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Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione della legge

1. La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunita' economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresi', fonti rinnovabili di energia il calore ricuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

3. L'utilizzazione di tali fonti e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita'.

Art. 2 Coordinamento degli interventi

1. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro del piano energetico nazionale, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

Art. 3 Tipologie tecnico-costruttive

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

3. Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.

4. Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla C.E.E.

Art. 4 Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe.

2. Il limite di cui al primo comma non si applica ai ricuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al primo comma devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

4. Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province e loro consorzi o aziende singole o consorziato nonche' da consorzi istituiti fra aziende pubbliche private, i limiti di potenza sono determinati dall'.

5. esigenze della produzione di calore.

6. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere venduta all'ENEL.

7. La cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica e' stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio, dei costi dei combustibili e dell'orario della fornitura.

Art. 5 Interventi sugli edifici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

2. Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi, privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera e quindi non e' soggetta ad autorizzazione specifica.

4. In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Capo II. Contributi ed incentivi

Art. 6 Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia

1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, e' autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983.

2. La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal, CIPE udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale; nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

  1. 1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;

  2. 2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione.
    Nella allegata tabella B sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

  3. 3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

  4. 4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

  5. 5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento;

  6. 6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purche' dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 7 Competenza delle regioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti dall'articolo precedente, sono delegate ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei, soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Le regioni possono a loro volta delegare le province, i comuni o loro consorzi o associazioni e le comunita' montane.

2. Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre mesi successivi all'assegnazione dello stanziamento, determinano le modalita' di presentazione delle domande, nonche' i criteri di priorita' per la concessione dei contributi definiti in base alla quantita' di energia primaria risparmiata, per unita' di capitale investito nell'intervento. Nelle direttive di cui al presente comma devono essere comprese specifiche prescrizioni volte a garantire la regolare manutenzione ed il corretto esercizio, delle opere e degli impianti ammessi al contributo.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria del commercio dello artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Art. 8 Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale

1. Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.

2. Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.

4. I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.

5. In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, puo' concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni.

6. Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

Art. 9 Competenza delle regioni

1. Le regioni nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente articolo 8, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8.

3. La domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve essere presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata della relazione di un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalita' e ai requisiti di cui al precedente articolo 8. Ai fini della concessione del credito agevolato di cui al precedente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.

4. Il presidente della giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla meta' del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

5. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la regione puo' avvalersi degli uffici o degli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. In caso di inattivita' protratta per oltre un anno degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo e al precedente articolo 7, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il compimento dei relativi atti sostitutivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

8. Il complessivo limite d'impegno di lire 300 miliardi, di cui al terzo comma del precedente articolo 8, e' ripartito fra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore

1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilita' tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

  1. 1) la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;

  2. 2) la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

  3. 3) nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

3. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

4. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

5. La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno
studio di fattibilita' tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.

6. Le modalita' di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche
richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovra' includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.

Art. 11 Progetti dimostrativi

1. E' autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricita'.

2. Il contributo e' concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

3. Il 10 per cento della somma stanziata e' riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.

Art. 12 Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo

1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

  1. 1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

  2. 2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potra' superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

2. Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.

3. Per la concessione di contributi di cui al punto 2) e' autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.

4. Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma.

6. Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Art. 13 Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista

1. E' autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale, per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione nazionale.

2. Il contributo e' concesso anche per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

3. Il contributo e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del 20 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed e' erogato su domanda dei soggetti interessati sulla base delle norme e secondo i criteri di priorita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per la concessione del contributo e' richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

6. Nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sara' effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantita' di energia primaria risparmiata, per ogni unita' di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico anche in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole.

8. Per l'attuazione di tale piano, che dovra' avere durata non inferiore a due anni, e' prevista la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Art. 14 Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti

1. E' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

  1. 1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

  2. 2) di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle societa' consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.

3. La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.

4. Il contributo di cui al precedente comma e' erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

5. Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.