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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 luglio 1978, causa 8/78

Decisione
decisa il 1978-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:1978:157

Epigrafe

Nel procedimento 8/78, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra MILAC GMBH, GROSS- UND AUSSENHANDEL, con sede in Darmstadt, e HAUPTZOLLAMT FREIBURG (ufficio doganale principale di Friburgo), domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 29 marzo 1974 n. 725, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 89, pag. 1) e sull'interpretazione dell'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE e della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 23 novembre 1976 nella causa 28/76, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M Sørensen, presidente di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa principale sono gli stessi dai quali è scaturita la causa 28/76 (Milac, Racc. 1976, pag. 1639) e possono riassumersi come segue:
paragrafo 2
Tra il 26 giugno e il 14 agosto 1974 la Milac importava in Germania quattro partite di polvere di latte intero non zuccherato, provenienti dalla Francia, con una percentuale di grassi variante dal 9,6 % al 24,5 % del peso, confezionate in imballagi di peso superiore ai 2,5 kg. Applicando il regolamento n. 725/74, l'ufficio doganale di Neuenburg-Rheinbrücke riscuoteva importi compensativi sulla base di 25,74 DM/quintale, cui si aggiungeva un importo supplementare di 0,91 DM per ogni ulteriore unità percentuale di grassi e per quintale di peso netto.
paragrafo 3
In detta causa si doveva stabilire se gli importi compensativi monetari da applicarsi al latte in polvere con tenore di grassi superiore al 3 % dovessero venir ridotti dell'importo correttivo contemplato dal regolamento del Consiglio 28 marzo 1974 n. 663 che, per la stagione lattiero-casearia 1974-75, fissava il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento del burro, del latte magro in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (GU n. L 85, pag. 52). Nel regolamento 29 marzo 1974 n. 712 (GU n. L 88, pag. 14), la Commissione non aveva contemplato l'applicazione di questo importo correttivo agli scambi del prodotto in questione. La ditta Milac riteneva illegittimo il rifiuto di ridurre gli importi compensativi monetari: essa faceva carico alla Commissione di aver erroneamente applicato il regolamento n. 663/74; essa sosteneva che il rifiuto di applicare l'importo correttivo era incompatibile con il principio di non discriminazione; essa sosteneva pure che la determinazione, senza riduzione, degli importi compensativi monetari per il prodotto in questione nel regolamento n. 725/74 era contraria ai principi del regolamento di base del Consiglio n. 974/71.
paragrafo 4
Il Finanzgericht del Baden-Württemberg, dovendo pronunciarsi sulla lite, chiedeva alla Corte di giustizia di stabilire, in via pregiudiziale, se il regolamento n. 725/74 andasse interpretato nel senso che gli importi compensativi dovevano essere diminuiti dell'importo correttivo e se, dato il livello cui erano stati fissati gli importi compensativi, detto regolamento non fosse incompatibile con il regolamento di base n. 974/71.
paragrafo 5
Con sentenza 23 novembre 1976, la Corte dichiarava che:
paragrafo 6
«1o Il combinato disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 218/74 (con l'allegato I, parte 5) nella versione del regolamento (CEE) n. 725/74 — entrambi da applicarsi al latte in polvere di cui alla voce doganale 04.02 A II b 2 della tariffa doganale comune — va interpretato nel senso che esso non consente la riduzione dell'importo compensativo monetario fino a concorrenza di un importo pari o inferiore a 2 u.c., nel caso in cui il tenore di grassi in peso sia superiore al 3 %. 2o La disamina della seconda questione non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 725/74.»
paragrafo 7
Ora la ditta Milac sostiene dinanzi al giudice nazionale che
paragrafo 8
la Corte ha omesso l'esame del problema delle distorsioni della concorrenza e della discriminazione; la sentenza pregiudiziale non è vincolante in quanto rivela carenze di motivazione; l'attrice ha subito un diniego di giustizia da parte del giudice nazionale, in spregio dell'art. 19, n. 4, della legge fondamentale tedesca.
paragrafo 9
Con ordinanza 29 settembre 1977, il Finanzgericht del Baden-Württemberg ha deciso di interpellare nuovamente la Corte a norma dell'art. 177, sottoponendole le seguenti questioni:
paragrafo 10
a) Se, ai fini della prosecuzione della causa principale, con la sentenza della Corte di giustizia delle CC.EE. del 23 novembre 1976, causa 28/76, la validità del regolamento (CEE) n. 725/74 sia stata accertata in modo vincolante, sì da precludere l'esame della compatibilità di detto regolamento con il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma.
paragrafo 11
In caso di soluzione negativa della prima questione:
paragrafo 12
b) Se l'art. 40, n. 3, 2o comma, conferisca ai singoli diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare.
paragrafo 13
In caso di soluzione negativa della prima e positiva della seconda questione:
paragrafo 14
c) Se il giudice nazionale possa accertare l'effetto discriminatorio e sia competente a ridurre proporzionalmente l'importo del tributo.
paragrafo 15
L'ordinanza del Finanzgericht del Baden-Württemberg è pervenuta alla Corte di giustizia il 25 gennaio 1978.
paragrafo 16
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Chiarimenti forniti dalla ditta Milac

paragrafo 1
La Milac condivide il parere del Finanzgericht, secondo cui l'importo correttivo andava preso in considerazione per il latte in polvere con percentuale, in peso, di grassi superiore al 3 %, nell'ambito della fissazione del compenso monetario a norma del regolamento n. 725/74, mentre natura e entità della riduzione erano determinate in base ai regolamenti nn. 663/74 e 712/74.
paragrafo 2
Essa fa osservare che la sentenza pregiudiziale della Corte ha forza cogente solo se il dispositivo è corroborato da un'adeguata motivazione, mentre il punto n. 12 della sentenza 23 novembre 1976 comprende una semplice constatazione e non una considerazione motivata. Esso non spiega perché, nel caso del latte in polvere con tenore di grassi, in peso, non superiore al 3 %, il compenso monetario ha potuto essere ridotto di 5,50 DM, mentre ciò non è stato fatto per il latte in polvere con percentuale, in peso, di grassi superiore al 3 %.
paragrafo 3
Gli amministrati devono essere in grado di desumere dalle sentenze pregiudiziali della Corte i motivi per cui le loro questioni — sottoposte in base a dati concreti — non sono state risolte positivamente. Se dalla motivazione della sentenza pregiudiziale non risulta affatto, o non risulta in modo adeguato, se vi sia stata violazione del divieto di discriminazione, la soluzione data alle questioni pregiudiziali non ha effetto vincolante.
paragrafo 4
Nella sentenza «semole di granturco» (cause riunite 124/76 e 20/77, Racc. 1977, pag. 1795) la Corte ha dichiarato che il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato è «l'espressione specifica del principio generale d'uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario». È incontestato che il principio di parità, cui è attribuito il rango di norma costituzionale, ha efficacia diretta.
paragrafo 5
In considerazione della garanzia di tutela giurisdizionale di cui all'art. 19, n. 4, della legge fondamentale tedesca, i giudici nazionali devono, se necessario, rilevare gli effetti discriminatori di un regolamento se, senza specificarne i motivi, la Corte non ha fatto questo rilievo circa un punto chiave di una causa.
paragrafo 6
Quanto all'elemento costitutivo della discriminazione, la Milac ricorda che, per il latte intero in polvere, non esiste alcun uso specifico e quindi alcun settore in cui esso non possa venir sostituito dal latte magro in polvere o dai grassi del latticello. A seguito della mancata applicazione dell'importo correttivo al latte intero in polvere, le industrie del cioccolato, dei gelati e della pasticceria, già clienti della Milac, hanno preso ad acquistare latte magro in polvere e grassi del latte. Per un cliente che lavora circa 4000 tonnellate di latte in polvere ogni anno, questo cambiamento ha comportato un risparmio di spesa in materie prime di circa DM 220000.
