diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 23 settembre 1982, causa 275/81

Decisione
decisa il 1982-09-23
ECLI
ECLI:EU:C:1982:316

Epigrafe

Nel procedimento 275/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht, nella causa dinanzi ad esso pendente fra G. F. Koks, residente in Boxtel, e Raad van Arbeid, con sede in Boscoducale, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 1, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti e dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento nonché le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Come si desume all'ordinanza di rinvio, il sig. G. F. Koks, ricorrente nella causa principale, nato il 13 gennaio 1911, cittadino olandese, lavorava nei Paesi Bassi, dal 1926 al 1959, prevalentemente nelle costruzioni stradali. Dal 3 settembre 1959 all'8 agosto 1969, era occupato nella Repubblica federale di Germania nello stesso ramo ed era iscritto alla «Rentenversicherung» tedesca nel dicembre del 1959.
paragrafo 2
Dalľ8 agosto 1969, il sig. Koks ritornava a lavorare nei Paesi Bassi. Il suo rapporto di lavoro in Germania, e relativo versamento dei contributi all'ente previdenziale tedesco, continuava ad esistere sino al 20 agosto 1969.
paragrafo 3
Il 1o dicembre 1969 diveniva invalido, e perciò percepiva prestazioni d'invalidità sia dall'ente tedesco sia da quello olandese.
paragrafo 4
La moglie dell'interessato, nata il 2 gennaio 1912, anche essa cittadina olandese, lavorava nei Paesi Bassi dal 10 settembre 1962 al 12 marzo 1971 compreso.
paragrafo 5
Il 6 ottobre 1975, il Koks presentava domanda per ottenere la pensione di vecchiaia ai sensi della legge olandese «Algemene Ouderdomswet» (legge generale sulle pensioni di vecchiaia, in prosieguo: «AOW»).
paragrafo 6
A norma dell'AOW, all'avente diritto (scapolo) che compie il 65° anno spetta, in linea di principio, una prestazione integrale che, però, ai sensi dell'art. 10, n. 1, p.p. e leu. a), dell'AOW, viene decurtata del 2 % per ogni anno solare in cui l'avente diritto, nel periodo fra il 15° e il 65° anno d'età, non è stato assicurato. Gli anni solari, o frazioni di anni solari, senza assicurazione vengono sommati e la frazione restante di anno solare non viene calcolata per la riduzione, in base a un decreto del ministro degli affari sociali e della sanità 17 giugno 1957, adottato in forza dell'art. 10, n. 6 (e attualmente n. 5), dell'AOW. Se si tratta di una coppia, la pensione di vecchiaia spetta molto spesso solo al marito, al compimento del 65° anno, in linea di massima per un importo pari al minimo sociale per coniuge, ai sensi dell'art. 7 dell'AOW. In tal caso, la detrazione è dell'1 % per anno solare in cui il marito non è stato assicurato e dell'1 % per ogni anno solare in cui la moglie non è stata assicurata ai sensi dell'art. 10, n. 2, p.p. e lettere a) e b), dell'AOW.
paragrafo 7
Inoltre, la legge in questione introduce fittizi periodi assicurativi di 1 anno per il periodo anteriore al 1° gennaio 1957, data della sua entrata in vigore. A determinate condizioni, le persone che, al 1° gennaio 1957, avevano compiuto i 15 anni ma non ancora i 65, sono considerate assicurate nel periodo intercorrente fra il compimento del 15° anno d'età e il 1° gennaio 1957, come stabilito dagli artt. 43 e 44 di tale legge.
paragrafo 8
Il Koks, appellante nella causa principale, e la moglie soddisfano le condizioni per il (totale) riconoscimento degli anni assicurativi fittizi anteriori al 1° gennaio 1957.
paragrafo 9
Solo per gli anni successivi al 1° gennaio 1957 si tratta quindi di accertare durante quali periodi i coniugi non siano stati assicurati ai sensi dell'AOW.
paragrafo 10
A norma dell'art. 2, n. 1, p.p. e lett. a), del regio decreto 18 ottobre 1968, ai sensi dell'art. 6, nn. 2 e 3, dell'AOW, relativo all'estensione e alla riduzione della categoria degli assicurati, è considerato non assicurato «il residente che presti lavoro subordinato, fuori del Regno, e che, a motivo di detto lavoro, sia assicurato in forza di una norma di legge vigente nel paese in cui è occupato, tanto per quel che riguarda la pensione di vecchiaia e superstiti, quanto per gli assegni familiari».
paragrafo 11
I regi decreti precedenti a quello summenzionato contengono disposizioni nello stesso senso.
paragrafo 12
Secondo la giurisprudenza del Centrale Raad van Beroep, tali disposizioni vanno interpretate nel senso che l'avente diritto va considerato non assicurato ai sensi dell'AOW, per tutti i mesi (civili) interi durante i quali è stato assicurato in un altro paese. Di conseguenza, l'interessato, appellante nella causa principale, deve considerarsi non assicurato ai sensi dell'AOW per il periodo 1o dicembre 1959 — 1° settembre 1969, cioè per i mesi interi durante i quali è stato iscritto al regime previdenziale tedesco, vale a dire nove anni e nove mesi.
paragrafo 13
A parte ciò, a norma dell'art. 2, n. 1, p.p. e lett. i, del regio decreto 18 ottobre 1968 sopra menzionato, e delle disposizioni in senso analogo contenute nei regi decreti precedenti, è considerata non assicurata ai sensi dell'AOW: «la donna coniugata residente nel Regno, il cui coniuge non è assicurato a norma del presente comma, lettere a), b), e), d), e), f), g) o h)».
paragrafo 14
Da ciò si desume che la moglie dell'interessato è considerata come non assicurata ai sensi della normativa olandese per lo stesso periodo del marito.
paragrafo 15
Tuttavia, poiché ha lavorato nei Paesi Bassi dal 10 settembre 1962 fino a tutto il 12 marzo 1971, supponendo che essa sia un lavoratore ai sensi dei regolamenti in materia previdenziale ed in forza dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 3/58, essa andrebbe considerata assicurata ai sensi dell'AOW dal 10 settembre 1962 al 1o settembre 1969. Il periodo non coperto da assicurazione andrebbe quindi dal 1° settembre 1959 al 10 settembre 1962, motivo per cui il tasso di riduzione sarebbe non già del 9 % (pari a quello dell'interessato), bensì del 2 %.
paragrafo 16
Nell'ambito della controversia fra il Koks e il Raad van Arbeid, il Centrale Raad van Beroep ritiene che, seppur la giurisprudenza della Corte, come risulta dalla sentenza 24 aprile 1980 (causa 110/79, Coonan, Racc. 1980, pag. 1445), è orientata nel senso che spetta alla disciplina nazionale di ciascuno Stato membro stabilire i casi in cui insorge il diritto o l'obbligo di affiliarsi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare di tale regime, nella fattispecie si dovrebbe invece poter statuire diversamente in quanto sono in gioco norme di diritto interno e di diritto comunitario, aventi lo scopo di delimitare la rispettiva sfera d'applicazione dei regimi previdenziali nazionali.
paragrafo 17
In questo contesto e allo scopo di risolvere il problema del conflitto tra norme di diritto comunitario e norme di diritto nazionale, relative alla delimitazione della sfera di applicazione dei regimi previdenziali nazionali, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
paragrafo 18
«Se la norma (di cui agli artt. 12, n. 1, del regolamento n. 3/58 e 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71) in forza della quale il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alle leggi di questo vada interpretata nel senso che è con essa incompatibile la disposizione nazionale di uno Stato membro la quale implichi che la donna coniugata residente nello stesso Stato membro, il cui coniuge non è assicurato contro la vecchiaia in quanto è iscritto al regime pensionistico di un altro Stato membro, non è a sua volta assicurata contro la vecchiaia nemmeno qualora essa abbia risieduto nel territorio del primo Stato membro e quivi abbia prestato lavoro subordinato.»
paragrafo 19
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 1981.
paragrafo 20
Con ordinanza 24 marzo 1982, preso atto che nessuno Stato membro e nessuna istituzione, partecipanti alla causa, aveva chiesto che la causa fosse discussa in seduta plenaria, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura.
paragrafo 21
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte il Raad van Arbeid, resistente nella causa principale, rappresentato dal presidente, sig. A. P. A. Riemen, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Amphoux, in qualità d'agente, assistito dal sig. Auke Haagsma.
paragrafo 22
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 23
Essa ha comunque invitato il Raad van Arbeid ad informarla entro il 23 aprile 1982 — oralmente, se partecipava alla fase orale, o per iscritto nel caso contrario — se la moglie dell'interessato, ricor-rente nella causa principale, abbia versato contributi previdenziali ai sensi dell'AOW per il periodo lavorativo 10 settembre 1962-12 marzo 1971 compreso.
paragrafo 24
La risposta è stata data nel termine stabilito.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte depositate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia CEE

punto 1
Il Raad van Arbeid osserva che, adottando l'AOW, il legislatore intendeva istituire un regime previdenziale di vecchiaia valido per la popolazione in generale, cioè per tutti i residenti nel paese. Si è tuttavia ritenuto di dover includere nel regime previdenziale pure i non residenti che svolgono un lavoro subordinato nei Paesi Bassi e che quindi, in base ad un principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, il lavoratore subordinato è assicurato ai sensi della normativa del paese ove lavora. Questo principio ha inoltre portato ad escludere dall'assicurazione vecchiaia generale i residenti che svolgono un lavoro subordinato in un altro paese e sono perciò assicurati in quello Stato e, in tal caso, la moglie è del pari esclusa dall'assicurazione. Il legislatore olandese ha infatti ritenuto che i lavoratori siano perfettamente tutelati, tanto personalmente quanto riguardo ai membri della loro famiglia, dalla normativa del paese in cui svolgono la loro attività. A parte ciò, il legislatore olandese ha ritenuto che il diritto a spettanze pensionistiche parallele, secondo il regime previdenziale generale olandese, sorge a favore della moglie del non-residente, la quale lavora nei Paesi Bassi e perciò è assicurata a norma dell'AOW, qualora esista una convenzione col suddetto altro paese. In proposito si veda, come esempio, il regolamento n. 1408/71, allegato V, J 2, lettere e) ed e). Bisogna sapere che in base alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 19 dicembre 1978 (GU 10. 1. 1979, L 6/24), relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, i provvedimenti necessari per modificare l'AOW nel senso della soppressione delle disparità di trattamento fra gli uomini e le donne sono attualmente allo studio. La disposizione secondo cui la moglie che risiede e svolge un lavoro subordinato nei Paesi Bassi è assicurata, contemporaneamente al marito che risiede del pari nei Paesi Bassi e lavora in un altro Stato membro, secondo il regime di questo Stato, a motivo dell'attività che ivi svolge il marito, non è incompatibile con l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 3/58, né con l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Senza esaminare ulteriormente l'esatto significato della nozione «sono applicabili», l'esclusione della donna sposata è collegata non già al luogo ove risiede e lavora, e neppure al luogo ove l'imprenditore ha la sua sede, bensì al fatto che il marito presta lavoro in un altro paese e perciò è assicurato e si presume sia soggetto, personalmente e per quanto riguarda i suoi familiari, alla normativa di quest'altro Stato membro. Se si dovesse ritenere che una donna, nella situazione sopra descritta, non può essere esclusa dal regime previdenziale stabilito dall'AOW, sarebbe estremamente difficile garantirne l'applicazione, dato che tale regime esiste tuttora. In caso di matrimonio, solo il marito deve, in linea di massima, versare i contributi. Esso è il solo, in linea di principio, che abbia diritto alla pensione, il cui importo tiene conto del suo stato di coniugato. Tale esclusione non costituisce un vero e proprio ostacolo per la libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 3, lett. c), del Trattato CEE. In compenso, si deve ammettere che tale esclusione è contraria al principio di parità di trattamento, ma la direttiva in questione non è ancora stata attuata nella legislazione olandese.
punto 2
Nelle sue osservazioni, la Commissione, dopo aver richiamato gli antefatti, quali si desumono dall'ordinanza di rinvio ed aver esposto la normativa olandese vigente, passa ad esaminare le disposizioni di diritto comunitario. L'art. 4 del regolamento n. 3/58, secondo cui il regime previdenziale dei lavoratori migranti si applica «ai lavoratori subordinati o assimilati che sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro, ovvero apolidi o rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro, come pure ai loro familiari e superstiti», e l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che contiene una disposizione analoga, lasciano ai legislatori nazionali la libertà di stabilire quali persone siano soggette ai regimi nazionali e, di conseguenza, al regolamento stesso. Il fatto che il regolamento n. 1408/71 contenga una definizione del termine «lavoratori» nell'art. 1, lett. a), non cambia nulla, poiché gli Stati membri rimangono comunque competenti a stabilire chi ed in base a quali requisiti sia assicurato sotto i regimi previdenziali che lo considerano un lavoratore. Su questo punto, la Corte è giunta alle stesse conclusioni nella sentenza 24 aprile 1980 (causa 110/79, Coonan, Race. 1980, pag. 1445). I due regolamenti in questione contengono, nel titolo II, disposizioni relative alla normativa nazionale da applicarsi. L'art. 12 del regolamento n. 3/58 e l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 stabiliscono, fatte salve determinate eccezioni non pertinenti nella fattispecie, che i lavoratori (o assimilati) occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro. Infine, la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU 10. 1. 1979, L 6, pag. 24), si applica, a norma dell'art. 3, ai regimi legali che assicurano una protezione contro la vecchiaia. Questa direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di conformarvisi, sopprimendo qualsiasi disposizione contraria al principio di parità di trattamento, così stabilito, e soprattutto per quanto riguarda: «l'ambito di applicazione dei regimi e delle condizioni di accesso ai regimi». La normativa olandese secondo cui le donne sposate sono assicurate tranne qualche eccezione, ai sensi soprattutto dell'AOW, solo in quanto il marito sia assicurato in base alla stessa legge, è quindi in contrasto con la direttiva in questione, e va modificata entro il 22 dicembre 1984, poiché la notifica della direttiva è avvenuta il 22 dicembre 1978. Cionondimeno, attualmente le disposizioni relative al cumulo contenute nel decreto sull'aumento e sulla riduzione del gruppo degli assicurati ai sensi della normativa olandese, in forza delle quali la donna sposata che abiti e lavori nei Paesi Bassi non è assicurata ai sensi dell'AOW qualora il marito lavori all'estero e sia ivi assicurato, non sono in contrasto col diritto comunitario. Secondo la sentenza della Corte 110/79, Coonan, spetta ai legislatori degli Stati membri stabilire i casi in cui insorge il diritto o l'obbligo d'iscriversi a un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare di tale regime. Inoltre, la scelta della normativa da applicare andava effettuata nella fattispecie a norma dell'art. 12 del regolamento n. 3/58 e dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, si è con ragione sottoposto l'interessato alla legislazione dello Stato nel cui territorio era occupato, conformemente alla disciplina olandese da applicarsi. La stessa cosa vale per la moglie dell'interessato, la quale, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 3/58, era sottoposta alla legislazione olandese nel periodo in cui aveva lavorato nei Paesi Bassi, dal 10 settembre 1962 al 12 marzo 1971, di modo che, per stabilire se fosse effettivamente assicurata durante quel periodo, bisogna accertare se possedesse i requisiti prescritti da tale legislazione, il che non è in quanto, nel periodo in questione, il marito lavorava ed era assicurato in Germania. Stando così le cose, la normativa olandese non supera nessuno dei limiti impostile dal diritto comunitario in materia di fissazione delle condizioni d'iscrizione al regime di previdenza sociale olandese. Questa normativa non contrasta né con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, né col titolo II dei regolamenti nn. 3/58 e 1408/71, in quanto contiene una disposizione che ha lo scopo di rendere applicabile non già la legislazione stessa, bensì quella di un altro Stato membro. Essa non è nemmeno contraria al divieto di discriminazioni fondate sul sesso, introdotto con la direttiva n. 79/7/CEE, in quanto il termine per l'attuazione della suddetta direttiva non è ancora scaduto. Di conseguenza la normativa olandese in questione, poiché ha come unico scopo quello di stabilire le ipotesi di iscrizione al regime previdenziale nazionale, non ha lo stesso oggetto del titolo II dei rego-lamenti comunitari nn. 3/58 e 1408/71 e, poiché non supera i limiti stabiliti da una qualsiasi disposizione di diritto comunitario, non può considerarsi in contrasto con tale diritto. La Commissione propone quindi di risolvere la questione proposta dal Centrale Raad van Beroep come segue: 1) Il regolamento n. 3 del Consiglio, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e soprattutto i relativi artt. 4, 8, 12 e 13, nonché il regolamento n. 1408/71, e soprattutto i relativi artt. 1, lett. a), 3, 13 e 14, vanno interpretati nel senso che spetta al legislatore di ogni Stato membro stabilire i casi in cui insorge il diritto di fruire di un regime previdenziale o di un ramo dello stesso, oppure l'obbligo di iscrivervisi, purché non sia fatta alcuna discriminazione fra i cittadini nazionali e quelli degli altri Stati membri, e purché non vi siano incompatibilità con una disposizione di diritto comunitario. 2) Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 8 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, non è incompatibile con le suddette disposizioni la norma giuridica di uno Stato membro secondo cui la donna sposata che risiede nel suddetto Stato membro non è assicurata contro la vecchiaia se il marito non è assicurato nello stesso Stato.

SENTENZA › In fatto › III — Risposta al quesito della Corte

paragrafo 1
Dalla risposta data dal Raad van Arbeid al quesito della Corte si desume che, il 5 febbraio 1976, il Raad stesso veniva informato dal datore di lavoro della signora Koks che questa era stata occupata presso di lui dal 15 settembre al 12 marzo 1971 compreso.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la questione delle eventuali trattenute sullo stipendio per AOW/AWW, il datore di lavoro pregava il Raad van Arbeid di rivolgersi all'ufficio delle imposte dirette di Boscoducale, poiché gli era praticamente impossibile fornire le informazioni richieste basandosi sui propri archivi, in quanto gli anni in questione (periodo trascorso in Germania dal sig. Kols dal 3 settembre 1959 al 20 settembre 1969) risalivano ad un passato già lontano.
paragrafo 3
Il Raad van Arbeid si rivolgeva quindi alla suddetta amministrazione e, il Io aprile seguente, questa lo informava di quanto segue:
paragrafo 4
«In risposta alla Vs. del 16 febbraio 1976, divisione RU/AOW/H, n. HT. 86574/6, mi pregio comunicarvi quanto segue: I periodi di cui trattasi, anteriori al 1° gennaio 1967, non possono essere controllati in quanto il sig. G. F. Koks e la moglie non erano assicurati. Considerate le riduzioni effettuate dalla divisione “Beperkte Registratie” (iscrizione limitata) della Sociale Verzekeringsbank, si può al limite presumere che, per quanto riguarda i contributi previdenziali, i sigg. Koks non fossero assicurati nel paese nel periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1966 incluso. Dal 1° gennaio 1967 al 20 settembre 1969, i coniugi non erano assicurati. Al sig. Koks veniva restituito l'importo dei contributi trattenuti sullo stipendio della consorte. Il dettaglio di tale rimborso è il seguente: per il periodo 1o gennaio 1967-31 dicembre 1967: fiorini 239; per il periodo 1o gennaio 1968-31 dicembre 1968: fiorini 274; e per il periodo 1o gennaio 1969-20 settembre 1969: fiorini 58; il rimborso veniva effettuato per compensazione con l'importo dei contributi dovuti dal marito. Infatti, nel 1969, il sig. Koks ha dovuto versare un contributo “prorata temporis”. Nel periodo dal 20 settembre 1969 ad oggi, i coniugi Koks sono stati effettivamente assicurati nel paese ai fini dei contributi. Non mi è più possibile controllare la restituzione relativa ai contributi AOW/AWW trattenuti alla fonte per i periodi anteriori al 1o gennaio 1967. Spero che queste informazioni Vi bastino».
paragrafo 5
Nell'ambito del quesito postogli, il Raad van Arbeid ritiene di dover ancora osservare che non avrebbe sollevato quest'aspetto della questione se non vi fosse stato il rimborso dei contributi.
paragrafo 6
Il Centrale Raad van Beroep di Utrecht ritiene infatti che il versamento o il mancato versamento di contributi sia irrilevante per risolvere la questione se una persona debba considerarsi assicurata.
paragrafo 7
Secondo il Raad van Arbeid, rimane comunque il fatto che, qualora si accerti che vi è stato versamento di contributi non dovuti, la Sociale Verzekeringsbank di Amsterdam mette, se del caso, l'interessato in grado di far figurare i contributi come contributi volontari, con tutte le conseguenze relative per la pensione che gli spetta.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 6 maggio 1982, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. A. Haagsma, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 giugno 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 29 settembre 1981, pervenuta alla Corte il 19 ottobre 1981, il Centrale Raad van Beroep ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 12, n. 1, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561), e 13, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2), per valutare la compatibilità col diritto comunitario di talune disposizioni della normativa olandese sulle pensioni.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Raad van Arbeid di Boscoducale ed un cittadino olandese, ricorrente nella causa principale, la cui pensione è stata ridotta in forza della legislazione olandese.
punto 3
Dal 1926 al 1959 il ricorrente nella causa principale lavorava nei Paesi Bassi prevalentemente nelle costruzioni stradali. Dal 3 settembre 1959 all'8 agosto 1969, lavorava nella Repubblica federale di Germania sempre nello stesso ramo. Dall'8 agosto 1969, egli tornava a lavorare nei Paesi Bassi per un periodo di quattro mesi, fino al momento in cui diveniva inabile al lavoro. Egli percepiva come tale prestazioni d'invalidità dall'ente tedesco e da quello olandese. La moglie, anch'essa cittadina olandese, lavorava nei Paesi Bassi dal 1962 al 1971.
punto 4
Nel 1976, all'età di 65 anni, gli veniva liquidata una pensione di vecchiaia il cui importo era però ridotto del 18 % a norma della disciplina nazionale.
punto 5
Secondo la legislazione vigente nei Paesi Bassi (Algemene Ouderdomswet del 31 maggio 1956, e relativi decreti di attuazione), agli assicurati che compiono il 65° anno spetta in linea di principio la pensione di vecchiaia. Si considerano assicurati in particolare i residenti nei Paesi Bassi, ma non quelli vincolati da un contratto di lavoro, e perciò iscritti ad un regime previdenziale straniero. Del pari, non si considerano assicurate le donne coniugate residenti nei Paesi Bassi, il cui coniuge non è assicurato al regime previdenziale olandese. Le donne coniugate, in genere, non fruiscono personalmente di una pensione di vecchiaia. Per contro, la pensione dell'uomo coniugato è superiore a quella del celibe. È altresì prevista una riduzione della pensione pari all'I % per anno solare in cui l'avente diritto di sesso maschile coniugato, nel periodo fra il 15° e il 65° anno, non è stato assicurato. La stessa riduzione si applica alla moglie dell'avente diritto per ogni anno solare in cui essa non è stata assicurata nello stesso periodo di età.
punto 6
In forza di questa normativa, la pensione del ricorrente è stata decurtata, da un lato, del 9 % del suo importo totale per il periodo di nove anni in cui è stato assicurato nella Repubblica federale di Germania e, dall'altro, del 9 % dello stesso importo in quanto la moglie non era assicurata durante lo stesso periodo.
punto 7
Poiché è stato sollevato il problema della compatibilità della suddetta disciplina con il diritto comunitario, e soprattutto con i regolamenti n. 3/58 e n. 1408/71, il Centrale Raad van Beroep ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se la norma (di cui agli artt. 12, n. 1, del regolamento n. 3/58 e 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71) in forza della quale il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alle leggi di questo vada interpretata nel senso che è con essa incompatibile la disposizione nazionale di uno Stato membro la quale implichi che la donna coniugata residente nello stesso Stato membro, il cui coniuge non è assicurato contro la vecchiaia in quanto è iscritto al regime pensionistico di un altro Stato membro, non è a sua volta assicurata contro la vecchiaia nemmeno qualora essa abbia risieduto nel territorio del primo Stato membro e quivi abbia prestato lavoro subordinato.»
punto 8
Bisogna osservare che tanto l'art. 12 del regolamento n. 3/58 quanto l'art. 13, n. 2 a), del regolamento n. 1408/71 stabiliscono, in termini pressoché identici, il principio secondo cui il lavoratore è soggetto, nel corso dell'intera carriera, alle leggi dello Stato membro nel cui territorio è occupato.
punto 9
Tuttavia, nella sentenza 24 aprile 1980 (Coonan, causa 110/79, Race. 1980, pag. 1445) la Corte ha già dichiarato che spetta alla disciplina nazionale di ciascuno Stato membro stabilire i casi in cui sorge il diritto o l'obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso.
punto 10
Bisogna tuttavia osservare, che, pur conservando la facoltà di disciplinare le questioni relative ai regimi di previdenza sociale, ciononostante gli Stati membri sono tenuti ad osservare le disposizioni di diritto comunitario vigenti.
punto 11
Fatta salva la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), che concede agli Stati membri un termine di 6 anni per porre in vigore i provvedimenti necessari, non esiste nessuna norma di diritto comunitario la quale osti a che gli Stati membri facciano dipendere il diritto di uno dei coniugi a fruire di un regime di previdenza sociale dall'iscrizione dell'altro allo stesso regime.
punto 12
Di conseguenza, nello stato attuale del diritto comunitario, la disposizione nazionale di uno Stato membro la quale implichi che la donna coniugata residente nello stesso Stato membro, il cui coniuge non sia assicurato contro la vecchiaia in quanto iscritto al regime pensionistico di un altro Stato membro, non è a sua volta assicurata contro la vecchiaia nemmeno qualora abbia risieduto nel territorio del primo Stato membro e quivi abbia prestato lavoro subordinato, non è incompatibile con le disposizioni di diritto comunitario vigenti.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 29 settembre 1981, dichiara: La disposizione nazionale di uno Stato membro la quale implichi che la donna coniugata residente nello stesso Stato membro, il cui coniuge non sia assicurato contro la vecchiaia in quanto è iscritto al regime pensionistico di un altro Stato membro, non è a sua volta assicurata contro la vecchiaia nemmeno qualora abbia risieduto nel territorio del primo Stato membro e quivi abbia prestato lavoro subordinato, non è incompatibile con le disposizioni di diritto comunitario vigenti.

Firme

Due Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 settembre 1982. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione O. Due

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze