Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata
Testo in vigore al
Art. 13
1. Il Ministro per le comunicazioni puo' annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera piu' appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.
2. Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le norme e le modalita' per l'assegnazione dei premi anzidetti.
3. La spesa occorrente grava sulle somme stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).
Capo IV. Sussidio governativo e canoni postali.
Art. 14
1. Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato puo' accordare sussidi fino ad annue L. 600 a chilometro.
2. Il sussidio e' dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale e' tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.
Art. 15
1. Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo puo':
a) essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;
b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessita' od urgenza.
Art. 16
1. I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso o fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.
2. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a L. 300.3
Art. 17
1. Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.
2. Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.
Art. 18
1. Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facolta' di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali.
Art. 19
1. Il pagamento del sussidio governativo puo' essere in tutto od in parte sospeso
a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;
b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarita', debitamente accertate;
c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21.
Capo V. Vigilanza e facolta' governative.
Art. 20
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.8
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.8
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.8
4. I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.
5. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.
6. Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7538
Art. 22
1. E' in facolta' del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimita' del percorso stesso.
2. In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, puo', in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.
Art. 23
1. In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterra' piu' opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorita' competente.
Art. 24
1. Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o piu' linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) puo' accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
2. I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalita' che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilita' di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
3. Il Ministero anzidetto puo' sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di piu' autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto e' stabilito nel precedente comma.
Capo VI. Garanzie per il servizio, tassa di sorveglianza, tariffe ed obblighi vari del concessionario.
Art. 25
1. Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi ne' ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automibili) i sussidi accordati per l'autoservizio.
2. Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non puo' comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, ne' puo' il concessionario effettuarne l'alienazione.
3. Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non e' opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.
Art. 26
1. I concessionari di autolinee devono corrispondere allo Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7538
Art. 28
1. Il concessionario di autolinee e' tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avra' la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.
Art. 29
1. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilita' civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7538
Capo VII. Variazione o sostituzione di ditta, cessione, rinunzia, risoluzione, revoca, decadenza.
Art. 31
1. Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
2. Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione.
Art. 32
1. E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorita' concedente.
2. La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione.
Art. 33
1. Salva sempre la facolta' di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunita' della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuita', si puo' far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.
2. Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso.6