paragrafo 7
Per il calcolo e la percezione della compensazione monetaria nell'ambito del regolamento n. 974/71, il Consiglio e la Commissione hanno stabilito uno stretto rapporto tra i prodotti d'intervento, cioè latte magro in polvere e grasso, da una parte, e il latte intero in polvere, dall'altra. Nella parte 5 del regolamento n. 725/74 è fissata una compensazione monetaria speciale per la parte di latte in polvere senza grassi contenuta nella polvere di latte intero. La Commissione è andata oltre nel settore della compensazione monetaria, applicando pure al siero di latte un importo compensativo. Nella causa parallela 131/77 (Milac), questa iniziativa è stata giustificata sostenendo che «il rapporto tra il prezzo del siero di latte in polvere e quello del latte scremato in polvere corrisponde al rapporto tra le rispettive percentuali di proteine degli stessi prodotti». L'importo compensativo per il latte intero in polvere è dunque calcolato, in relazione alla percentuale di latte in polvere senza grassi, esattamente in base al prodotto d'intervento, cioè al latte magro in polvere. La Milac non comprende affatto come questo calcolo esatto non venga effettuato anche allorché si istituiscono importi correttivi, strutturando in modo diverso i prezzi d'intervento, e li si combinano nell'ambito della compensazione monetaria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni presentate dal Consiglio

paragrafo 1
Secondo il Consiglio, il Finanzgericht non indica con sufficiente chiarezza se la prima questione miri a far interpretare la sentenza del 23 novembre 1976 oppure costituisca un nuovo rinvio alla Corte di un problema già sottopostole. La Corte non ha ancora stabilito se sia ammissibile l'interpretazione di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale.
paragrafo 2
Il Consiglio ritiene che, a favore della possibilità di un nuovo rinvio, si può citare l'osservazione dell'avvocato generale Lagrange nelle conclusioni per le cause riunite 28-30/62 (Da Costa ed altri, Racc. 1963, pagg. 63 e 84): «ancora una volta, è meglio per il giudice interpretare la legge, che è il suo vero compito, anziché interpretare le proprie sentenze». Per contro, si può citare, a favore dell'interpretazione conforme all'art. 40 dello Statuto della Corte CEE, il seguente argomento: allorché è in gioco la validità di un atto giuridico e allorché la Corte ha dichiarato che dall'esame della domanda pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'atto impugnato, può nuocere alla certezza del diritto consentire, nell'ambito della stessa controversia, un nuovo rinvio della stessa questione.
paragrafo 3
Comunque stiano le cose, il Consiglio ritiene che la Corte abbia esaminato la questione del divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato nel punto 12 della sentenza 23 novembre 1976.
paragrafo 4
Anche se la Corte risolvesse negativamente il primo punto, non dovrebbe risolvere le altre due questioni: in questo caso essa dovrebbe solo accertare ormai se il regolamento in questione contravvenga al divieto di discriminazione. Per l'ipotesi che la Corte affrontasse la seconda e la terza questione, il Consiglio aggiunge che la sentenza vincola il giudice nazionale. Non si deve ammettere la possibilità che il giudice nazionale effettui «motu proprio» un nuovo esame della questione del se eventuali diritti soggettivi sono stati violati ai sensi dell'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato. La Corte dovrebbe dunque rifiutarsi di risolvere la seconda questione e risolvere negativamente la terza.
paragrafo 5
Il Consiglio ritiene infine che, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, come pure dalla dichiarazione comune delle tre istituzioni non giurisdizionali, in data 5 aprile 1977, nel diritto comunitario i diritti fondamentali sono adeguatamente garantiti.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni presentate dalla Commissione

paragrafo 1
Per quel che riguarda, in primo luogo, la natura del primo quesito sollevato dal Finanzgericht, la Commissione osserva quanto segue :
paragrafo 2
Si potrebbe pensare all'applicazione analogica dell'art: 40 dello Statuto della Corte di giustizia CEE. Questa disposizione consente in realtà di ottenere, in linea di massima, anche l'interpretazione di una sentenza pregiudiziale, sempreche a farne richiesta siano un'istituzione della Comunità o una parte. Nel nostro caso è il giudice a quo che si sostituisce ad una parte nel giudizio contraddittorio. Non si dovrebbe però dimenticare che la Corte ha finora interpretato l'art. 40 attenendosi strettamente alla sua lettera.
paragrafo 3
Si potrebbe pure considerare la sentenza pregiudiziale come «atto delle istituzioni della Comunità» ai sensi dell'art. 177, lett. b), del Trattato, nel qual caso essa potrebbe venir interpretata a seguito di una nuova domanda pregiudiziale. Questa era la via che il Finanzgericht di Amburgo voleva seguire nella causa 135/77 (Bosch), risolta con la sentenza 13 marzo 1978, senza prendere posizione su questo problema. Questa concezione lascia perplessi. Da un lato essa implica che ogni giudice nazionale possa, in qualsiasi momento, promuovere un procedimento a norma dell'art. 177 per far interpretare qualsiasi precedente sentenza pregiudiziale. D'altro lato si potrebbe giungere al paradosso che la Corte venga chiamata a pronunciarsi sulla validità delle proprie sentenze pregiudiziali.
