portata di norme di diritto comunitario, mentre non vi è un'esigenza del genere nel secondo caso che non si richiama ad alcuna norma comunitaria, essendo infatti il GATT un accordo esterno all'ordinamento comunitario, ricompreso nell'art. 234, 1o comma, del Trattato CEE.
paragrafo 6
In base alle suddette considerazioni della Corte di cassazione, la Singer conclude che la Corte di giustizia non è competente a decidere sulla prima questione. Si riserva tuttavia di esaminarla in via puramente cautelativa.
paragrafo 7
Sulla seconda questione, sostiene invece la competenza della Corte di giustizia in ordine alla successione delle liste, limitatamente però a quanto è stato concordato nell'ambito del GATT direttamente dalla Comunità e cioè, nella specie, tale competenza sussiste per le integrazioni e modifiche apportate in sede di Kennedy Round.
paragrafo 8
Secondo la Geigy non sembra contestabile, date le precise affermazioni di cui alla sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 1975, nella causa 38/75, che la Corte medesima è competente ad interpretare i diritti e le obbligazioni risultanti dal GATT.
paragrafo 9
Inoltre tali diritti ed obblighi comprendono anche, qualora non esistano disposizioni comunitarie in senso contrario, le posizioni derivanti da norme del GATT dei singoli nei confronti degli Stati contraenti poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, la validità degli atti emessi dalle istituzioni può essere influenzata da una norma di diritto internazionale qualora detta norma sia vincolante per la Comunità ed attribuisca ai singoli cittadini di questa il diritto di esigerne giudizialmente l'osservanza.
paragrafo 10
Comunque, la giurisprudenza italiana ha riconosciuto il diritto dei singoli ad ottenere dallo Stato il rimborso dei diritti per servizi amministrativi, ed è controversa solo l'ampiezza temporale di tale diritto. Si tratta, infatti, della naturale conseguenza della violazione di un divieto cui non si accompagna alcuna riserva degli Stati di subordinare la sua attuazione ad un atto positivo di diritto interno.
paragrafo 11
Il Governo della Repubblica italiana non contesta la competenza della Corte ad interpretare le disposizioni del GATT, sottolinea però che la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla portata delle disposizioni del GATT sussiste solo se queste sono tali da attribuire ai singoli il diritto di esigerne l'osservanza in giudizio dinanzi ai giudici dei vari Stati membri.
paragrafo 12
Ora, è ben noto che già altre volte la Corte ha negato le disposizioni del GATT, avuto riguardo allo spirito, alla struttura e alla lettera dell'accordo medesimo, siano idonee a determinare diritti e doveri per i singoli. Stando così le cose e non potendo le attrici nelle cause principali invocare una tutela che le norme del GATT non attribuiscono loro, non si ravvisa neppure la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte.
paragrafo 13
A tale conclusione si può pervenire non solo per quanto riguarda la prima questione, ma anche in merito alla seconda, poiché non si può dire che dalla negoziazione della lista cosiddetta comune sia derivata una disciplina particolare per quanto concerne le cosiddette tasse d'effetto equivalente.
paragrafo 14
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni affronta solo il problema se il GATT possa essere incluso nel diritto comunitario ai sensi dell'art. 164 del Trattato CEE.
paragrafo 15
L'«ordinamento giuridico di nuovo genere» che i Trattati hanno istituito nel diritto internazionale ha la peculiarità che alcune disposizioni di diritto comunitario si inseriscono, senza l'ausilio di provvedimenti nazionali, nell'ordinamento giuridico interno, nazionale, degli Stati membri tutte le volte che vi si prestino per natura. Tale ordinamento comunitario non è quindi un sistema chiuso, ma un sistema «aperto». Certe disposizioni di accordi internazionali che la Comunità ha concluso con paesi terzi ed organizzazioni internazionali ed ai quali la Comunità è legata in quanto tale possono rientrare nel diritto comunitario qualora si prestino all'applicazione diretta. Tali condizioni sono soddisfatte nel caso del GATT. Nell'affermare la propria competenza ad interpretare gli accordi internazionali che vincolano la Comunità, la Corte non ha mai fatto distinzioni fra il caso in cui l'accordo è stato concluso dalla stessa Comunità, nell'ambito delle sue competenze, ed il caso in cui gli accordi (come il GATT) sono stati, è vero, conclusi da Stati membri, ma riguardano una materia in merito alla quale le competenze sono passate dagli Stati membri alla Comunità, in forza del Trattato CEE.
