Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 442 del 2002
Massime (1)
Massima n. 27334
- Infrazione amministrativa
- Richiesta di pagamento a mezzo di cartella esattoriale
- Mancata convalida con sanzione dell’autorità competente
- Eccezione di costituzionalità carente di riferimenti alle norme che si intende censurare e di elementi relativi alla rilevanza della questione
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione - per assoluta mancanza degli elementi richiesti per proporre incidente di costituzionalità, in quanto l'ordinanza di rimessione, formulata rinviando ad un'eccezione della parte - peraltro priva anch'essa di riferimenti a disposizioni applicabili al giudizio 'de quo' - non contiene, al di là di una assai generica indicazione degli elementi di fatto della controversia, alcun riferimento alla legge e alle norme per le quali si chiede lo scrutinio né alla rilevanza della questione stessa. - V. ordinanze n. 556/2000, n. 239 e n. 243/2002, citate a proposito della necessità della motivazione "autosufficiente" da parte del giudice 'a quo'.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 2002 dal Giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra D. D. N. e il Comune di Lecce ed altra, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di Lecce, nel corso di un processo civile - «preso atto dei motivi di incostituzionalità eccepiti dall'opponente, per i quali è illegittima la richiesta di pagamento effettuata a mezzo della cartella esattoriale, in quanto tale richiesta si basa su una contravvenzione che non è un titolo esecutivo, laddove la stessa doveva essere seguita e convalidata da sanzione emessa dall'autorità competente amministrativa proprio perché non si tratta di tassa o tributo, ma di illecito amministrativo» e ritenuta «fondata» l'eccezione di costituzionalità per violazione degli artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione - ha disposto la sospensione del procedimento principale e ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale;
che l'ordinanza di rimessione del giudice a quo, come risulta dal testo che si é riportato, non contiene, al di là di una assai generica indicazione degli elementi di fatto della controversia, alcun riferimento alla legge e alle norme per le quali si chiede lo scrutinio di costituzionalità, né alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
punto 2
Considerato che il mero rinvio ad un'eccezione della parte - peraltro priva anch'essa di riferimenti a disposizioni applicabili al giudizio de quo - non può essere sufficiente a superare la assoluta mancanza degli elementi richiesti per sollevare questione incidentale di costituzionalità, in quanto il giudice rimettente, come costantemente affermato da questa Corte (ordinanze n. 556 del 2000, n. 239 e n. 243 del 2002), «deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità» con una motivazione del tutto autosufficiente;
che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze