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Sez. 4, Sentenza n. 20044 del 17/03/2015 Ud. (dep. 14/05/2015) Rv. 263865 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Nullità, inammissibilità o inutilizzabilità di atti - Rilevabilità - Esclusione - Effetti sull'eventuale ulteriore giudizio di cassazione.
Stato
decisa il 2015-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263865-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cu il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)