paragrafo 16
Occorre tuttavia osservare che, finora, la giurisprudenza della Corte ha sempre riguardato la valutazione di un atto comunitario rispetto al relativo accordo internazionale (per quanto attiene l'accordo GATT, l'esame, alla luce dell'accordo stesso, della legittimità delle disposizioni comunitarie di attuazione), mentre nelle attuali cause si tratta di appurare se la Corte è competente anche nel caso in cui non entra in discussione alcuna norma comunitaria.
paragrafo 17
A questo proposito, il Governo dei Paesi Bassi ritiene che non si può porre la condizione che vi deve essere una disposizione comunitaria perché la Corte sia competente ad interpretare un accordo internazionale. Infatti, una disposizione di un accordo internazionale (purché la Comunità sia legata all'accordo e la disposizione stessa possa avere efficacia sui rapporti nell'ambito della Comunità) può essere considerata compresa nell'ordinamento giuridico comunitario, anche senza attuazione sul piano comunitario.
paragrafo 18
Nelle cause di cui trattasi, il giudice nazionale rileva che la Corte si è dichiarata competente ad interpretare non solo il Trattato di Roma, bensì anche normative internazionali del genere del GATT, nella misura in cui il loro contenuto (per effetto della sostituzione della Comunità agli Stati membri nell'adempimento degli obblighi da essi assunti mediante accordi multilaterali) «è riferibile al diritto comunitario».
paragrafo 19
La Commissione delle Comunità europee osserva che la sussistenza, l'efficacia e la portata di un obbligo derivante dal GATT sono questioni comunitarie nella misura in cui la Comunità si è sostituita agli Stati membri per l'esecuzione degli impegni posti dal GATT.
paragrafo 20
Al fine di stabilire la competenza della Corte nelle cause di cui trattasi, è quindi necessario appurare se la Comunità si sia effettivamente sostituita, all'epoca di cui alle presenti cause, agli Stati membri per l'esecuzione degli impegni previsti dall'art. II (1) (b) del GATT in materia di imposizioni all'importazione diverse dai dazi doganali propriamente detti.
paragrafo 21
Tale sostituzione è effettivamente avvenuta dal 1o luglio 1968. Sul piano esterno, da un lato, gli impegni in materia tariffaria del Kennedy-Round (1964-1967) furono negoziati ed assunti dalla sola Comunità e d'altro lato, sul piano interno, l'insieme dei poteri in materia tariffaria è stato pienamente ed integralmente esercitato dalla Comunità sin dal 1o luglio 1968, data alla quale la TDC è entrata in pieno vigore.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulle questioni sottoposte alla Corte
paragrafo 1
La Singer esamina le questioni solo a titolo cautelativo per il caso in cui, contrariamente alla sua opinione, la Corte si ritenesse competente.
paragrafo 2
Sulla prima questione, il preambolo compreso nell'allegato 1 che costituisce parte integrante dell'accordo, come precisa la legge di ratifica, obbliga gli Stati contraenti a ridurre sostanzialmente le tariffe doganali e gli altri ostacoli agli scambi.
paragrafo 3
Tale obbligo, certamente programmatico perché implica la necessità di norme d'adeguamento, comprende però l'obbligo precettivo di non istituire né nuovi dazi, né nuove tasse di effetto equivalente. Infatti, se così non fosse, gli Stati contraenti avrebbero potuto o potrebbero, da un lato, ridurre o non ridurre la tariffa doganale e, dall'altro, introdurre poi tasse di effetto equivalente, vanificando lo spirito dell'accordo.
