Sez. U, Sentenza n. 3163 del 28/10/1959 (Rv. 882077 - 01)
DEMANIO - DEMANIO ACCIDENTALE - ACQUISTO DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. - ESSENZIALITÀ. IMPUGNAZIONI IN GENERE - IMPUGNAZIONI OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - NOTIFICA IN PERSONA PROPRIA - NON NECESSARIA. INTERVENTO IN CAUSA - CREDITORE IPOTECARIO - INTERVENTO IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ. DEMANIO - PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ - PROVA CONTRARIA. DEMANIO - DEMANIALITÀ - ESTREMI.
DEMANIO - DEMANIO ACCIDENTALE - ACQUISTO DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. - ESSENZIALITÀ. IMPUGNAZIONI IN GENERE - IMPUGNAZIONI OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - NOTIFICA IN PERSONA PROPRIA - NON NECESSARIA. INTERVENTO IN CAUSA - CREDITORE IPOTECARIO - INTERVENTO IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ. DEMANIO - PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ - PROVA CONTRARIA. DEMANIO - DEMANIALITÀ - ESTREMI.
L'ultimo capoverso dell'art.330 cod.proc.civ. affermando che in ogni caso dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l'impugnazione se è ancora ammessa dalla legge si notifica personalmente a norma degli artt.137 e segg.si riferisce alle ipotesi di impugnazioni consentite oltre l'anno e specificamente indicate nel capoverso del precedente art. 327 (contumace che non abbia avuto conoscenza del processo). Fra dette ipotesi non può essere ricondotta quella di cui all'art.208 disposiz. Transit, il quale senza aver riguardo alla effettiva data di pubblicazione della sentenza, fa decorrere l'anno per l'impugnativa dal 21 aprile 1942. Il diritto di intervento in grado di appello non compete a norma del combinato disposto dagli art.344 e 404 cod.proc.civ. al creditore. Sia pure ipotecario, mancando a costui la veste di terzo titolare di un diritto autonomo suscettibile di essere eventualmente pregiudicato dalla futura sentenza del giudice di appello. Invero, l'opposizione di terzo ordinaria, prevista, dallo art.404, 1' comma, cod.proc.civ. può essere proposta non già da tutti coloro che rivestono la qualità di terzo rispetto al giudizio nel quale fu emessa la sentenza, ma soltanto da chi, oltre ad essere terzo, vanti, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo, e nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza, e sia perciò, da questa pregiudicato, in quel suo diritto, pur senza essere soggetto agli effetti del giudicato. Gli aventi causa e i creditori, anche ipotecari, delle parti sono, invece, legittimati a proporre l'opposizione revocatoria, prevista dal 2' comma dell' art.404 cod.proc.civ. la quale ha come necessario presupposto che la sentenza sia effetto del dolo o collusione in loro danno, ma non possono sperimentare l'opposizione ordinaria che prescinde da tale presupposto(e conseguentemente, non possono intervenire in appello ove manchino i presupposti per l'opposizione revocatoria), dato che l'opposizione ordinaria è preclusa a coloro la cui situazione giuridica sia collegata, da un rapporto di dipendenza o di derivazione, a quella di altri soggetti, come si verifica per gli aventi causa, o sia de iure astrattamente compatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla pronunzia giudiziale, come nel caso dei creditori, anche ipotecari (nella specie, trattavasi di un credito garantito da ipoteca iscritta secondo il sistema tavolare in vigore nelle provincie ex austriache. Per vincere la presunzione di demanialità mentre non può valere l'usucapione, è invece valida e decisiva la prova della preesistenza della natura privata del suolo in ricondotta quella di cui all'art.208 disposiz. Transitorie il quale senza la demanialità pur essendo inerente alla natura del bene, per la funzione alla quale, in caso di appartenenza allo stato, la legge lo considera destinato, si inizia tuttavia soltanto quando si verifichino i requisiti richiesti dalla legge, e cioè, quello obiettivo della sua creazione con le caratteristiche proprie di una delle categorie espressamente contemplate e quello subiettivo della sua appartenenza allo stato; pertanto, viene legittimamente esclusa la demanialità di un bene quando manchino il requisito obiettivo della sua effettiva destinazione alla pubblica funzione ed il requisito subiettivo della manifestazione di volontà dell'ente pubblico diretto ad acquistare il bene ed a sottoporlo al regime demaniale. In materia di Demanio accidentale, qual'è quello artistico, storico, turistico, ecc. La sola volontà dell'amministrazione, sia pure manifestata mediante la costruzione di opere che devono servire alla destinazione del bene al pubblico interesse, non è sufficiente a determinare la demanialità del bene stesso, se non in correlazione all'acquisto del bene che l'ente pubblico faccia, sia pure dopo la costruzione delle opere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)