Sez. U - , Ordinanza n. 16961 del 27/06/2018 (Rv. 649494 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società a partecipazione pubblica - Presidente del consiglio di amministrazione nominato dalla regione - Decadenza "ex lege" a seguito di rinnovo degli organi elettivi regionali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice amministrativo, nelle controversie relative alla legittimità del provvedimento di decadenza dell'amministratore di una società a partecipazione pubblica, nominato dalla regione, quale effetto automatico, previsto dalla legge, del rinnovo degli organi politici regionali (cosiddetto "spoil system"), perché, a fronte della sopra menzionata decadenza "ex lege", la P.A. non ha alcun potere discrezionale, vertendosi in materia di diritti soggettivi, e la materia non rientra in alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento di decadenza del presidente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica, implicito nella delibera di avvio della procedura per il conferimento di un nuovo incarico, adottata in attuazione di una l.r., che prevedeva l'automatica decadenza di determinati organi di vertice della P.A. a seguito del rinnovo degli organi politici regionali).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 03/06/2005 num. 12 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)