paragrafo 4
Lo stesso vale per l'art. II, n. 1, lett. b) dell'accordo, laddove dispone che gli Stati contraenti non devono sottoporre le importazioni di prodotti ad imposizioni doganali, diverse dai dazi, più elevate di quelle percepite alla data di adesione all'accordo.
paragrafo 5
Il n. 2 del medesimo articolo precisa inoltre che gli Stati contraenti possono istituire «su qualsiasi prodotto», compreso o meno nella lista, solo imposte di conguaglio, diritti antidumping o corrispettivi per servizi prestati. Ora, il tributo de quo non rientra in alcuna delle suddette ipotesi.
paragrafo 6
Circa la seconda questione, la lista allegata al GATT è la tariffa dei dazi convenzionata fra gli Stati contraenti dell'accordo.
paragrafo 7
Nel 1950, allorché l'Italia ratificò l'accordo, la tariffa dei dazi convenzionati da applicare fra gli Stati contraenti era la lista XXVII.
paragrafo 8
Con l'istituzione della Comunità economica europea, ratificata in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sorgeva l'obbligo, previsto dall'art. 9 del Trattato CEE, di istituire una tariffa doganale comune nei rapporti degli Stati membri con i paesi terzi. L'Italia sostituiva quindi, nei rapporti coi paesi terzi anch'essi contraenti del GATT (rapporti retti dalla tariffa dei dazi convenzionati), alla lista XXVII la tariffa doganale comune, diventata lista XL per tutti gli Stati della Comunità.
paragrafo 9
Le suddette considerazioni consentono di risolvere facilmente la questione. Dal momento, infatti, in cui la lista XL ha fissato il limite massimo dei dazi doganali da percepire, la Corte di giustizia e poi il giudice nazionale, al fine di appurare se l'Italia ha rispettato tale limite, devono solo stabilire se, in sede d'importazione, i prodotti furono assoggettati all'importo massimo consentito o ad un importo superiore.
paragrafo 10
La Geigy osserva che, come ha già sottolineato il giudice nazionale, il diritto per servizi amministrativi rientra negli «autres droits ou impositions perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation» che, a norma del GATT, non possono essere più elevati di quelli percepiti alla data di adesione all'accordo, per le merci comprese nella lista di concessioni propria di ciascuno Stato aderente.
paragrafo 11
Il diritto per servizi amministrativi ricade anche nell'art. VIII. 1 del GATT, ai sensi del quale «les impositions, autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives,... devraient être limitées au coût approximatif des services rendus et ne devraient pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation». Questa norma qualificata all'art. VIII. 2 come compresa nei «principes» e «objectifs» dell'accordo è quindi immediatamente obbligatoria per gli Stati contraenti. Ne consegue quindi che, dopo l'entrata in vigore del GATT, esisteva un divieto assoluto di istituire nuove imposizioni, diverse dai diritti doganali, e questo in via generale e senza alcun riferimento alle liste di concessione, con le cui disposizioni l'art. VIII non ha alcun rapporto.
paragrafo 12
L'espressione — a carattere interpretativo e non istitutiva di nuovi principi — di cui all'art. I (sub A) del protocollo di Ginevra del 1955 è semplicemente rafforzativa di tutti gli impegni contenuti nel GATT e costituisce il riconoscimento dell'efficacia originaria dei principi in esso espressi, quale quello, esplicito, riportato nell'art. VIII. Da essa non deriva quindi alcuna nuova decorrenza degli obblighi degli Stati che devono interpretarsi come esistenti sin dall'adesione di ogni singolo Stato all'accordo GATT.
paragrafo 13
Alla seconda questione non è più necessario rispondere, se si accetta la soluzione proposta per la prima.
paragrafo 14
La Geigy svolge pertanto solo alcune osservazioni al fine di chiarire come le «liste di concessione» hanno avuto ed hanno mera funzione di dato informativo sull'esistenza di «concessioni» stabilite dai singoli Stati membri e non di limitazione al concetto, di applicazione generale, della clausola della «nazione più favorita» a tutti gli altri Stati contraenti.