paragrafo 4
Invero, l'applicazione analogica dell'art. 40 non appare molto sensata e nemmeno necessaria per giungere al risultato desiderato. Dal momento che la pronuncia pregiudiziale è necessariamente accessoria, il giudice nazionale può sempre dissipare i dubbi che gli permangono nonostante l'interpretazione, tornando ad interpellare la Corte, con una formula più precisa, circa la validità o l'interpretazione dell'atto giuridico in questione. In sostanza non è necessario fare interpretare una sentenza come tale. Questa facoltà è stata attribuita alle parti in causa ed alle istituzioni della Comunità che non hanno altre possibilità di chiarire eventuali punti oscuri. Però il procedimento pregiudiziale ha natura speciale, è una forma di cooperazione tra giudice nazionale e Corte di giustizia e quindi rende superflua questa soluzione.
paragrafo 5
Data l'importanza capitale che il Finanzgericht attribuisce al problema della discriminazione ai fini della soluzione della causa principale, è chiaro che solo un nuovo esame del problema stesso da parte della Corte risponde al vero scopo del giudice nazionale. La semplice analisi logica di quanto la Corte ha detto o voluto dire nella sentenza 23 novembre 1976 non risolverebbe il problema sul tappeto. D'altra parte, il rischio che potrebbe presentare una questione così ristretta diverrebbe particolarmente marcato qualora la Corte risolvesse negativamente la prima questione, cioè se constatasse di non aver risolto il problema della discriminazione nella sentenza del 23 novembre 1976. Sarebbe quanto mai deplorevole che la Corte si limitasse a questo accertamento senza potere nel contempo pronunciarsi sulle conseguenze che ne scaturiscono.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni presentate dalla Commissione › Sulla prima questione

paragrafo 1
La Corte, nel considerando n. 12, ha risolto il problema della discriminazione, pur se in forma indiretta. Essa ha osservato che non era necessario modificare anche il sistema degli importi compensativi monetari da applicarsi agli «altri prodotti lattiero-caseari» — nella fattispecie il latte in polvere con percentuale di grassi, in peso, superiore al 3 % — «onde evitare qualsiasi possibilità di mettere in condizioni di svantaggio» altri prodotti derivati dal latte. Ciò dovrebbe bastare per dimostrare che il dispositivo della sentenza trova fondamento nella motivazione anche sotto questo aspetto.
paragrafo 2
A rigor di termini, il problema della discriminazione avrebbe dovuto venir esaminato nell'ambito della prima questione pregiudiziale e particolarmente allorché si è accertato se il regolamento n. 663/74 tenga conto, proprio secondo l'interpretazione che ne ha fornito la Corte (vedi in particolare il punto n. 10), del principio della parità di trattamento. Ma nell'esporre gli argomenti dell'attrice (n. 11) la Corte ha ben riprodotto quello secondo cui la Commissione e il Consiglio hanno agito in modo discriminatorio. Per questo motivo dev'essere possibile intendere in modo più globale le considerazioni della Corte di cui al n. 12 e non limitarle alla semplice determinazione degli importi compensativi monetari.
paragrafo 3
La prima questione è comunque formulata in modo troppo restrittivo e dovrebbe vertere anche sul se avesse natura discriminatoria il fatto che il regolamento del Consiglio n. 663/74 limitasse l'applicazione dell'importo correttivo ad alcuni prodotti lattiero-caseari.
paragrafo 4
Così stando le cose, la semplice interpretazione della sentenza potrebbe solo rischiare di far insorgere nuove difficoltà, sia di forma sia di sostanza. La Commissione ritiene perciò che il mezzo idoneo a fugare i dubbi dovrebbe essere l'integrazione della sentenza 28/76 con l'aggiunta di tutti gli accertamenti relativi alla discriminazione che paiono utili.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni presentate dalla Commissione › Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Commissione sottolinea, in via puramente subordinata, che l'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato, conferisce in ogni caso diritti soggettivi ai singoli allorché una disposizione direttamente efficace del diritto comunitario derivato è con esso incompatibile ed è quindi nulla o invalida. Ciò avverrebbe nella causa principale se si dovesse accertare che la mancata applicazione dell'importo correttivo al prodotto in causa viola il principio di non discriminazione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni presentate dalla Commissione › Sulla terza questione

paragrafo 1
La Commissione osserva, sempre in via subordinata, che il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte, fin dalla prima domanda pregiudiziale, il problema della discriminazione: esso non ha dunque più la possibilità di pronunciarsi con piena indipendenza su questo punto di diritto. Se così non fosse, vi sarebbe il rischio che i giudici nazionali, dopo aver adito la Corte e dopo che questa si è pronunziata in via pregiudiziale, decidano ignorando la pronuncia della Corte.
paragrafo 2
A richiesta della Milac, il fascicolo della causa 28/76 è stato unito al fascicolo della presente causa.
paragrafo 3
All'udienza del 25 maggio 1978 sono comparsi l'avv. D. Ehle, del foro di Colonia, per la ditta Milac; i sigg. B. Schloh, in qualità di agente, per il Consiglio e P. Gilsdorf, in qualità di agente, per la Commissione.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 giugno 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 29 settembre 1977, pervenuta alla Corte il 25 gennaio 1978, il Finanzgericht del Baden-Württemberg ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali circa la validità del regolamento della Commissione 29 marzo 1974 n. 725, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 89, pag. 1) e sull'interpretazione dell'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE;
punto 2
dette questioni sono insorte nell'ambito di una controversia vertente sul calcolo degli importi compensativi monetari e dell'importo correttivo da applicarsi ad importazioni di polvere di latte intero, non zuccherato, con una percentuale di grassi in peso variante dal 9,6 % al 24,5 %, proveniente dalla Francia ed importata in Germania dall'attrice nella causa principale tra il 26 giugno e il 14 agosto 1974; il etente ufficio doganale, convenuto nella causa principale, classificava la merce nella sottovoce 04.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune e, applicando il regolamento n. 725/74, prelevava importi compensativi in ragione di 25,74 DM, come importo di base, cui si aggiungeva l'importo supplementare di 0,91 DM per ogni ulteriore unità percentuale di grassi contenuta in ciascun quintale netto di merce;
punto 3
nell'ambito della stessa causa principale, con ordinanza 3 dicembre 1975, il Finanzgericht aveva sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione e sulla validità del regolamento n. 725/74 (causa Milac, 28/76); le questioni sollevate con detta ordinanza erano le seguenti: 1. Se, in forza del combinato disposto degli ara. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, 1 del regolamento (CEE) n. 218/74, allegato I, parte 5, nella versione del regolamento (CEE) n. 725/74, gli importi compensativi monetari vigenti per il latte in polvere di cui alla voce 04.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune debbano essere ridotti dell'importo — massimo — di 2 unità di conto, anche qualora il tenore di grassi del prodotto superi il 3 % in peso e ricorrano gli altri presupposti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 712/74. 2. Se, nel periodo 25 giugno — 15 agosto 1974, i suddetti importi compensativi monetari di cui al regolamento (CEE) n. 725/74 potessero essere validamente fissati al livello per essi stabilito a quell'epoca.
punto 4
Per i motivi esposti nella sentenza 23 novembre 1976 (causa 28/76, Racc. 1976 pag. 1639), la Corte risolveva come segue la prima questione: Il combinato disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 218/74 (con l'allegato I, parte 5) nella versione del regolamento (CEE) n. 725/74 — entrambi da applicarsi al latte in polvere di cui alla voce doganale 04.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune — va interpretato nel senso che esso non consente la riduzione dell'importo compensativo monetario fino a concorrenza di un importo pari o inferiore a 2 u.c., nel caso in cui il tenore di grassi in peso sia superiore al 3 %.
punto 5
Nell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht forniva chiarimenti sulla portata della seconda questione, precisando che ci si poteva chiedere se gli importi compensativi monetari prelevati sulle importazioni di latte in polvere a norma del' regolamento n. 725/74 della Commissione rientrassero nei limiti dell'autorizzazione conferita dal regolamento del Consiglio n. 974/71 (GU 1971, n. L 106, pag. 1) e fossero compatibili con gli scopi perseguiti dal regolamento stesso, ma non chiedeva se le disposizioni del regolamento costituissero una discriminazione ai sensi dell'art. 40, n. 3, del Trattato.
punto 6
Nella sentenza summenzionata, la Corte così risolveva la seconda questione: La disamina della seconda questione non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 725/74;
punto 7
pur se l'attrice nella causa principale in corso di causa aveva denunciato la presunta discriminazione ai sensi dell'art. 40, n. 3, del Trattato, la soluzione fornita dalla Corte si riferiva solo al tenore della seconda questione sollevata dal Finanzgericht, cioè alla compatibilità del regolamento n. 725/74 col regolamento d'autorizzazione, vale a dire col regolamento del Consiglio n. 974/71.
punto 8
Il Finanzgericht, ritenendo che per pronunciarsi nella causa principale fosse necessario appurare anche se il regolamento in questione non fosse stato adottato in violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato, ha di nuovo sottoposto a questa Corte le questioni seguenti: 1. Se, ai fini della prosecuzione della causa principale, con la sentenza della Corte di giustizia delle CC.EE. del 23 novembre 1976, causa 28/76, la validità del regolamento (CEE) n. 725/74 sia stata accertata in modo vincolante, sì da precludere l'esame della compatibilità di detto regolamento con il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma. In caso di soluzione negativa della prima questione: 2. Se l'art. 40, n. 3, 2o comma, conferisca ai singoli diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare. In caso di soluzione negativa della prima e positiva della seconda questione: 3. Se il giudice nazionale possa accertare l'effetto discriminatorio e sia competente a ridurre proporzionalmente l'importo del tributo.
punto 9
È opportuno esaminare congiuntamente le tre questioni.
punto 10
Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968 n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, n. L 148, pag. 13), dispone che ogni anno vengono fissati un prezzo indicativo per il latte e dei prezzi d'intervento — destinati a contribuire alla realizzazione del prezzo indicativo del latte — per determinati prodotti di trasformazione del latte: burro, latte magro in polvere e formaggi.
punto 11
A norma dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71 del Consiglio, i prodotti per cui degli importi compensativi si possono riscuotere all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi o attribuire all'esportazione negli Stati membri e nei paesi terzi sono: a) i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; b) i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti sub a) e che sono soggetti all'organizzazione comune di mercato; per i prodotti sub b), l'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento dispone che «gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono».
punto 12
Poiché la situazione particolare di taluni Stati membri non consentiva di applicare un prezzo d'intervento uniforme per il latte magro in polvere, il regolamento del Consiglio 8 maggio 1973, n. 1188, che fissava, per la stagione lattiero-casearia 1973-1974, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte magro in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (GU 1973, n. L 122, pag. 1), istituiva, all'art. 2, un importo correttivo pari a 2 u.c./quintale, da dedursi dal prezzo d'intervento al quale gli enti d'intervento del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi acquistavano il latte magro in polvere e contemplava l'applicazione di detto importo correttivo per il prodotto in questione, negli scambi di ciascuno degli Stati membri summenzionati con gli altri Stati membri e con i paesi terzi.
punto 13
Il regolamento del Consiglio 28 marzo 1974 n. 663, che fissava i prezzi per la stagione lattiero-casearia 1974-1975 (GU 1974, n. L 85, pag. 52), aumentava nuovamente il prezzo indicativo del latte, teneva fermo il prezzo di intervento del burro negli Stati membri originari (che era stato ridotto per la stagione 1973-1974) ed aumentava il prezzo di intervento del latto magro in polvere.
punto 14
A termini del quinto considerando di detto regolamento, «la situazione particolare esistente in taluni Stati membri non consente di applicare per il momento un prezzo d'intervento uniforme per il latte scremato in polvere; (che) è pertanto necessario applicare un correttivo a tale prezzo»; secondo il sesto considerando dello stesso regolamento, «per garantire che l'effetto del correttivo si ripercuota sui prezzi di mercato in detti Stati membri, pur non provocando distorsioni di concorrenza, è necessario compensare le differenze di prezzo esistenti negli scambi di polvere di latte scremato».
