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Sez. 2, Sentenza n. 1169 del 14/04/1972 (Rv. 357625 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357625-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA.*

In tema di pensione di invalidita, ove si sia verificato un aggravamento dell'invalidita fisica del soggetto assicurato per effetto dell'evoluzione naturale delle infermita gia denunciate in Sede amministrativa, il giudice, in ossequio al principio che le condizioni dell'Azione debbano sussistere al momento della decisione, e tenuto a procedere alla valutazione delle condizioni fisiche ultime e dei loro effetti sulla capacita di guadagno del lavoratore. (Conf 1372'70, mass n 347117).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)