paragrafo 15
Poiché lo scopo espresso dal GATT consisteva sin dall'inizio nell'applicazione generale del trattamento della clausola della «nazione più favorita», mancando un elenco delle concessioni che qualificavano per ciascuno Stato contraente tale trattamento, si è ritenuto opportuno allegare al GATT liste che consentissero di identificarlo.
paragrafo 16
Subentrata la Comunità ai singoli Stati contraenti, gli elenchi sono stati unificati, ma, ovviamente, la nuova lista non aveva, né ha, alcuna funzione diversa da quella di segnalare le voci che, nel loro complesso, attuano il principio cui è volta la clausola sopra citata e cioè, estendere il miglior trattamento tariffario specifico a tutti gli Stati contraenti del GATT.
paragrafo 17
Le liste in questione non avevano quindi la funzione di limitare ai soli prodotti in esse comprese il divieto di aggravare il trattamento doganale in vigore al momento dell'adesione al GATT, ma solo quella di far conoscere e di dare efficacia generale alle «concessioni» in vigore e, di conseguenza, di applicarle alla generalità degli Stati aderenti secondo la clausola della nazione più favorita.
paragrafo 18
Va quindi concluso che la lista XL non determinava alcun effetto giuridico nuovo che legittimasse l'esistenza di diritti, per servizi amministrativi, vietati sin dall'inizio dalle disposizioni del GATT.
paragrafo 19
Il Governo della Repubblica italiana, dopo aver ricordato che il preambolo del GATT chiarisce che le intese raggiunte hanno di mira, fra l'altro, alla stregua di un criterio di reciprocità e di mutui vantaggi, la riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi commerciali, osserva che l'art. II del GATT fissa anzitutto, relativamente ai prodotti inclusi nelle liste nazionali di ciascuno Stato contraente, il livello massimo dei dazi di confine che non può superare quello indicato nelle rispettive liste allegate all'accordo, e stabilisce poi, per gli stessi prodotti, il divieto di aumentare gli altri diritti doganali in vigore, nel paese importatore, alla data dell'accordo.
paragrafo 20
La lettera delle suddette disposizioni indica chiaramente che il divieto di istituire nuovi diritti doganali o altre imposizioni fiscali all'importazione è stabilito relativamente ai soli prodotti inclusi nelle liste.
paragrafo 21
Ci si potrebbe pertanto chiedere, qualora si ammettesse l'esistenza di un divieto generalizzato di aumentare il livello dei diritti doganali in vigore alla data di adesione all'accordo, che senso avrebbero i negoziati tariffari diretti a modificare, con l'inclusione di nuovi prodotti, le originarie liste di concessioni.
paragrafo 22
Per una parte già aderente al GATT, l'adesione di un nuovo Stato non produrrebbe altro effetto se non quello di estendere anche a questo nuovo Stato il trattamento fatto agli altri paesi del GATT trattamento — in ipotesi — che già comporta il divieto di aggravare l'imposizione doganale su qualunque merce importata; correlativamente, il medesimo obbligo sorgerebbe per il nuovo Stato contraente. Se però così fosse, riuscirebbe davvero difficile spiegare la ragione delle trattative, complesse e laboriose, che precedono l'adesione di un nuovo Stato al GATT, ed anche quella di una lista di concessioni tariffarie relative al nuovo aderente, comprendente un numero più o meno ampio di prodotti.
paragrafo 23
Risulta quindi dalla prassi internazionale relativa agli scambi nell'ambito del GATT che le parti dell'accordo hanno sempre, sia pur tacitamente, inteso l'art. II come applicabile esclusivamente ai prodotti oggetto di concessioni tariffarie e, in quanto tali, inclusi nelle liste annesse all'accordo (o allegate ai protocolli di adesione di nuovi paesi).
paragrafo 24
Inoltre, l'interpretazione delle disposizioni del GATT va effettuata sistematicamente, tenendo quindi conto degli artt. XXVII (sospensione o revoca delle concessioni) e XXVIII (modificazione delle liste).
