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Sez. L, Sentenza n. 3984 del 14/06/1986 (Rv. 446798 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - ART. 8, PRIMO COMMA, LEGGE 5 NOVEMBRE 1968 N. 1115 - DURATA DEL TRATTAMENTO SPECIALE.*
Stato
decisa il 1986-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446798-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - ART. 8, PRIMO COMMA, LEGGE 5 NOVEMBRE 1968 N. 1115 - DURATA DEL TRATTAMENTO SPECIALE.*

La durata del trattamento speciale di disoccupazione previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (come interpretato autenticamente dal secondo comma dell'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155) è, nell'ipotesi normale, stabilita - dal quarto comma dell'art. 8 citato - in un periodo massimo di 180 giorni, pur potendo detto trattamento avere una durata maggiore (art. 4 legge 8 agosto 1972 n. 464) o minore. Pertanto, l'ipotesi di cessazione anticipata di tale trattamento - in relazione alla quale spetta all'impresa il diritto al conguaglio previsto dallo art. 9, lett. B), della stessa legge n. 1115 del 1968 - si realizza quando il trattamento stesso cessa prima dello scadere dei 180 giorni e non già prima dello scadere dei trenta giorni menzionati dalla stessa disposizione dell'art. 9, lett. B), della legge del 1968, che rappresentano solo il moltiplicatore dell'importo giornaliero del trattamento ai fini della quantificazione dei versamenti dovuti dalle imprese che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della stessa legge.*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 4 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)