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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 13 marzo 1986, causa 296/84

Decisione
decisa il 1986-03-13
ECLI
ECLI:EU:C:1986:121

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 13 marzo 1986 Nel procedimento 296/84, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons nella causa dinanzi ad essa pendente fra Antonino Sinatra e Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12, 45 e 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1983, L 230, pag. 8), LA CORTE (terza sezione), composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, T. Koopmans e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: P. Heim viste le osservazioni presentate: per il sig. Antonino Sinatra, dal sig. D. Rossini oralmente e per iscritto, per il FNROM, dagli aw. E. Stein e P. Joudrain per iscritto e dall'aw. E. Stein oralmente, per ii governo italiano, dal sig. A. Squillante, assistito dal sig. O. Fiumara, per iscritto, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Griesmar e dall'aw. F. Herbert per iscritto e dai sigg. J. Griesmar e Van Raepenbusch oralmente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 5 dicembre 1984, pervenuta in cancelleria il 10 dicembre successivo, la Cour du travail di Mons ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 12, 45 e 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (come modificato), relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con riguardo all'applicabilità di una norma anticumulo nazionale ai fini del calcolo di una prestazione d'invalidità per minatore di galleria.
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Antonino Sinatra e il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM), relativa all'applicazione, da parte di detto ente belga che gestisce il regime di pensione di invalidità per i minatori di galleria, della norma anticumulo di cui all'art. 23, n. 1, del regio decreto 19 novembre 1970 ai fini della detrazione dell'importo della pensione italiana d'invalidità di cui il Sinatra fruisce dalla pensione belga allo stesso spettante in base al regime suddetto.
punto 3
II Sinatra prestava lavoro subordinato in Italia dal 1948 al 1956 e poi lavorava in Belgio come minatore di galleria dal 1957 al 1970. Egli gode di una pensione d'invalidità italiana pro rata, a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, il cui importo dipende dalla durata dei periodi di assicurazione maturati in Italia. Fruisce inoltre, dal 1o aprile 1971, di una pensione belga d'invalidità per minatori di galleria in base al regio decreto 19 novembre 1970. L'importo della prestazione non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione e il Sinatra ha maturato il minimo di anni di lavoro in miniera necessario per ottenere detta pensione.
punto 4
In occasione del riesame del fascicolo del Sinatra, sulla necessità del quale verteva la questione sottoposta a questa Corte nella causa 7/81 (sentenza 2 febbraio 1982, Sinatra/FNROM, Race. pag. 137), il FNROM applicava la norma anticumulo di cui all'art. 23, n. 1, del regio decreto 19 novembre 1970 e detraeva dalla pensione belga l'importo della pensione italiana. Infatti, a tenore della predetta disposizione: « la pensione d'invalidità ai sensi del presente decreto può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o d'invalidità solo fino a concorrenza dell'importo annuo della pensione stabilito nell'art. 4, nn. 1, 2 o 4, a seconda che si tratti di un operaio coniugato oppure di un operaio celibe, vedovo o divorziato o separato ». Un regio decreto 3 agosto 1983 ha modificato la citata disposizione precisando che la non cumulabilità riguarda una o più pensioni di vecchiaia o d'invalidità « attribuite in forza di una normativa belga o straniera ».
punto 5
II Sinatra proponeva ricorso avverso il provvedimento di riduzione della pensione belga. La controversia giungeva dinanzi alla Cour du travail di Mons e in quella sede il Sinatra deduceva che, a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, si doveva confrontare l'importo della pensione d'invalidità belga decurtato della pensione italiana con l'importo della pensione belga calcolata pro rata, proporzionale alla durata dei periodi di assicurazione maturati in Belgio. In base alla normativa comunitaria avrebbe dovuto essergli versato quest'ultimo importo, più elevato.
punto 6
Secondo il FNROM, deve applicarsi la norma anticumulo nazionale poiché il Sinatra percepisce una pensione completa in forza della sola normativa belga. Dato che, in base all'art. 45, n. 2, del regolamento, la norma del cumulo non si applicherebbe nella fattispecie, anche l'art. 46 dello stesso regolamento sarebbe inapplicabile.
punto 7
Per poter risolvere detta controversia, la Cour du travail di Mons ha sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale: « Se il regolamento n. 1408/71, in particolare negli artt. 12, 45 e 46, vada interpretato in modo tale che, se la disciplina di uno Stato membro della Comunità subordina la concessione di una prestazione d'invalidità di un regime speciale per minatori alla maturazione di un periodo assicurativo minimo determinato, ma il cui importo non si determina in base alla durata totale dei periodi assicurativi (non si fa ricorso al cumulo) e contiene una norma anticumulo esterna, l'ente competente di detto Stato debba, nei confronti del lavoratore soggetto a detta normativa, ma che fruisce anche di una prestazione proporzionale di pensione da parte di un regime generale in virtù della disciplina di un altro Stato membro, raffrontare la prestazione comunitaria — calcolata in base all'art. 46, n. 1, senza applicazione delle disposizioni anticumulo nazionali e dell'art. 46, n. 3, che fissa come massimo l'importo teorico più alto di pensione — alla prestazione spettante esclusivamente in base alla legislazione nazionale, includendovi anche la norma anticumulo esterna, onde stabilire quale sia il regime più vantaggioso per il lavoratore migrante (l'importo di pensione più alto) ».
punto 8
Detta questione riguarda in primo luogo l'interpretazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
punto 9
L'art. 12, n. 2, stabilisce, nella prima frase, la regola secondo cui le disposizioni anticumulo figuranti nella normativa di uno Stato membro sono opponibili al beneficiario « anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro ». Tuttavia, a tenore della seconda frase, detta regola non si applica qualora l'interessato fruisca di prestazioni « che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli artt. 46 ( ... ) ».
punto 10
A questo proposito, la Commissione osserva innanzitutto che occorre distinguere tra norme anticumulo interne, che riguardano solo prestazioni nazionali, e norme anticumulo esterne, concernenti espressamente le prestazioni straniere. Nella versione originaria, l'art. 23, n. 1, del regio decreto 19 novembre 1970 avrebbe costituito una norma anticumulo interna, non estendibile a prestazioni erogate in forza delle leggi di un altro Stato membro.
punto 11
Si deve ricordare al riguardo che, nell'ambito della ripartizione delle funzioni tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, sulla quale poggia l'art. 177 del trattato CEE, spetta al giudice nazionale, e non alla Corte, interpretare il diritto nazionale e statuire sulla sua applicazione nel caso concreto. Poiché, come emerge dalla sentenza di rinvio, la Cour du travail ha sollevato la questione con riguardo ad una norma anticumulo esterna, la soluzione dovrà riferirsi ad una norma siffatta.
punto 12
Secondo il governo italiano, la presente causa dovrebbe indurre a modificare la giurisprudenza della Corte, che ha ammesso l'applicazione delle norme anticumulo nazionali a prestazioni spettanti in base alle sole leggi nazionali. Anche qualora l'interessato abbia diritto ad una prestazione dovuta in forza delle sole leggi nazionali, la liquidazione di tale prestazione sarebbe sempre, a tenore dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, effettuata « ai sensi dell'art. 46 ». Il coordinamento comunitario dei vari regimi nazionali prescritto dall'art. 51 del trattato CEE esigerebbe che non venga decurtata la prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali.
punto 13
A questo proposito, si deve ricordare che nella sentenza 21 ottobre 1975 (causa 24/75, Petroni, Race. pag. 1149) la Corte ha dichiarato che l'art. 46, n. 3, è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone una limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali. Da questa giurisprudenza emerge che una prestazione spettante in forza delle leggi di un solo Stato membro e che sia più vantaggiosa di quella risultante dall'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 è dovuta, indipendentemente da quest'ultimo articolo, in forza delle sole leggi nazionali.