paragrafo 25
Ora, l'art. XXVII, che consente ad una parte contraente di sospendere o di ritirare definitivamente una concessione contemplata nella lista, allorché la concessione stessa sia stata originariamente negoziata con un paese che non abbia assunto ovvero abbia perduto la qualità di parte contraente, è evidentemente rivolto a salvaguardare il costante funzionamento del principio di reciprocità, in virtù del quale la somma delle concessioni tariffarie accordate da una parte alle importazioni nel proprio territorio deve trovare continuo corrispettivo nella somma delle concessioni ottenute dalla stessa parte per l'esportazione dei propri prodotti negli altri Stati aderenti. Tale scopo non sarebbe raggiunto se si ammettesse l'esistenza di un divieto generale di aumentare, per qualsiasi prodotto, l'imposizione in vigore al momento dell'adesione. In un caso del genere, il prodotto cancellato dalla lista ai sensi dell'art. XXVII continuerebbe infatti a fruire, all'atto dell'importazione da un altro Stato contraente, del «congelamento» dell'imposizione doganale.
paragrafo 26
Lo stesso vale per l'art. XXVIII dell'accordo, che disciplina la «modificazione delle liste» ed in particolare la necessità, ribadita più volte, di procedere al ritiro di concessioni «sostanzialmente equivalenti» in compensazione di quelle che una parte contraente abbia dichiarato di voler modificare o non più applicare. Anche qui non potrebbe essere garantito il meccanismo di costante e perfetto equilibrio delle concessioni reciproche se il regime doganale in cui rientra un certo paniere di prodotti non consentisse di verificare che la somma delle concessioni accordate corrisponde a quella delle concessioni ottenute.
paragrafo 27
La seconda questione mira in particolare ad appurare se la data di riferimento per l'individuazione del livello dei diritti doganali non suscettibili di ulteriore aggravamento a norma dell'art. II del GATT sia quella di adesione di ciascuno Stato al GATT o quella del protocollo relativo ad una nuova concessione.
paragrafo 28
Dalla lettura coordinata dell'art. II del GATT e dell'art. 5 a) del protocollo di Annecy 10 ottobre 1949, ai sensi del quale «in ogni caso in cui l'art. II dell'accordo generale menziona la data di detto accordo, la data applicabile per ciò che concerne le liste annesse al presente protocollo sarà quella del presente protocollo», risulta chiaramente che il divieto di inasprimento dei diritti doganali opera per le sole merci oggetto di concessioni tariffarie e che l'art. II del GATT esclude, per quanto riguarda l'Italia, la possibilità di riscuotere sulle merci soggette al regime GATT diritti doganali istituiti in epoca successiva alla data del protocollo di Annecy.
paragrafo 29
All'opposto è evidente — per quanto sopra esposto — che sulle merci non comprese nella lista (XXVII) negoziata col protocollo de quo e perciò non soggette al regime doganale speciale di cui all'art. II del GATT nulla impediva allo Stato italiano di riscuotere diritti nuovi e di importo maggiore rispetto a quelli già vigenti al 10 ottobre 1949.
paragrafo 30
In occasione dell'adesione di altri paesi all'accordo, le liste di concessioni tariffarie subirono modifiche ed estensioni. A questo proposito tutti i protocolli il cui scopo o il cui effetto consisteva nell' estendere il regime GATT a merci in precedenza in esso non comprese, contengono una clausola assolutamente identica a quella dell'art. 5, a), del protocollo di Annecy diretta a riferire alla data dei rispettivi protocolli l'operatività del divieto di inasprimento dei diritti doganali sulle merci che, per via di quei protocolli, risultassero ex novo incluse fra quelle oggetto di concessioni tariffarie.
paragrafo 31
Per quanto riguarda le liste di concessioni negoziate dalla Comunità economica europea, gli atti o protocolli finali delle conferenze tariffarie del 1960-1962 (Dillon Round) e del 1964-1967 (Kennedy Round) hanno escluso in termini, se possibile, ancora più precisi ed inequivocabili qualsiasi efficacia retroattiva.
