Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (sesta sezione) del 29 giugno 1989, causa 22/88
Epigrafe
Sentenza della Corte (sesta sezione)
29 giugno 1989
Nel procedimento 22/88,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV, società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in Voorthuizen (Paesi Bassi),
e
Gijs van der Kolk — Douane Expediteur BV, società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in Harderwijk (Paesi Bassi),
e
Minister van Landbouw en Visserij (ministro dell'agricoltura e della pesca),
domanda vertente sulla validità dell'art. 13 bis del regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 190, pag. 1), articolo aggiunto a detto regolamento dal regolamento della Commissione 6 gennaio 1984, n. 45, che modifica il regolamento n. 1687/76 (GU L 7, pag. 5),
LA CORTE (sesta sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e M. Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. Rühi, amministratore principale
viste le osservazioni presentate:
per le società Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV e Gijs van der Kolk — Douane Expediteur BV, dall'avv. H. G. Pijnacker Hordijk del foro di Amsterdam, e dall'aw. H. J. Bronkhorst del foro dell'Aia,
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente,
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 24 maggio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 15 gennaio 1988, pervenuta in cancelleria il 20 gennaio seguente, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità dell'art. 13 bis del regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 190, pag. 1), articolo aggiunto dal regolamento della Commissione 6 gennaio 1984, n. 45, che modifica il regolamento n. 1687/76 (GU L 7, pag. 5).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra le società Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV (in prosieguo: «Vreugdenhil») e Gijs van der Kolk — Douane Expediteur BV (in prosieguo: « Van der Kolk ») ed il Minister van Landbouw en Visserij (ministro olandese dell'agricoltura e della pesca, in prosieguo: il « ministro »), vertente sulla reimportazione di una partita di 211275 kg di latte in polvere in esenzione dai dazi all'importazione, in forza del regime delle merci dette « in reintroduzione » nel territorio doganale della Comunità.
punto 3
Questo regime è stato istituito con regolamento del Consiglio 25 marzo 1976, n. 754, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (GU L 89, pag. 1), che consente la reintroduzione nella Comunità, in esenzione dai dazi all'importazione, di merci precedentemente esportate.
punto 4
In forza dell'art. 2, n. 1, di detto regolamento, nella versione in vigore al momento dei fatti di causa, non potevano considerarsi merci in reintroduzione, in particolare, quelle che, a motivo della loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, avevano dato luogo all'adempimento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune.
punto 5
Peraltro, il regolamento della Commissione n. 1687/76, adottato in forza delle norme di delega contenute nei regolamenti di base relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, dispone misure per il controllo dell'utilizzazione e destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento. Esso è stato integrato col regolamento della Commissione n. 45/84, che vi ha aggiunto un art. 13 bis ai sensi del quale i prodotti provenienti dall'intervento, per i quali sia stata costituita una cauzione, sono equiparati ai prodotti per cui sono state espletate le formalità doganali per la concessione delle restituzioni all'esportazione. Dette merci sono pertanto escluse, in linea di principio, dal regime della reintroduzione, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 754/76; in circostanze particolari, tuttavia, esse possono esservi ammesse, a patto che la cauzione costituita resti incamerata o che sia versato un importo equivalente se è già stata svincolata.
punto 6
La partita di latte in polvere su cui verte la causa principale, proveniente dalle scorte dell'ente di intervento della Repubblica federale di Germania, era stata esportata in Giordania in forza delle disposizioni del regolamento della Commissione 23 novembre 1984, n. 3295, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU L 309, pag. 16). All'arrivo ad Aqaba, il carico era divenuto inutilizzabile come aiuto alimentare perché era ammuffito e l'imballaggio si era deteriorato.
punto 7
La Vreugdenhil acquistava quindi la partita suddetta e, in un primo tempo, la rispediva nella Repubblica federale di Germania, poi nei Paesi Bassi, ove il latte in polvere veniva posto in deposito presso la Van der Kolk. Le due imprese chiedevano alla dogana olandese di Amersfoort l'autorizzazione a reintrodurre, secondo il regime delle merci in reintroduzione, la partita di cui trattasi.
punto 8
Con due provvedimenti 5 e 8 gennaio 1987, adottati in nome del ministro competente, l'ispettore per le imposte e le accise di Amersfoort respingeva la domanda e imponeva alla Van der Kolk un prelievo all'importazione per 848374,80 HFL. La motivazione dei due provvedimenti sottolinea segnatamente che, a norma dell'art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, le merci in oggetto, provenienti dall'intervento, possono essere considerate merci in reintroduzione ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 754/76 solo qualora sia stato pagato un importo pari alla cauzione svincolata al momento della precedente esportazione. Non ricorrendo questi presupposti, l'esenzione stabilita per le merci in reintroduzione non avrebbe potuto essere applicata.
punto 9
La Vreugdenhil e la Van der Kolk presentavano un ricorso volto all'annullamento di detti provvedimenti dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Esse sostenevano, in particolare, che l'art. 13 bis, aggiunto al regolamento n. 1687/76 dal regolamento n. 45/84, sarebbe invalido poiché la Commissione non era competente a derogare alle disposizioni del regolamento del Consiglio n. 754/76.
punto 10
Il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
« Se l'art. 13 bis del regolamento della Commissione n. 1687/76, aggiunto dal regolamento della Commissione n. 45/84, sia valido ».
punto 11
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie in causa nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 12
La Vreugdenhil e la Van der Kolk sostengono che il censurato art. 13 bis comporta di fatto una modifica del regolamento del Consiglio n. 754/76, che si fonda sugli artt. 28, 43 e 235 del trattato CEE. Ebbene, ognuna di queste tre disposizioni attribuirebbe al Consiglio una competenza normativa esclusiva disconosciuta dalla Commissione all'atto dell'adozione del regolamento n. 45/84.
punto 13
Le due società olandesi ammettono che l'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 754/76 autorizza la Commissione ad adottare disposizioni di attuazione delle norme contenute in taluni articoli del regolamento; tuttavia l'art. 2, n. 1, non rientrerebbe nel novero delle disposizioni che possono essere oggetto di provvedimenti di attuazione. Inoltre la delega conferita alla Commissione non importerebbe il potere di adottare norme in contrasto con le disposizioni emanate dal Consiglio. Infine, il regolamento di cui è causa non sarebbe fondato sull'art. 15, n. 2, del regolamento n. 754/76, bensì atterrebbe ad un settore che ha un rapporto solo indiretto con il regime delle merci in reintroduzione, vale a dire il controllo dell'utilizzazione e della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento.
punto 14
Dal canto suo, la Commissione sottolinea innanzitutto che i prodotti provenienti dall'intervento sono in genere forniti ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Pertanto occorrerebbero garanzie per impedire speculazioni e abusi che potrebbero risolversi in particolare nell'esportazione dei prodotti di cui è causa e nella loro reimportazione nell'ambito del regime delle merci in reintroduzione.
punto 15
Essa sostiene poi che il censurato art. 13 bis non è un provvedimento di diritto doganale e che pertanto non comporta modifiche del regolamento del Consiglio n. 754/76. Per contro, l'art. 13 bis sarebbe inteso a garantire il buon funzionamento del sistema dell'intervento nell'ambito dei compiti assegnati alla Commissione dai regolamenti di base in materia agricola. Stando così le cose, la nozione di « attuazione » ai sensi dell'art. 155 del trattato CEE andrebbe interpretata in senso lato, trattandosi di politica agricola comune.
punto 16
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte (vedasi, da ultimo, la sentenza 11 marzo 1987, cause riunite 279, 280, 285 e 286/84, Rau e a./Commissione, Racc. pag. 1069, punto 14 della motivazione, e la sentenza 8 giugno 1989, causa 167/88, Association generale des producteurs de blé et autres céréales/ONIC, Racc. pag. 1653, punto 15 della motivazione), dal contesto del trattato nel quale l'art. 155 dev'essere considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione dev'essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato.
punto 17
Si deve tuttavia precisare che un'interpretazione in senso lato dei poteri della Commissione può ammettersi unicamente nell'ambito di applicazione delle discipline dei mercati agricoli. Per contro, detta interpretazione non può addursi a sostegno di norme adottate dalla Commissione in forza dei poteri di attuazione conferitile in materia agricola quando l'oggetto della disposizione sia estraneo al settore di cui trattasi, ed anzi pertenga ad un settore disciplinato in modo esauriente dal Consiglio mediante una normativa che non contenga, d'altra parte, alcuna norma di delega a beneficio della Commissione. Occorre pertanto accertare se ciò valga per l'art. 13 bis del regolamento n. 1687/76.
punto 18
Con questo articolo la Commissione ha inteso prevenire un uso fraudolento, ai danni dei fondi comunitari, del regime delle merci in reintroduzione, in particolare al fine di reintrodurre nel mercato comunitario, in esenzione dai dazi all'importazione, merci provenienti dalle scorte d'intervento e vendute a prezzi inferiori al prezzo di mercato comunitario.
punto 19
A tal fine essa ha equiparato le merci provenienti dall'intervento a quelle per cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni all'esportazione o di altri importi, le quali sono escluse in linea di principio dal regime della reintroduzione in forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 754/76. Questo provvedimento ha quindi l'effetto di restringere la sfera d'applicazione di detto regolamento.
punto 20
Con riguardo a tale constatazione, occorre rilevare che, benché la Commissione abbia, in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 754/76, il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione di taluni articoli del regolamento stesso, non rientra però nel novero di questi articoli l'art. 2, n. 1, che elenca i prodotti esclusi dal regime della reintroduzione. Dato che la Commissione non è neppure autorizzata a precisare le modalità d'applicazione di detta norma, essa non può pertanto ampliarne la sfera d'applicazione.
punto 21
D'altra parte, la Commissione non s'è fondata sull'art. 15 del regolamento n. 754/76 al fine di escludere le merci provenienti dall'intervento dal regime della reintroduzione. Essa sostiene invece che i suoi poteri le derivano dai regolamenti di base sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, che la autorizzerebbero ad adottare le disposizioni di attuazione per le merci provenienti dall'intervento.
punto 22
La tesi della Commissione non può essere accolta. Si deve in primo luogo notare che il Consiglio, cui spetta istituire o modificare i dazi doganali e gli altri dazi all'importazione, ha altresì adottato il regime della reintroduzione, che deroga al diritto doganale comune, ed ha disciplinato in modo esauriente le eccezioni a detto regime.
punto 23
È poi opportuno sottolineare che l'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 754/76 esclude espressamente dal regime della reintroduzione i prodotti che fruiscono di restituzioni all'esportazione, laddove la Commissione, in forza dei regolamenti agricoli cui si richiama, è autorizzata ad emanare le norme necessarie per l'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione.
punto 24
Comunque sia, l'influenza che l'utilizzo del regime della reintroduzione può esercitare sul funzionamento dei meccanismi d'intervento e la necessità di prevenire le frodi che potrebbero risultarne non sono tali da consentire alla Commissione, in mancanza di un'autorizzazione in proposito, di modificare la sfera d'applicazione di un regolamento del Consiglio che quest'ultimo ha determinato in toto.
punto 25
Ebbene, l'art. 13 bis di cui è causa non si limita ad intervenire sulla sfera d'applicazione del regolamento del Consiglio n. 754/76; esso modifica il regime istituito da questo regolamento. Ci si può dolere che il Consiglio non abbia previsto talune situazioni che possono verificarsi in pratica, ma è comunque giocoforza constatare che la Commissione, adottando l'art. 13 bis, ha agito eccedendo i limiti dei propri poteri.
punto 26
Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nel senso che l'art. 13 bis del regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, articolo aggiunto a detto regolamento dal regolamento della Commissione 6 gennaio 1984, n. 45, che modifica il regolamento n. 1687/76, è invalido.
Sentenza › Sulle spese
punto 27
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (sesta sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dei Paesi Bassi con ordinanza 15 gennaio 1988, dichiara:
L'art. 13 bis del regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, articolo aggiunto a detto regolamento dal regolamento della Commissione 6 gennaio 1984, n. 45, che modifica il regolamento n. 1687/76, è invalido.
Firme
Koopmans
Mancini
Kakouris
Schockweiler
Diez de Velasco
Così deciso e pronunziato in Lussemburgo il 29 giugno 1989.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della sesta sezione
T. Koopmans