punto 14
Tuttavia, come la Corte ha ripetutamente affermato (si vedano le sentenze 13 ottobre 1977, causa 22/77, Mura, Race. pag. 1699; 14 marzo 1978, causa 98/77, Schaap, Race. pag. 707; 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80, Celestre, Race. pag. 1737), in tal caso si applica non la seconda, ma la prima frase dell'art. 12, n. 2, con la conseguenza che le disposizioni nazionali in materia di riduzione, di sospensione o di soppressione sono opponibili al beneficiario. Infatti, anche se il regolamento n. 1408/71 non scalfisce le prestazioni dovute in forza delle leggi di un solo Stato membro, queste devono essere applicate integralmente, comprese eventualmente le disposizioni anticumulo che esse contengono. Qualsiasi altra soluzione non solo sarebbe in contrasto con la lettera dell'art. 12, n. 2, ma avrebbe la conseguenza che il beneficiario potrebbe trarre dalla contemporanea applicazione delle leggi di più Stati membri vantaggi considerati indebiti tanto dalla normativa nazionale interessata quanto dallo specifico disposto dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.
punto 15
Ne consegue che l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma nazionale anticumulo esterna a prestazioni spettanti in forza delle leggi di un solo Stato membro.
punto 16
La questione pregiudiziale è poi intesa ad accertare se l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 si applichi in un caso come quello di specie e a stabilire le modalità della determinazione dell'importo delle prestazioni dovuto in base a detto articolo.
punto 17
Secondo il FNROM, l'importo — contemplato dal 1o comma dell'art. 46, n. 1 — corrispondente alla durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati in forza del regime speciale per i minatori dev'essere determinato tenendo conto della norma anticumulo di cui all'art. 23, n. 1, del regio decreto 19 novembre 1970. Ciò emergerebbe dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Nella fattispecie, la norma fondamentale di cui all'art. 45, n. 2, dello stesso regolamento renderebbe impossibile cumulare, per il calcolo di una pensione in forza del regime speciale belga per i minatori, i periodi assicurativi italiani relativi al lavoro in settori diversi da quello minerario con i periodi relativi al lavoro in miniera ed osterebbe al confronto contemplato dal 2o comma dell'art. 46, n. 1.
punto 18
II Sinatra sostiene invece che per il calcolo della prestazione dovuta in forza dell'art. 46 si deve sempre, anche in casi come quello di specie, procedere al cumulo e alla ripartizione proporzionale. Pertanto, l'ente belga dovrebbe attribuirgli una pensione d'invalidità proporzionale al numero degli anni di assicurazione compiuti in Belgio rispetto all'intera durata della sua attività lavorativa.
punto 19
Si deve ricordare che, a norma dell'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l'art. 46 si applica per analogia alle prestazioni d'invalidità quando il lavoratore sia stato assoggettato successivamente o alternativamente alle normative di due o più Stati membri, di cui almeno una faccia dipendere l'importo delle prestazioni dalla durata dei periodi di assicurazione. L'art. 46, n. 1, prescrive il confronto tra l'importo — menzionato nel primo comma dello stesso paragrafo — della prestazione basata sulla normativa nazionale interessata, corrispondente alla durata complessiva dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in forza di detta normativa, e l'importo della prestazione ottenuto applicando le regole stabilite nel n. 2, lett. a) e b), dello stesso articolo. A tenore del 2o comma dell'art. 46, n. 1, si prende in considerazione solo l'importo più elevato.
punto 20
Dalla giurisprudenza sopra citata emerge che è dovuta la prestazione risultante dall'applicazione dell'art. 46 qualora essa si riveli più vantaggiosa di quella spettante in forza delle leggi di un solo Stato membro, compresa, eventualmente, una norma anticumulo esterna. Anche se l'art. 45, n. 2, esclude il cumulo di periodi assicurativi qualora si tratti, come nella fattispecie, di un regime speciale per una categoria di lavoratori e qualora i periodi maturati in un altro Stato membro non siano periodi di iscrizione ad un regime corrispondente, l'applicazione dell'art. 46 ed il confronto prescritto dal n. 1, 2o comma, dello stesso non sono subordinati alla condizione che tutti i periodi di cui trattasi possano essere cumulati ai fini della determinazione delle prestazioni. Pertanto, l'art. 46 si applica integralmente in un caso come quello di specie.
punto 21
Quanto all'importo menzionato nel 1o comma dell'art. 46, n. 1, si tratta — secondo la citata giurisprudenza della Corte, confermata da ultimo in due sentenze 4 giugno 1985 (cause 58/84, Romano, e 117/84, Ruzzu, Race. 1985, pag. 1679 e pag. 1697) — dell'importo al quale il lavoratore avrebbe diritto in base alla normativa nazionale se non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro. A questo proposito è esclusa, conformemente alla seconda frase dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, l'applicazione di norme nazionali anticumulo esterne.