paragrafo 32
La Commissione delle Comunità europee osserva che dal testo stesso dell'art. II, 1), d), del GATT sembra risultare che il divieto di aggravamento delle imposizioni all'importazione diverse dai dazi doganali si riferisce solo ai prodotti per i quali una parte contraente ha accettato un obbligo relativo ai dazi doganali, cioè i prodotti «consolidati».
paragrafo 33
La clausola relativa alle altre imposizioni ha infatti manifestamente lo scopo di evitare che l'introduzione di siffatte imposizioni all'importazione ad opera di una parte contraente venga a diminuire il valore delle concessioni inserite nella sua lista.
paragrafo 34
Il GATT non comporta un obbligo implicito di «standstill» per le imposizioni all'importazione diverse dai dazi doganali.
paragrafo 35
Gli artt. V e VIII del GATT permettono di introdurre o di mantenere certe imposizioni purché siano «équitables» o «limitées au coût approximatif des services rendus», non dispongono però affatto che all'Italia, dopo l'adesione al GATT, fosse vietato introdurre qualsiasi nuova imposizione. Inoltre, la consolidazione non implica in alcun modo l'impossibilità di ritirare le concessioni a norma, per esempio, dell'art. XXVIII relativo alla modifica delle liste, o dell'art. XXIV, 6, che prevede la sostituzione di concessioni di un'unione doganale a quelle dei singoli Stati che la costituiscono.
paragrafo 36
Un principio di «standstill», invece, vieterebbe ad una parte contraente d'introdurre nuovi dazi doganali, di reintrodurre dazi aboliti o di aumentare quelli esistenti impedendo così di ristabilire l'equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci essenziale per il GATT.
paragrafo 37
Infine, dal preambolo del GATT si evince che lo scopo dell'accordo non è l'eliminazione delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi, ma la loro riduzione «sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels», riferendosi con' ciò alle negoziazioni ed alle altre manifestazioni di flessibilità del GATT che permettono di ritornare su una concessione, il che è esattamente il contrario di uno standstill.
paragrafo 38
Pertanto la prima questione può essere risolta nei termini seguenti:
paragrafo 39
«L'art. II, 1), b), contempla, per quanto riguarda i diritti ed imposizioni all'importazione diversi dai dazi doganali, soltanto i prodotti compresi nelle liste previste dall'art. II».
paragrafo 40
In merito alla seconda questione, in linea generale la data da prendere in considerazione per la decorrenza dell'obbligo di non aggravare le imposizioni all'importazione non è quella dell'adesione di uno Stato all'accordo GATT, ma quella del protocollo relativo alla nuova concessione.
paragrafo 41
Nella pratica del GATT, quando ulteriori protocolli aggiungono delle concessioni alle liste esistenti, essi contengono abitualmente una clausola in tal senso.
paragrafo 42
Nel caso particolare della creazione dell'Unione doganale in cui si configura la Comunità ai termini del GATT e che implica il ritiro delle concessioni degli Stati membri e l'offerta di concessioni da parte della Comunità, è stato convenuto, durante il Dillon Round, che per i prodotti indicati per la prima volta in una lista di concessioni la data da prendere in considerazione è quella del protocollo.
paragrafo 43
Tale accordo intervenuto nella Dillon Round non è stato espressamente rinnovato nel Kennedy Round, almeno negli stessi termini.
paragrafo 44
Trattandosi degli obblighi della Comunità, una clausola specifica non era verosimilmente più considerata necessaria a quell'epoca.
