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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16404 del 09/06/2023 (Rv. 668390 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Spese di lite - Applicazione del principio della soccombenza - “Ius superveniens” - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668390-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI

In tema di spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma alcuna rilevanza lo "ius superveniens" nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)