punto 22
Per quanto riguarda l'importo da determinare a norma dell'art. 46, n. 2, lett. a) e b), la lett. a), infine, dispone che, se l'importo della prestazione spettante in forza di una normativa nazionale è indipendente dai periodi maturati, « tale importo è considerato come l'importo teorico » contemplato dalla stessa lett. a). Qualora, in un caso del genere, detto importo sia uguale a quello menzionato nel 1o comma del n. 1, l'importo effettivo della prestazione, che è stabilito, a norma della lett. b) del n. 2, proporzionalmente alla durata dei periodi maturati in base alla normativa interessata rispetto alla durata complessiva dei periodi maturati in forza delle leggi di tutti gli Stati membri interessati, non può superare l'importo contemplato dal n. 1. Di conseguenza, la questione — controversa tra il FNROM, da un lato, e il Sinatra e il governo italiano, dall'altro — se il calcolo prescritto dall'art. 46, n. 2, debba essere effettuato anche nei casi di cui all'art. 45, n. 2, è irrilevante.
punto 23
Si deve aggiungere che, come hanno rilevato la Commissione e il governo italiano, all'importo in tal modo determinato va applicata la clausola di riduzione di cui all'art. 46, n. 3. A tenore di questa disposizione, il più elevato degli importi teorici di prestazione calcolati a norma del n. 2, lett. a), costituisce il limite che la somma delle prestazioni calcolate in conformità ai nn. 1 e 2 e dovute da ciascuno degli enti che applicano il n. 1 non può superare.
punto 24
La questione sollevata dalla Cour du travail di Mons dev'essere, pertanto, così risolta : 1) il regolamento n. 1408/71 non osta all'attribuzione di prestazioni spettanti in forza delle leggi di un solo Stato membro quando dette prestazioni siano più elevate di quelle determinate in base all'art. 46 dello stesso regolamento; in un caso del genere l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma nazionale anticumulo esterna per la determinazione delle prestazioni spettanti in forza delle leggi di un solo Stato membro; 2) l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 si applica qualora l'importo delle prestazioni dovute in forza di una normativa nazionale sia indipendente dai periodi maturati e qualora sia stato maturato il periodo minimo da cui dipende l'acquisto del diritto alla prestazione in base a detta normativa, anche se si tratti di un regime speciale per una categoria di lavoratori e se i periodi maturati in un altro Stato membro non siano periodi di iscrizione a un regime corrispondente; ai fini della determinazione dell'importo di cui al 1o comma dell'art. 46, n. 1, è esclusa l'applicazione di norme nazionali anticumulo esterne; l'importo che dal confronto prescritto dal 2o comma dell'art. 46, n. 1, risulti il più elevato è ridotto, eventualmente, a norma del n. 3 di detto articolo.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 25
Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Mons con sentenza 5 dicembre 1984, dichiara: 1) Il regolamento n. 1408/71 non osta all'attribuzione di prestazioni spettanti in forza delle leggi di un solo Stato membro quando dette prestazioni siano più elevate di quelle determinate in base all'art. 46 dello stesso regolamento. In un caso del genere l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma nazionale anticumulo esterna per la determinazione delle prestazioni spettanti in forza delle leggi di un solo Stato membro. 2) L'art. 46 del regolamento n. 1408/71 si applica qualora l'importo delle prestazioni dovute in forza di una normativa nazionale sia indipendente dai periodi maturati e qualora sia stato maturato il periodo minimo da cui dipende l'acquisto del diritto alla prestazione in base a detta normativa, anche se si tratti di un regime speciale per una categoria di lavoratori e se i periodi maturati in un altro Stato membro non siano periodi di iscrizione a un regime corrispondente. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al 1o comma dell'art. 46, n. 1, è esclusa l'applicazione di norme nazionali anticumulo esterne. L'importo che dal confronto prescritto dal 2o comma dell'art. 46, n. 1, risulti il più elevato è ridotto, eventualmente, a norma del n. 3 di detto articolo.

Firme

Everling Koopmans Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 marzo 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione U. Everling

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