paragrafo 45
La Commissione propone quindi di risolvere come segue la seconda questione:
paragrafo 46
«Per quanto riguarda i prodotti che sono oggetto di una concessione iscritta nella lista XL-CEE e che non erano anteriormente oggetto di concessione, per determinare l'ammontare dei diritti e imposizioni diversi dai dazi doganali che l'articolo II (1) (b) non permette di superare, deve farsi riferimento alla data del protocollo col quale tali prodotti sono stati inclusi nella lista XL-CEE».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Singer, con l'aw. G. Scarpa del foro di Milano; la Geigy, con l'aw. A. Pesce del foro di Milano; il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato G. D'Amato, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Olmi, vice direttore del suo ufficio legale, hanno svolto osservazioni orali alle udienze del 27 e 28 ottobre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 14 dicembre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con due ordinanze del 6 luglio 1981, pervenute alla Corte il 16 novembre 1981, la Corte d'appello di Milano ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di alcune disposizioni dell'Accordo generale sul commercio e le tariffe 30 ottobre 1947 (in prosieguo: l'Accordo generale), al fine di pronunciarsi sulla compatibilità con dette disposizioni della riscossione del diritto ad valorem dello 0,5 % per servizi amministrativi istituito dalla legge 15 giugno 1950, n. 330 (in prosieguo: il diritto per servizi amministrativi).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito del giudizio pendente dinanzi a tale giudice fra due importatori, le società Singer e Geigy, e FAmministrazione delle finanze italiana in merito alla riscossione del diritto amministrativo su vari prodotti importati da paesi contraenti dell'Accordo generale fra il 1o ottobre 1963 ed il 1o agosto 1971, data in cui il diritto per servizi amministrativi veniva abolito dalla legge 24 giugno 1971, n. 447 (GU, Rep. it. 17 luglio 1971, n. 180).
punto 3
Le società Singer e Geigy, attrici nelle cause principali di cui al procedimento 290/81 e rispettivamente 291/81, chiedevano al Tribunale di Milano di condannare l'Amministrazione delle finanze italiana a rimborsare le somme da esse versate a titolo di diritto per servizi amministrativi hel periodo considerato, trattandosi di un'imposizione contraria a quanto disposto dall'Accordo generale.
punto 4
Il Tribunale accoglieva le domande — proposte in base all'art. II, n. 1, lett. b) dell'Accordo generale che vieta alle parti contraenti di riscuotere dazi doganali più elevati di quelli previsti nelle liste di concessione allegate all'Accordo stesso (per l'Italia, la lista XXVII), nonché altre imposizioni o tasse di effetto equivalente in misura più elevata rispetto a quella vigente alla data della loro adesione all'Accordo generale (per l'Italia, il 10 ottobre 1949) — per le importazioni delle merci elencate nella suddetta lista XXVII. Le respingeva invece nella parte in cui erano dirette ad ottenere il rimborso di importi versati per l'importazione di prodotti non inclusi in detta lista, compresi però nella successiva lista XL che, con protocollo di Ginevra del 16 luglio 1962, aveva sostituito le originarie liste nazionali dei paesi della Comunità con effetto, per l'Italia, dal 13 gennaio 1963.
punto 5
A seguito dell'appello proposto dalle attrici avverso le surriportate decisioni, la Corte d'appello di Milano sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause :
«1) Se, in dipendenza di quanto stabilito dal preambolo dell'Accordo GATT, sia nella sua originaria formulazione con la quale gli Stati contraenti si dichiaravano desiderosi (“désireux”) di ridurre le tariffe doganali e gli altri ostacoli agli scambi e di eliminare le discriminazioni al commercio internazionale, sia nella formulazione risultante dal protocollo di Ginevra del 10 marzo 1955, ratificato dall'Italia con legge 7 novembre 1957, n. 1307, mediante il quale gli Stati contraenti precisavano con l'espressione “désirent” (intendono) l'assunzione dei precitati impegni, il diritto per servizi amministrativi, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330 (posteriore all'adesione dell'Italia all'Accordo, ma anteriore al menzionato protocollo di Ginevra), possa ritenersi compatibile con le previsioni dell'Accordo medesimo, indipendentemente dall'inserimento delle merci importate nelle originarie liste di concessione e dall'espresso riferimento testuale solo ad esse della clausola di non aggravamento delle preesistenti imposizioni collaterali alle importazioni;
2) se, per effetto della sostituzione della lista XXVII con la lista XL (tariffa doganale comune), il divieto di aggravamento delle preesistenti imposizioni collaterali alle importazioni, contenuto nell'art. II, paragrafo 1, leu. B), dell'Accordo GATT, sia compatibile, dalla data di decorrenza di tale sostituzione (per l'Italia, il 13 gennaio 1963), con il già vigente diritto per servizi amministrativi se applicato alle merci non comprese nella originaria lista XXVII ed incluse solo nella lista XL».
