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Sez. U, Sentenza n. 539 del 08/02/1977 (Rv. 384095 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - AFFARI CONCLUSI DIRETTAMENTE DAL PREPONENTE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - PERSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI FORNITURA DI MACCHINARI IN STATI ESTERI.*
Stato
decisa il 1977-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384095-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - AFFARI CONCLUSI DIRETTAMENTE DAL PREPONENTE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - PERSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI FORNITURA DI MACCHINARI IN STATI ESTERI.*

L'art 1748 secondo comma cod civ, nel prevedere il diritto dello agente alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente (cosi detta provvigione indiretta), mira a tutelare l'agente medesimo, nell'ambito della zona di esclusiva, da ogni invasione del preponente, che si traduca in sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale. Pertanto, la circostanza che gli affari conclusi direttamente dal preponente debbano essere eseguiti nella zona riservata all'agente, posta dalla citata norma come ulteriore requisito per il riconoscimento del diritto in questione, non va intesa in senso restrittivo, ma va ravvisata ogni qual volta si verifichino in concreto gli indicati effetti, per fatto del preponente, ancorche il contratto da questi stipulato non debba avere giuridica esecuzione nella zona riservata all'agente. (nella specie, trattavasi di un rapporto di Agenzia per la vendita di macchinari del preponente in determinati stati esteri. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente riconosciuto dai giudici del merito il diritto dell'agente alle provvigioni indirette, per alcuni macchinari che erano pervenuti in quegli stati a seguito di rivendita da parte di chi aveva acquistato dal preponente, in considerazione del fatto che il preponente medesimo era a conoscenza dell'effettiva destinazione della merce e della veste di mero intermediario assunta dal primo compratore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)