Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 06/05/1993 (Rv. 482235 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Distanza tra pareti finestrate ex art. 9 D.M. n. 1404 del 1968 - Finestre aperte su una sola delle pareti fronteggiantesi - Rispetto della distanza - Obbligatorietà - Scala esterna in muratura incorporata in un edificio fronteggiante la parete finestrata - Inclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere
L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 che prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di m. 10 è applicabile anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata. L'anzidetto distacco minimo deve osservarsi, pertanto, nel caso in cui la costruzione fronteggiante la parte finestrata sia costituita da una scala esterna in muratura incorporata ad un edificio, del quale costituisce accessorio, dovendo ravvisarsi una parete nella facciata dei pilastri e dei gradini. Questo principio trova applicazione con riguardo al P.R.G. del Comune di Massa approvato con D.M. 31 marzo 1972 n. 1807, il cui art. 48 richiama l'art. 9 del D.M. del 1968, senza prevedere alcuna deroga nei riguardi delle costruzioni di natura accessoria e pertinenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 1404, DM Lavori pubblici 31/03/1972 art. 1807
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)