Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 7 maggio 1986, causa 52/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (terza sezione)
7 maggio 1986
Nella causa 52/85,
Jean Pascal Rihoux, dipendente della Commissione delle Comunità europee, 3, rue Jean-Pierre Kommes, 6988 Hostert, granducato del Lussemburgo,
Henri Derungs, dipendente della Commissione delle Comunità europee, 17, rue des Champs, 8356 Garnich, granducato del Lussemburgo,
Robert Van Sinay, dipendente della Commissione delle Comunità europee, 4, rue Beaumont, Lussemburgo,
Klaus Raatz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, 22, rue Kiem, 6187 Gonderange,
con l'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles, 116, avenue de Broqueville, 1200 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, boîte postale 335,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto
in via principale, l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice, in data 11 luglio 1984, di non iscrivere i ricorrenti, a seguito delle prove del concorso COM/A/390, nell'elenco degli idonei,
in subordine, l'annullamento delle operazioni di detto concorso (prove scritte ed orali),
LA CORTE (terza sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale : G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 1986,
ha pronunziato la presente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 22 gennaio 1985, i sigg. Rihoux, Derungs, Van Sinay e Raatz, dipendenti della Commissione inquadrati nella categoria B, hanno proposto a questa Corte un ricorso inteso, in via principale, all'annullamento della decisione in data 11 luglio 1984 della commissione giudicatrice del concorso COM/A/390 di non iscriverli nell'elenco degli idonei stabilito a seguito delle prove di detto concorso e, in via subordinata, all'annullamento delle operazioni del concorso stesso.
punto 2
Col bando COM/A/390 (GU C 345, del 21.12.1983, pag. 10) era stato indetto un concorso generale per esami al fine di costituire una riserva di amministratori di grado A7/A6, idonei a svolgere essenzialmente compiti di studio e di controllo in materia di sicurezza sui luoghi degli impianti nucleari.
punto 3
La natura delle prove era definita sommariamente al punto V del bando, il quale prescriveva, da un lato, una prova scritta composta di una « serie di domande a scelta multipla che permettono di valutare le conoscenze dei candidati nel settore del concorso (due ore) » e, dall'altro, una prova orale consistente in un « colloquio con i membri della commissione esaminatrice al fine di valutare, alla luce degli elementi che figurano nel fascicolo di candidatura, le conoscenze (...) e la capacità dei candidati a svolgere le funzioni (...). »
punto 4
Ciascuna prova doveva essere valutata con un punteggio da 0 a 50 punti. L'iscrizione nell'elenco degli idonei era subordinata, in base al punto Videi bando di concorso, a due condizioni: il conseguimento di almeno 60 punti nel complesso delle prove, ed il conseguimento di almeno 30 punti su 50 nella prova orale.
punto 5
I ricorrenti venivano ammessi alle prove; tuttavia, con lettera 11 luglio 1984, veniva loro comunicato che la commissione giudicatrice aveva deciso di non iscriverli nell'elenco degli idonei in considerazione dei risultati delle prove. Nessuno di loro, infatti, aveva ottenuto il minimo richiesto di 60 punti per l'insieme delle prove, né d'altronde i 30 punti nella prova orale.
punto 6
Nel luglio del 1984, i ricorrenti presentavano, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, reclami di tenore identico e riguardanti esclusivamente la prova scritta del concorso. Data l'inscindibilità della prova scritta dalla prova orale, tali reclami erano diretti all'annullamento di tutte le prove del concorso. In seguito alla decisione adottata dalla Commissione il 20 novembre 1984, con la quale venivano respinti detti reclami, gli interessati proponevano il presente ricorso.
SENTENZA › Sulla ricevibilità
punto 7
La Commissione sostiene che dinanzi alla Corte i ricorrenti non possono far valere mezzi che non siano stati dedotti nei reclami. A suo avviso, qualora il dipendente abbia preferito presentare un reclamo amministrativo anziché rivolgersi direttamente alla Corte, occorre trarne le necessarie conseguenze ed in particolare esigere che il ricorso giurisdizionale proposto successivamente al reclamo sia fondato sugli stessi mezzi. Nel caso di specie, infatti, se si prescindesse dal reclamo dei candidati, il ricorso sarebbe irricevibile perché tardivo, in quanto non è stato proposto nei tre mesi successivi alla decisione della commissione di concorso. Di conseguenza, sarebbe ammissibile soltanto il mezzo relativo all'irregolarità della prova scritta, mentre gli altri mezzi dovrebbero essere considerati inammissibili.
