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Sez. U, Sentenza n. 10 del 18/06/1991 Cc. (dep. 24/07/1991) Rv. 187861 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - In genere | Condizioni - Convalida da parte del Pubblico Ministero - Verifica della sussistenza delle esigenze probatorie - Necessità anche in caso di sequestro del corpo del reato.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187861-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - In genere

L'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. non attribuisce alla Polizia Giudiziaria il potere di eseguire il sequestro in assenza delle condizioni richieste per il sequestro operato dal Pubblico Ministero e indipendentemente da un pericolo di mutamento della situazione di fatto e dalla impossibilità di un tempestivo intervento del P.M.. Dopo la convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli) il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)