Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 8 marzo 1988, causa 43/87
Epigrafe
Sentenza della Corte (terza sezione)
8 marzo 1988
Nel procedimento 43/87,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia (settima sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Nicolet Instrument GmbH, Offenbach am Main,
e
Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen,
domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione 18 ottobre 1985, C(85) 1661/2, con cui si stabilisce che l'apparecchio denominato « Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180» non può essere importato in franchigia dai dazi doganali all'importazione,
LA CORTE (terza sezione),
composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: B. Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate:
per la ditta Nicolet, dall'avv. notaio Helmut Villaschek, del foro di Francoforte sul Meno,
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 21 gennaio 1988,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 gennaio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 21 gennaio 1987, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 1987, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, una questione pregiudiziale relativa alla validità della decisione della Commissione 18 ottobre 1985, C(85) 1661/2, con cui si stabilisce che l'apparecchio denominato « Nicolet Data Acquisition and Processing System-Model NIC — 1180» non può essere importato in franchigia dai dazi doganali all'importazione.
punto 2
Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia che oppone la ditta Nicolet (in prosieguo: « Nicolet »), filiale tedesca di un fabbricante americano, allo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno-Aeroporto. Tale controversia aveva indotto il Finanzgericht dell'Assia, prima del presente procedimento pregiudiziale, a chiedere alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato, una pronunzia sulla validità di una precedente decisione 80/716 del 7 luglio 1980, con cui la Commissione aveva già negato il carattere scientifico all'apparecchio NIC 1180.
punto 3
Con sentenza 7 marzo 1985 (causa 30/84, Nicolet, Race. 1985, pag. 771) la Corte dichiarava che la decisione 80/716, sopramenzionata, era invalida e che la Commissione era tenuta a riesaminare il fascicolo ai fini di una nuova valutazione in base ai criteri fissati dalla normativa da essa stessa adottata e ribaditi nella motivazione della sentenza.
punto 4
Come conseguenza della decisione 18 ottobre 1985, C(85) 1661/2, sopramenzionata, adottata dalla Commissione a seguito di tale sentenza, le autorità doganali tedesche confermavano il loro rifiuto di concedere la franchigia doganale.
punto 5
Nell'ambito del procedimento svoltosi allora dinanzi al Finanzgericht dell'Assia, la Nicolet ribadiva nei confronti della nuova decisione della Commissione le censure fatte valere a sostegno del ricorso nella precitata causa 30/84 e produceva di nuovo le perizie che a suo parere consentono di dimostrare che l'apparecchio di cui trattasi è un apparecchio scientifico.
punto 6
Il Finanzgericht dell'Assia ha deciso, stando così le cose, di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
« Se sia valida la decisione 18 ottobre 1985, C(85) 1661/2, con cui la Commissione ha dichiarato che l'importazione dell'apparecchio ” Nicolet-Data-Acquisition and Processing System, modello NIC 1180“, non può essere importato in franchigia dai dazi doganali all'importazione. »
punto 7
Per una più dettagliata esposizione degli antefatti e dello sfondo normativo della causa principale, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo vengono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 8
Si deve esaminare la validità della decisione della Commissione alla luce degli argomenti svolti dalle parti nella causa principale.
punto 9
La Nicolet ritiene che la decisione della Commissione non sia valida poiché sarebbe stata adottata in violazione del suo diritto fondamentale ad essere sentita, avrebbe un'efficacia retroattiva e sarebbe basata su un errore manifesto di valutazione.
punto 10
A sostegno della sua prima censura, la Nicolet ha sostenuto che la decisione controversa è stata adottata in violazione del diritto fondamentale ad essere sentiti, sancito dall'art. 20 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, in quanto la procedura seguita dalla Commissione non le avrebbe dato alcuna possibilità di esprimersi sulla natura di un apparecchio conosciuto, in realtà, dai soli utilizzatori.
punto 11
Si deve constatare che la decisione della Commissione 18 ottobre 1985, C(85) 1661/2, sottoposta alla valutazione della Corte è stata adottata sulla base del regolamento del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), e del regolamento della Commissione 29 luglio 1983, n. 2290, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento del Consiglio n. 918/83, sopramenzionato (GU L 220, pag. 20).
punto 12
Bisogna sottolineare che le disposizioni del regolamento n. 2290/83 sopramenzionato che stabiliscono la procedura di adozione delle decisioni della Commissione sull'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli apparecchi a carattere educativo, scientifico o culturale sono identiche a quelle del regolamento precedente della Commissione avente lo stesso oggetto, cioè il regolamento 12 dicembre 1979, n. 2784 (GU L 318, pag. 32).
punto 13
Ora, secondo l'interpretazione delle disposizioni di questo regolamento del 1979 già fornita dalla Corte nella sentenza 26 giugno 1986 (causa 203/85, Nicolet/Hauptzollamt Frankfurt am Main, Racc. 1986, pag. 2049), tale procedura è avviata dalla Commissione su domanda dello Stato membro in cui ha sede l'istituto destinatario dell'apparecchio, in quanto tale Stato membro è in possesso di tutti i dati tecnici che gli sono trasmessi dal richiedente la franchigia. La procedura di cui trattasi non contempla né la partecipazione del richiedente la franchigia all'esame effettuato in seno al comitato per le franchigie doganali dai periti degli Stati membri, né un diritto del richiedente di essere sentito prima che la Commissione adotti la decisione che stabilisce se lo strumento o apparecchio possieda i requisiti prescritti per essere ammesso in franchigia. Bisogna rilevare infine che tale decisione riveste una portata generale, e si applica in tutti gli Stati membri, all'atto dell'importazione, da parte di qualsiasi ente o impresa, di tutti gli apparecchi dello stesso tipo.
punto 14
La Nicolet non può quindi, in ogni caso, sostenere validamente che la decisione della Commissione sia stata adottata in violazione del suo diritto ad essere sentita.
punto 15
La Nicol» ha sostenuto, in secondo luogo, che la decisione controversa è irregolare in quanto avrebbe un'efficacia retroattiva.
punto 16
Tale argomento non può essere accolto. Bisogna infatti ricordare che la decisione controversa deriva da una nuova valutazione del fascicolo effettuata dalla Commissione su invito della Corte, in base ai criteri definiti nella sentenza 30/84 del 7 marzo 1985, sopramenzionata, e che tale decisione ha efficacia solo a decorrere dalla sua data di adozione. Essa è quindi priva di qualsiasi efficacia retroattiva.
punto 17
La Nicolet ha sostenuto, in terzo luogo, che la decisione controversa è viziata dello stesso errore di valutazione della decisione dichiarata invalida con la predetta sentenza 30/84 del 7 marzo 1985, cioè che essa procederebbe per affermazioni generali che si applicano a tutti i calcolatori e non conterrebbe alcuna contestazione seria delle considerazioni formulate nelle perizie prodotte dalla Nicolet e che provano che l'apparecchio NIC-1180 è un apparecchio scientifico.
punto 18
A tal riguardo, bisogna constatare innanzitutto che, in base ai termini stessi della decisione controversa, la perizia prodotta dalla Nicolet è stata ritenuta parte integrante della domanda di franchigia e che ciascuna delle caratteristiche tecniche obiettive invocate da tale perizia per giustificare il carattere scientifico dell'apparecchio è stata presa in considerazione dalla Commissione.
punto 19
In quanto tale, l'esame in tal modo effettuato è compatibile con i criteri di valutazione stabiliti dai precitati regolamenti di base del Consiglio e della Commissione e ribaditi dalla Corte nella sentenza 30/84 del 7 marzo 1985, sopramenzionata.
punto 20
Si deve poi constatare che né dall'esame delle varie caratteristiche tecniche obiettive dell'apparecchio NIC-1180, al quale procede la decisione controversa, né dalla conclusione secondo cui tale apparecchio non è esclusivamente o principalmente idoneo alla realizzazione di attività scientifiche è risultato che la Commissione si sia basata su valutazioni manifestamente erronee.
punto 21
Da quanto sopra risulta che nemmeno la censura relativa all'errore manifesto di valutazione può essere accolta.
punto 22
Si deve quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che dall'esame della questione stessa non è risultato alcun elemento tale da inficiare sulla validità della decisione 18 ottobre 1985, C(85) 1661/2.
Sentenza › Sulle spese
punto 23
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni scritte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (terza sezione),
pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Finanzgericht dell'Assia (settima sezione) con ordinanza 21 gennaio 1987, dichiara:
Dall'esame della questione posta non è risultato alcun elemento tale da inficiare sulla validità della decisione 18 ottobre 1985, C(85) 1661/2.
Firme
Moitinho de Almeida
Everling
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 marzo 1988.
Il cancelliere
J. G. Giraud
Il presidente della terza sezione
J. C. Moitinho de Almeida