punto 8
Per opporsi a tale eccezione d'irricevibilità, che riguarda soltanto alcuni mezzi, i ricorrenti si richiamano alla giurisprudenza della Corte secondo cui la presentazione, all'autorità che ha il potere di nomina, di un reclamo amministrativo diretto contro la decisione di una commissione di concorso non può determinare, per il dipendente che abbia scelto questa via, la decadenza dal diritto di proporre ricorso giurisdizionale (sentenza 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1620; sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia, Race. pag. 2421). Ne conseguirebbe che, in una siffatta ipotesi, il ricorrente non è vincolato dai termini del reclamo.
punto 9
Si deve osservare in primo luogo che, come la Corte ha affermato nella sentenza 14 giugno 1972 (causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. pag. 427), il reclamo diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso è privo di senso, dato che l'istituzione non può annullare né modificare le decisioni di una commissione giudicatrice e che, quindi, il solo rimedio di cui dispongono gli interessati nei confronti di una decisione del genere consiste, di regola, nell'adire direttamente la Corte.
punto 10
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte (vedasi in particolare la suddetta sentenza 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione), se l'interessato, in una siffatta ipotesi, anziché adire direttamente la Corte di giustizia, si basa sulle disposizioni statutarie per rivolgersi con un reclamo amministrativo all'autorità che ha il potere di nomina, tale atto, quale che sia la sua qualificazione giuridica, non può provocare la conseguenza di far scadere, in attesa della risposta, i termini d'impugnazione.
punto 11
Da ciò non si desume, comunque, che tale giurisprudenza, elaborata al fine di salvaguardare la tutela giurisdizionale dei dipendenti che, anziché adire direttamente la Corte, abbiano presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, dispensi gli interessati dal rispettare il complesso dei vincoli procedurali connessi alla scelta, da loro effettuata, della via del previo reclamo. Decidendo altrimenti si perverrebbe ad attribuire loro diritti più ampi di quelli riconosciuti ai dipendenti che abbiano scelto di sottoporre direttamente al sindacato della Corte la decisione di una commissione di concorso.
punto 12
Fra questi vincoli procedurali si annovera il principio, costantemente ribadito nella giurisprudenza, secondo cui l'art. 91 dello statuto ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della lite fra il dipendente e l'amministrazione. Per conseguire tali scopi, occorre che quest'ultima sia in grado di conoscere con sufficiente precisione le lagnanze o i desideri dell'interessato. Per contro, detta disposizione non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l'eventuale fase contenziosa, purché le pretese fatte valere in tale fase non modifichino la causa né l'oggetto del reclamo (sentenza 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Com-missione, Race. pag. 1153; sentenza 20 marzo 1984, causa 75/82, Razzouk e Bey-doun/Commissione, Race. pag. 1509; sentenza 23 gennaio 1986, causa 173/84, Rasmussen/Commissione, Race. pag. 197).
punto 13
Di conseguenza, dopo la scadenza del termine per adire direttamente la Corte, il dipendente che abbia scelto la via del previo reclamo amministrativo può far valere in sede giurisdizionale soltanto pretese aventi lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d'altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.
punto 14
Nel caso di specie, i quattro reclami proposti dai ricorrenti all'autorità avente il potere di nomina, redatti in termini identici, implicavano un'unica censura relativa alla sola prova scritta e basata sul fatto che questa non era conforme alla descrizione fattane nel bando di concorso. L'annullamento di tutte le prove del concorso veniva chiesto soltanto in ragione della inscindibilità della prova scritta e della prova orale.
punto 15
Stando così le cose, si deve rilevare che, mentre le domande formulate in sede giurisdizionale non modificano l'oggetto del reclamo, vari mezzi dedotti a sostegno di tali domande si riferiscono a censure basate su cause giuridiche che non presentano alcun nesso con quella che era all'origine dell'unica censura formulata nel reclamo. Ciò vale:
per il mezzo basato sull'irregolarità della prova orale, derivante dalla pretesa irregolarità della composizione della commissione giudicatrice e delle modalità di presidenza della stessa;
per il mezzo basato sulla violazione del segreto dei lavori della commissione giudicatrice e sulla violazione del principio di uguaglianza in ragione di pressioni assertivamente esercitate sulla commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale;
per il mezzo basato su un preteso sviamento di potere, costituito dal fatto che il definitivo elenco degli idonei sarebbe stato deciso in modo da escluderne validi candidati interni, come i ricorrenti, ed includervi candidati esterni che non possedevano i requisiti stabiliti dal bando di concorso.
Questi vari mezzi, dedotti dopo la scadenza del termine stabilito per il ricorso giurisdizionale, devono quindi essere considerati inammissibili.
SENTENZA › Nel merito
punto 16
Deve invece essere presa in considerazione la censura relativa all'irregolarità delle prove scritte, a sostegno della quale i ricorrenti deducono tre mezzi.
punto 17
In primo luogo, essi sostengono che il bando di concorso non è stato rispettato, poiché nella prova scritta sarebbe stato inserito, nei primi 25 minuti, un « test psicotecnico » non contemplato dal bando. La seconda prova, conforme al bando di concorso, sarebbe perciò durata soltanto 95 minuti anziché 2 ore come originariamente stabilito. In realtà, detto esame psicologico avrebbe avuto lo scopo non già di valutare le conoscenze dei candidati, bensì di definire il loro « profilo psicologico ».
punto 18
Secondo la Commissione, il bando di concorso è stato rigorosamente rispettato, in quanto la prova scritta, articolata su domande a scelta multipla, comprendeva quattro serie di domande (A, B, C e D). Il primo test — afferma la Commissione — era costituito dalla parte C della prova, relativa a problemi di aritmetica e di logica, ed aveva la durata di 25 minuti, mentre il secondo test era costituito dalle parti A, Β e D ed aveva una durata di 95 minuti. A suo dire, non sarebbe stato effettuato alcun « test psicotecnico », e le domande poste avevano l'unico scopo di accertare le conoscenze dei candidati e non il loro « profilo psicologico ». Prove di questo genere sarebbero peraltro abituali nei concorsi della Commissione.
punto 19
Dall'esame del testo su cui era basata la prova scritta, di cui la Corte ha ordinato la produzione in causa prima della fase orale, risulta che i vari test proposti ai candidati non si discostavano dalle disposizioni del bando di concorso e non avevano affatto lo scopo di stabilire un « profilo psicologico » dei candidati. D'altra parte, le modalità secondo cui si è svolta la prova, quali sono state illustrate dalla Commissione, non risultano viziate da alcuna irregolarità e non erano tali da poter recare pregiudizio ai candidati.
punto 20
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che lo svolgimento di quella che essi definiscono « seconda prova », cioé, in realtà, lo svolgimento del secondo test della, durata di 95 minuti sarebbe stato perturbato durante circa 10 minuti in ragione di un errore di traduzione nella versione tedesca delle domande sottoposte ai concorrenti e della confusione che ne sarebbe derivata. I ricorrenti non contestano, come precisano essi stessi nella replica, i criteri di valutazione adottati per compensare lo svantaggio subito dai candidati di espressione tedesca. Essi si limitano a sostenere che la segretaria della commissione giudicatrice, presente in quel momento, aveva dovuto adoperarsi per ottenere il testo esatto della versione tedesca di una delle 60 domande del secondo test e ciò aveva provocato chiasso ed agitazione incompatibili con la concentrazione necessaria per il normale svolgimento della prova nella sede d'esame di Lussemburgo.
punto 21
È esatto, come viene ammesso dalla Commissione, che una delle domande della versione tedesca della parte D della prova scritta conteneva un errore; tuttavia, per quanto deprecabile, il lieve turbamento provocato da questo incidente non può essere considerato, nella fattispecie, come tale da aver potuto viziare lo svolgimento delle prove. L'errore, infatti, era stato commesso in tutte le sedi d'esame, esso veniva rapidamente individuato e, durante i pochi minuti necessari per la correzione del testo errato, i candidati avevano potuto dedicarsi allo studio delle numerose altre domande cui dovevano rispondere. Inoltre, dai documenti del fascicolo non risulta che i candidati della sede di Lussemburgo siano stati svantaggiati, sotto questo profilo, rispetto a coloro che partecipavano al concorso nelle altre sedi d'esame.
punto 22
In terzo luogo, infine, i ricorrenti sostengono che detta prova scritta si è svolta irregolarmente in ragione dell'assenza di membri della commissione giudicatrice, la quale sarebbe stata rappresentata, per le prove svoltesi nella sede d'esame di Lussemburgo, soltanto dalla sua segretaria. La presenza di un membro della commissione avrebbe permesso di evitare le irregolarità, riguardanti, in particolare, le prove svoltesi in detta sede.
punto 23
In proposito si deve sottolineare, come ha giustamente rilevato la Commissione, che nessuna disposizione dello statuto, né alcun principio generale del diritto, impone ai membri di una commissione giudicatrice di assistere allo svolgimento delle prove scritte di un concorso. D'altra parte, per quanto auspicabile, tale presenza sarebbe materialmente difficile, se non impossibile, quando il concorso abbia luogo, come nella fattispecie, in varie sedi geograficamente distanti. Stando così le cose, e poiché non è stata provata alcuna discriminazione fra i candidati in ragione della presenza o dell'assenza di membri della commissione giudicatrice in determinate sedi, questo argomento dev'essere disatteso.
punto 24
Di conseguenza, e senza che sia necessario procedere all'assunzione delle prove offerte dai ricorrenti, il ricorso dev'essere respinto.
SENTENZA › Sulle spese
punto 25
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (terza sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Everling
Galmot
Kakouris
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 maggio 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della terza sezione
U. Everling