Sez. 3, Ordinanza n. 28581 del 28/10/2025 (Rv. 676848-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Sentenza di appello - Motivazione per relationem alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Onere di specificità ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità di assolvimento. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d'appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)