punto 6
Tali questioni sono sostanzialmente identiche a quelle sollevate dalla Corte suprema di cassazione nelle cause 267-269/81 (SPI e Michelin) oggetto di una sentenza in data odierna.
punto 7
In detta sentenza la Corte dichiara:
1. Essendosi la Comunità sostituita agli Stati membri per quanto riguarda l'adempimento degli impegni contemplati dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dal 1o luglio 1968, data dell'entrata in vigore della tariffa doganale comune, le disposizioni di detto accordo fanno da quel momento parte di quelle la cui interpretazione rientra nella competenza pregiudiziale attribuita alla Corte di giustizia dall'art. 177 del Trattato CEE, indipendentemente dai fini per i quali avviene tale interpretazione. Per il periodo antecedente la data suddetta, l'interpretazione spetta esclusivamente ai giudici degli Stati membri.
2. I protocolli tariffari 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967 sono atti adottati dalle istituzioni comunitarie ai sensi dell'art. 177, 1o comma, lett. b), del Trattato CEE ed, in quanto tali, rientrano nella competenza pregiudiziale della Corte di giustizia.
3. Per il periodo precedente al 1o luglio 1968, i protocolli tariffari 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967 non hanno avuto l'effetto di salvaguardare i singoli dalla riscossione, ad opera di uno Stato membro, di una tassa sui prodotti importati dai paesi terzi. Per il periodo successivo al 1o luglio 1968, nessuna disposizione di diritto comunitario ostava alla riscossione, sugli stessi prodotti, di una tassa quale il diritto per servizi amministrativi previsto dalla legge italiana 15 giugno 1950, n. 330, in quanto essa era già in vigore alla data suddetta.
punto 8
Per la motivazione si rinvia alla suddetta decisione, il cui dispositivo costituisce parte integrante della presente sentenza.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 9
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana, dal Governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte d'appello di Milano con ordinanze 6 luglio 1981, dichiara:
1o Essendosi la Comunità sostituita agli Stati membri per quanto riguarda l'adempimento degli impegni contemplati dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dal 1oluglio 1968, data dell'entrata in vigore della tariffa doganale comune, le disposizioni di detto accordo fanno da quel momento parte di quelle la cui interpretazione rientra nella competenza pregiudiziale attribuita alla Corte di giustizia dall'art. 177 del Trattato CEE, indipendentemente dai fini per i quali avviene tale interpretazione. Per il periodo antecedente la data suddetta, l'interpretazione spetta esclusivamente ai giudici degli Stati membri.
2o I protocolli tariffari 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967 sono atti adottati dalle istituzioni comunitarie ai sensi dell'art. 177, 1o comma, lett. b), del Trattato CEE ed, in quanto tali, rientrano nella competenza pregiudiziale della Corte di giustizia.
3o Per il periodo precedente al 1o luglio 1968, i protocolli tariffari 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967 non hanno avuto l'effetto di salvaguardare i singoli dalla riscossione, ad opera di uno Stato membro, di una tassa sui prodotti importati dai paesi terzi. Per il periodo successivo al 1o luglio 1968, nessuna disposizione di diritto comunitario ostava alla riscossione, sugli stessi prodotti, di una tassa quale il diritto per servizi amministrativi previsto dalla legge italiana 15 giugno 1950, n. 330, in quanto essa era già in vigore alla data suddetta.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
O'Keeffe
Everling
Mackenzie Stuart
Bosco
Due
Bahlmann
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1983.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars