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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Testo in vigore al

Art. 23 Assenza delle parti private diverse dall'imputato

1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.

Art. 24 Nomina di piu' difensori

1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finche' la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.

Art. 25 Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Art. 26 Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando cio' serve ad assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.

Art. 27 Documentazione della qualita' di difensore

1. Quando e' richiesto, il difensore documenta la sua qualita' esibendo:

  1. a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorita' procedente;

  2. b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

  3. c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

  4. d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

Art. 28 Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio

1. Il nominativo del difensore di ufficio e' comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

Art. 29 Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio

1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio.

2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine forense, e' consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.

3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilita' di un numero di difensori corrispondente alle esigenze.

4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio.

5. La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, e' trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.

6. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneita' della tabella, provvede l'autorita' giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o e' inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.

7. Quando il difensore di ufficio e' designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorita' giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense.

8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio.

9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilita'.

Art. 30 Comunicazione al difensore di ufficio

1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 commi 2 e 3 del codice.

2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di adempiere l'incarico deve avvertire immediatamente l'autorita' giudiziaria, indicandone le ragioni, affinche' si provveda a sostituirlo.

Art. 31 Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita.

Art. 32 Ammissione al gratuito patrocinio

1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, all'ammissione al gratuito patrocinio e alla nomina del difensore provvede con decreto motivato, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il giudice che procede. Nel caso di giudice collegiale provvede il presidente.

Art. 33 Domicilio della persona offesa

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.

Art. 34 Designazione del sostituto del difensore

1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.

Art. 35 Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

  1. a) il nome e il cognome dell'imputato;

  2. b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

  3. c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente e' il difensore, la sottoscrizione e' autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l'imputato e' detenuto, l'autorita' che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che gia' reca le indicazioni suddette, senza che cio' ritardi l'inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.

5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.

Art. 36 Accesso del difensore al luogo di custodia

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.

2. A tale fine la qualita' di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.

3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto e' consegnata a chi esercita la custodia ed e' da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Art. 37 Procura speciale rilasciata in via preventiva

1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice puo' essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualita' in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.

Art. 38 Facolta' dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa puo' presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.

Capo V. Disposizioni relative agli atti

Art. 39 Autenticazione della sottoscrizione di atti

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalita' puo' essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

Art. 40 Copia dell'atto che surroga l'originale mancante

1. Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

Art. 41 Atto ricostituito

1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

Art. 42 Trasmissione a distanza di copia di atti

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, puo' avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.