punto 15
Secondo l'art. 40, n. 3, del Trattato, la politica comune dei prezzi deve fondarsi su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
punto 16
Nell'ordinanza 3 dicembre 1975, il Finanzgericht aveva espresso dubbi circa la compatibilità del prezzo d'intevento del latte magro in polvere effettivamente applicato in Germania con gli obiettivi dell'organizzazione di mercato nel settore del latte ed aveva attirato l'attenzione della Corte sulla motivazione del regolamento del Consiglio che, secondo il Finanzgericht, non forniva alcuna base giuridica a giustificazione della disparità di trattamento derivante dall'art. 3 del regolamento, ma precisava semplicemente che la situazione particolare esistente in taluni Stati membri «non consentiva di applicare per il momento un prezzo d'intervento uniforme per il latte scremato in polvere; era pertanto necessario applicare un correttivo a tale prezzo»; tuttavia il Finanzgericht non aveva sollevato alcun problema circa la legittimità di questa disposizione, bensì aveva formulato le sue questioni partendo dall'ipotesi che i prezzi d'intervento diversi fossero legittimi; l'attrice nella causa principale, nelle osservazioni scritte inerenti alla causa 28/76, aveva pure sostenuto che la questione della legittimità dell'istituzione di prezzi d'intervento diversi non costituiva oggetto del procedimento pregiudiziale e che si poteva partire dall'ipotesi della legittimità dei prezzi d'intervento differenziati.
punto 17
È tuttavia opportuno osservare che, data la rivalutazione di alcune monete nazionali, specie del marco tedesco, e la svalutazione di altre, l'unità del prezzo d'intervento espresso in unità di conto era stata infranta dal marzo 1971 e da allora è rimasta solo formale o fittizia nella Comunità; la motivazione del regolamento del Consiglio, pur se laconica, esprime abbastanza comprensibilmente il desiderio del Consiglio di stabilire nuovamente per il latte magro in polvere un prezzo d'intervento quanto più uniforme possibile, in termini reali; l'art. 3 del regolamento n. 663/74, adottato allo scopo di giungere a prezzi d'intervento fissati ad un livello uniforme in termini reali, non è incompatibile col regolamento n. 805/68 del Consiglio, né con l'art. 40, n. 3, del Trattato.
punto 18
Come questa Corte ha già affermato nella sentenza 2 luglio 1974 (causa 153/73, Holtz & Willemsen, Racc. 1974, pag. 675), gli scopi enunciati dall'art. 40 del Trattato, cioè l'instaurazione di una politica agricola comune e di un'organizzazione comune dei mercati agricoli, presuppongono l'adozione di norme e di criteri comuni per i produttori e i consumatori dei prodotti agricoli ed escludono quindi qualsiasi discriminazione a motivo della nazionalità o dell'ubicazione; da questa premessa consegue che i vari elementi dell'organizzazione comune dei mercati, provvedimenti di tutela, sovvenzioni, aiuti e così via non possono differenziarsi a seconda delle regioni e delle altre condizioni di produzione e di consumo se non in base a criteri di natura oggettiva che garantiscano la suddivisione proporzionata dei vantaggi e degli svantaggi per gli interessati, senza distinzioni tra i territori degli Stati membri; il principio di non discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità è quindi uno dei principi fondamentali del Trattato, che vanno rispettati da ogni giudice, è perciò opportuno vedere se le disposizioni del regolamento litigioso siano incompatibili con questo principio.
punto 19
L'art. 3 del regolamento n. 663/74 del Consiglio contempla, negli scambi di ciascuno degli Stati membri di cui al n. 1 con altri Stati membri e con i paesi terzi, l'applicazione dell'importo correttivo solo per «il prodotto in questione», cioè per il latte magro in polvere; nel regolamento n. 712/74, «recante modalità d'applicazione dell'importo correttore applicato al latte scremato in polvere», cioè dell'art. 3 del regolamento n. 663/74, la Commissione ha fissato, nell'allegato, gli importi correttivi da applicarsi al latte con percentuale, in peso, di grassi inferiore o pari al 3 % ed a determinate preparazioni foraggere; l'art. 2 dello stesso regolamento disponeva che gli importi compensativi monetari stabiliti a norma del regolamento n. 974/71 andavano diminuiti degli importi indicati in allegato; nel regolamento n. 725/74 la Commissione ha stabilito le nuove aliquote degli importi compensativi monetari da applicarsi, tra l'altro, al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; detto regolamento non contemplava alcuna diminuzione specifica degli importi compensativi monetari da applicarsi in Germania al latte in polvere con percentuale di grassi, in peso, superiore al 3 %;
punto 20
nella causa precedente, 28/76, l'attrice nella causa principale aveva sostenuto che il regolamento n. 725/74 andava interpretato nel senso che l'applicazione dell'importo correttivo contemplato dal regolamento del Consiglio n. 663/74 si doveva effettuare in ogni caso, almeno per quanto riguardava il latte in polvere della voce 04.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune.
punto 21
Nella sentenza 23 novembre 1976 la Corte disattendeva questa interpretazione del regolamento litigioso.
punto 22
Quanto alle questioni della causa attuale, l'attrice nella causa principale sostiene che il regolamento n. 725/74 ed eventualmente il regolamento del Consiglio n. 663/74 e quello della Commissione n. 712/74 sono illegittimi per violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato; a sostegno del suo assunto essa deduce che la mancata applicazione dell'importo correttivo al latte intero in polvere implica distorsioni della concorrenza sul mercato lattiero-caseario; gli acquirenti di latte intero in polvere avrebbero potuto procurarselo nel Belgio, nei Paesi Bassi e in Germania a un prezzo inferiore di 2. u.c./quintale rispetto al prezzo praticato in Francia; il mercato del latte intero in polvere non differirebbe in misura rilevante da quello della polvere di latte magro; nel periodo in questione l'industria del cioccolato e quella dei gelati sarebbero passate dall'impiego di polvere di latte intero a quello di polvere di latte magro, con aggiunta di grassi butirrici.
punto 23
Al contrario, la Commissione sostiene che gli utilizzatori di latte intero in polvere sono diversi da quelli del latte magro in polvere; il latte magro in polvere verrebbe impiegato per la fabbricazione di minestre o di derrate alimentari dietetiche e per la fabbricazione di certi mangimi, mente il latte intero in polvere verrebbe usato per la fabbricazione del cioccolato e di gelati; essa deduce che il latte intero in polvere e il latte magro in polvere non sono normalmente prodotti concorrenti, e che, se nel periodo in esame l'industria del cioccolato e quella dei gelati avevano cominciato ad usare latte magro in polvere addizionato di grassi butirrici invece del latte intero in polvere, la causa di questo mutamento va ricercata non già nella mancata applicazione dell'importo correttivo al latte intero in polvere, bensì nel prezzo relativamente basso del burro, giacché il prezzo d'intervento del burro non era stato aumentato per la stagione lattiero-casearia 1974-1975 e il burro d'intervento era allora offerto alle industrie della pasticceria e dei gelati a prezzi particolarmente vantaggiosi.
punto 24
Il principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato non osta al trattamento diverso di prodotti dissimili, a meno che ne derivi una discriminazione tra produttori o tra consumatori della Comunità;
punto 25
l'attrice nella causa principale non ha dimostrato in cosa consista la presunta discriminazione derivante dalle disposizioni litigiose, né per quanto riguarda i produttori, né per quanto riguarda i consumatori della Comunità; quanto all'assunto dell'attrice nella causa principale secondo cui gli acquirenti di latte intero in polvere potevano procurarselo nel Belgio, nei Paesi Bassi o in Germania a prezzo inferiore di 2 u.c./quintale rispetto al prezzo praticato in Francia, tale assunto non si fonda sul raffronto tra i prezzi di mercato effettivi alla luce dei reali tassi di cambio, ma corrisponde solo ad una deduzione puramente teorica tratta dalle disposizioni della stessa disciplina; le statistiche fornite della Commissione dimostrano che anche nella Repubblica federale di Germania, ove l'importo correttivo non era applicato al latte intero in polvere, la produzione di questo articolo è molto diminuita durante il periodo in questione; di conseguenza non si può concludere che il volume delle importazioni in Germania di latte intero in polvere di origine francese abbia risentito in misura rilevante della mancata applicazione dell'importo correttivo;
punto 26
quanto alla censura dell'attrice nella causa principale circa la sostituzione del latte intero in polvere con latte magro in polvere più grassi butirrici, va rilevato che l'argomento imperniato sulla «sostituzione» conferma l'assunto della Commissione secondo cui i due prodotti sono diversi e normalmente non in concorrenza tra loro; anche se fosse provato che le disposizioni litigiose hanno costituito la causa di detta sostituzione, ciò non può considerarsi di per sè come una discriminazione, né tra produttori né tra consumatori della Comunità ai sensi dell'art. 40 del Trattato;
punto 27
si deve dunque dichiarare che l'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 725/74, tenuto conto dell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Württemberg con ordinanza del 29 settembre 1977, dichiara: L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce eleménti atti ad inficiare la validità del regolamento n. 725/74, tenuto conto dell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE.

Firme

Kutscher Sørensen Donner Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 luglio 1978. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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