diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 166 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-28, depositata il 1988-02-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:166
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10379

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • A) ambulatori o strutture convenzionate
  • Accesso dei cittadini
  • Condizioni
  • Autorizzazione preventiva delle uu.ss.ll.
  • B) laboratori di analisi
  • Prestazioni
  • Spese
  • Partecipazione
  • Obbligo
  • Assistiti avviati alla struttura pubblica
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità delle questioni.
  • D.l. 29 maggio 1981, n. 252, artt. 1, comma secondo, 2, commi primo e terzo.
  • Cost., artt. 3, 32, 33.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost. - degli artt. 1, secondo comma, d.l. 29 maggio 1981, n.252, nella parte in cui subordina l'accesso dei cittadini agli ambulatori o strutture convenzionate ad autorizzazione pre- ventiva delle UU.SS.LL. da rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture pubbliche, e 2, commi primo e terzo, stesso decreto, nella parte in cui prevede l'obbligo di partecipare alle spese relative alle prestazioni di laboratorio di analisi soltanto per gli assistiti avviati alla struttura sanitaria convenzionata. Le questioni, infatti, riguardano disposizioni contenute in un decreto legge non convertito. - cfr. S. n. 307/1983; O. nn. 349, 350, 360, 361, 362, 363/1983.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2, primo comma, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252 ("Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 settembre 1981 dal Pretore di Ceglie Messapico, iscritte ai nn. 723 e 724 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1981; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che con due identiche ordinanze emesse in data 26 settembre 1981, il Pretore di Ceglie Messapico, adito in sede di tutela cautelare d'urgenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo e terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252 ("Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale"); che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella parte in cui, subordinando l'accesso dei cittadini agli ambulatori o strutture convenzionate ad autorizzazione preventiva delle U.S.L. da rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture pubbliche, contrasterebbe con gli artt. 3, 32, 33 Cost., ponendo in essere una disparità di trattamento tra l'accesso ai presidi pubblici e quello ai presidi privati, limitando il diritto all'esercizio della libera professione e violando il limite imposto dal rispetto della persona umana in relazione alla scelta fiduciaria compiuta dall'assistito; che la seconda delle disposizioni impugnate viene censurata nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di partecipare alle spese relative alle prestazioni di laboratorio di analisi soltanto per gli assistiti avviati alla struttura sanitaria convenzionata, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli assistiti avviati alla struttura pubblica; che i giudizi cautelari, promossi dal titolare di un laboratorio di analisi convenzionato, attengono alla scelta della struttura sanitaria, pubblica o privata, che l'amministrazione deve operare nell'avviare l'utente al servizio; che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo che le questioni venissero dichiarate irrilevanti o comunque infondate;
punto 2
Considerato che le ordinanze di rinvio sollevano identica questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti; che le disposizioni impugnate sono contenute in un decreto-legge non convertito, ed hanno quindi perduto efficacia "sin dall'inizio", come espressamente prevede l'art. 77, comma terzo Cost.; che, pertanto, entrambe le questioni, avendo ad oggetto norme che debbono considerarsi come mai esistite nell'ordinamento, vanno dichiarate manifestamente inammissibili, secondo il costante orientamento di questa Corte (vedi fra le altre sent. n. 307 del 1983 e ordd. nn. 349, 350, 360, 361, 362, 363 del 1983);
punto 3
Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità cotituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo e terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252, ("Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale"), sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, e 33 Cost., dal Pretore di Ceglie Messapico con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze